Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-12-16, n. 202211041
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Testo completo
Pubblicato il 16/12/2022
N. 11041/2022REG.PROV.COLL.
N. 10502/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10502 del 2015, proposto da
Soc. Aquilina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Albanese e Alessandro Balestra, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Balestra in Roma, via Antonio Gramsci, 7;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, domiciliataria ex lege in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, domiciliataria ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
nei confronti
SI AB, Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 6134 del 2015, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 22 novembre 2022 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Balestra Alessandro e Garofoli Roberto in collegamento da remoto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società Aquilina S.r.l., alla quale era stato concesso dal MU di Roma il diritto di superficie per anni 99 su un’area edificabile, al fine della realizzazione di un programma costruttivo di edilizia economica e popolare, ha impugnato innanzi al Tar Lazio la nota di Roma Capitale con la quale veniva rettificata e sostituita la tabella prezzi di cessione degli alloggi siti in Roma nel piano di zona “B51 via Ponderano” per non essere stato considerato, nella determinazione dei costi, l’importo del contributo erogato dalla Regione Lazio a favore della Società Aquilina per la costruzione di alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore ad anni otto.
L’adito Tribunale, con sentenza n. 6134 del 2015, ritenendo sussistente nel caso di specie il principio di carattere generale che individua nel cittadino il beneficiario effettivo e finale del finanziamento pubblico, ha ritenuto corretto l’operato del MU che ha, in sede di autotutela, eliminato il contributo dal computo dei prezzi di cessione, evitando così un’inammissibile duplicazione del beneficio erogato dalla Regione.
Tale sentenza è stata appellata dalla Società Aquilina S.r.l. che, con sette motivi di gravame, ha lamentato l’erroneità dell’impugnata sentenza per non avere offerto alcuna valida motivazione circa la sussistenza, nel caso di specie, del principio secondo il quale il cittadino deve essere il beneficiario finale del finanziamento pubblico, riproponendo inoltre integralmente i motivi di ricorso di primo grado.
Si sono costituite Roma Capitale e la Regione Lazio in resistenza all’appello.
All’udienza del 22 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello è infondato.
Con il primo motivo di gravame l’appellante ha lamentato l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che costituisce principio di carattere generale quello che individua nel cittadino il beneficiario effettivo e finale del finanziamento pubblico per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’appellante ripropone dunque tutti i motivi del ricorso di primo grado rilevando che la ratio della normativa relativa ai contributi pubblici per la realizzazione di immobili sia finalizzata ad accrescere l’offerta di alloggi in locazione sul mercato concedendo un incentivo ai privati per realizzare finalità di pubblico interesse.
Con il secondo motivo di ricorso, che può esaminato congiuntamente al primo data l’identità delle questioni, parte appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 della l. 179/1992 rilevando che non vi sia identità di ratio tra l’art. 4 del d.l. 94/1984 e gli artt. 8 l. 179/1992 e 9 l. 493/1993 ed infatti la società appellante è risultata destinataria del finanziamento pubblico di cui all'art. 9 della legge 493/1993, per la realizzazione di immobili da destinarsi