Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-04, n. 202300133

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-04, n. 202300133
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300133
Data del deposito : 4 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2023

N. 00133/2023REG.PROV.COLL.

N. 01996/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1996 del 2017, proposto dal signor E C, rappresentato e difeso dagli avvocati V C e G M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L in Roma, corso Vittorio Emanuele, n.18;



contro

il Comune di Orbetello, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;



nei confronti

della Provincia di Grosseto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Toscana, Sezione III, n. 1288 del 5 luglio 2016, resa inter partes , concernente il provvedimento di diniego di sanatoria n. 8 del 16 aprile 2002, con il quale si ordina la demolizione delle opere edilizie oggetto della pratica di condono edilizio n. 1907/1994.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Grosseto;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 novembre 2022 il consigliere G S;

Nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l’utilizzo della piattaforma “ Microsoft Teams ”;

Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione della Provincia di Grosseto;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 1330 del 2002, innanzi al T.a.r. per la Toscana, il signor C, aveva chiesto l’annullamento, in parte qua , dei seguenti atti:

a ) del provvedimento di diniego di sanatoria n. 8 del 16 aprile 2002 del Comune di Orbetello, notificato il 2 maggio 2002, con il quale si ordina la demolizione delle opere edilizie oggetto della pratica di condono edilizio n. 1907/94, nonché dei relativi atti presupposti, con particolare riguardo al parere non favorevole espresso dall’Amministrazione provinciale di Grosseto - Servizio Forestale sul vincolo idrogeologico con decreto dirigenziale TR/853 del 4 settembre 1997 in ordine alle opere realizzate in assenza di licenza/concessione edilizia in località Tombolo della Giannella - Sottozona B5 del Comune di Orbetello (provvedimento mai ritualmente notificato alla ricorrente);

b ) del verbale della riunione del 31 ottobre 2002 della Commissione assetto territoriale ambientale del Comune della Spezia.

2. A sostegno del ricorso, il signor C aveva denunciato l’illegittimità del parere sfavorevole rilasciato dalla Provincia di Grosseto, con cui aveva ritenuto le costruzioni oggetto dell’istanza in contrasto con il vincolo idrogeologico sussistente sull’area atteso che le stesse sarebbero state realizzate all’interno di un bosco la cui conservazione è necessaria per il mantenimento dell’equilibrio idrogeologico della zona.

Tale motivazione, secondo il ricorrente, sarebbe viziata da eccesso di potere in quanto non supportata da istruttoria e contrastante sia con gli atti di pianificazione urbanistica del Comune, che inserirebbero l’area in zona edificabile, sia con i numerosi pareri favorevoli rilasciati dall’Amministrazione provinciale di Grosseto in relazione ad altri manufatti abusivi presenti nei dintorni.

Inoltre, sempre a giudizio del signor C, le opere realizzate non si troverebbero all’interno di un bosco ma insisterebbero in un’area brulla sulla quale avrebbe collocato alcune rade piantagioni.

3. Costituitasi in resistenza la Provincia di Grosseto, il Tribunale adìto ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha respinto il ricorso;

- ha liquidato le spese di lite (€ 2.000,00) a carico del ricorrente soccombente.

4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:

- “ Dagli atti prodotti dalla Provincia di Grosseto emerge che l’istruttoria compiuta in ordine alla compatibilità di un’antropizzazione della zona con il vincolo idrogeologico è stata effettuata a più riprese ed ha sempre dato esito negativo. Già ai fini della approvazione della variante che ha incluso l’area in zona residenziale la Provincia di Grosseto aveva segnalato alla regione Toscana che il lotto sul quale insistono le opere abusive non era in grado di sopportare un carico edificatorio in quanto costituente zona boscata a pino marittimo la cui ulteriore compromissione avrebbe potuto provocare danni ingenti di carattere idrogeologico .

- “ Il parere negativo rilasciato in occasione della pratica di sanatoria riguardante gli abusi commessi dal ricorrente ricalca le motivazioni di tale precedente parere che appaiono del tutto congrue atteso che la particolare natura del terreno così come non poteva consentire un incremento edificatorio dato dalle previsioni della variante al PRG, allo stesso modo appare incompatibile con il rilascio di sanatorie concernenti manufatti abusivi. Il giudizio della Provincia non può essere messo in discussione per il fatto che la regione Toscana non ha tenuto conto del parere negativo della provincia nell’approvazione della variante” ;

- risulta generica e indimostrata la considerazione secondo cui la Provincia di Grosseto avrebbe smentito sé stessa rilasciando pareri favorevoli per altri manufatti siti nelle vicinanze;

- è infondata la censura con cui si afferma che il giudizio negativo dato dalla provincia di Grosseto non terrebbe conto delle specificità dell’area in quanto connotata dall’assenza di alberi dal momento che “ dalle fotografie aree prodotte dal ricorrente emerge che il manufatto abusivo è stato realizzato in una enclave della zona boscosa nella quale la presenza di alberi appare diradata. Ciò, tuttavia, legittima l’affermazione secondo cui il terreno in questione non potrebbe essere classificato come bosco ”;

- è infondato anche l’ultimo motivo di ricorso, secondo cui il parere negativo della Provincia contrasterebbe con i criteri informatori della l. n. 47 del 1985 ispirati ad un favor per la conservazione del patrimonio edilizio esistente ancorché abusivo. Con le sentenze nn. 329 e 330 del 2016 “ la Sezione si è già espressa sfavorevolmente su tale prospettazione giuridica atteso che la richiamata legge consente esclusivamente la sanatoria delle costruzioni abusive contrastanti con gli strumenti urbanistici ma non anche di quelle opere che si rivelino incompatibili con vincoli di inedificabilità assoluta o relativa aventi diversa natura ”.

5. Avverso tale pronuncia il signor C ha interposto appello, notificato il 28 febbraio 2017 e depositato il 21 marzo 2017, lamentando, attraverso tre motivi di gravame (pagine 9 - 24), quanto di seguito sintetizzato:

I) Violazione e/o falsa applicazione artt. 34, 73 e 88 del d.