Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2011-11-28, n. 201106269

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2011-11-28, n. 201106269
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201106269
Data del deposito : 28 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04936/2011 REG.RIC.

N. 06269/2011REG.PROV.COLL.

N. 04936/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4936 del 2011, proposto da:
J L, rappresentato e difeso dall'avv. G D, con domicilio eletto presso Giovan Vincenzo Placco in Roma, via Nizza N. 45;

contro

U.T.G. - Prefettura di Perugia;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00113/2011, resa tra le parti, concernente SILENZIO SERBATO DALLA PREFETTURA DI PERUGIA IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DELLA EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE disposto con provvedimento 20 settembre 2010 n. 101929-MCP-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia ;
per le parti nessuno presente;

Ritenuto, peraltro, di poter decidere nel merito la controversia ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. trattandosi di ricorso già rinviato da una precedente camera di consiglio;


Rilevato che l’appello in epigrafe è stato notificato alla Prefettura di Perugia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugina in data 6 giugno 2011;

Considerato che , invece, ai sensi del Regio decreto n. 1611 del 1933, art. 11, e del Regio decreto n. 1612 del 1933 , art. 1, la notifica dell’appello doveva essere effettuata innanzi l’Avvocatura generale dello Stato di Roma, competente per la difesa dello Stato nelle cause instaurate innanzi al Consiglio di Stato, e che tali disposizioni vanno osservate a pena di nullità;

Ritenuto che non vi sono spese da porre a carico dell’appellante per il presente grado di giudizio.

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