Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-02-07, n. 201700545

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-02-07, n. 201700545
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201700545
Data del deposito : 7 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2017

N. 00545/2017REG.PROV.COLL.

N. 10799/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10799 del 2015, proposto da:
S S, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Parisi C.F. PRSTRS74T61D976I, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Comune di Sant'Elia Fiumerapido, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Tornitore C.F. TRNNNL62A21E475S, F F , con domicilio eletto presso F F in Roma, corso Trieste 155;

per la riforma

della sentenza n forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, n. 00429/2015, resa tra le parti, concernente diniego permesso di costruire in sanatoria.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sant'Elia Fiumerapido;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Luigi Strano in delega dell'avv. Teresa Parisi e Antonello Tornitore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il sig. S S ha cumulativamente impugnato il provvedimento (prot. n.11476 del 27 novembre 2014) di diniego opposto all’istanza di rilascio del permesso di costruire a sanatoria per opere di ampliamento a fabbricato esistente nel comune di Sant'Elia Fiumerapido nonché il provvedimento dirigenziale (prot. n.12158/2013) di demolizione dell’abuso edilizio.

A fondamento dell’impugnazione ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 in combinato disposto con la l.r. 11agosto 2009 n. 21 (c.d legge piano casa) sul rilievo che i lavori eseguiti in difformità del titolo edilizio sarebbero conformi ratione temporis alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione delle opere e, in forza della legge regionale richiamata, a quella vigente al momento di presentazione dell’istanza.

2. Si costituiva in giudizio il Comune instando per l’infondatezza del ricorso.

3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, respingeva il ricorso.

Ritenevano i giudici di prime cure che l’art. 2 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 8, in vigore dal 13 agosto 2014, ostativa all’applicazione delle disposizioni della legge 11 agosto 2009 n. 21 ai comuni privi di strumenti urbanistici generali qual è il comune di S. Elia Fiumerapido, non consentisse l’estensione dei benefici previsti dalla legge sul piano casa. E che la normativa in questione fosse applicabile all’istanza d’accertamento di conformità presentata da parte ricorrente poiché, alla data d’entrata in vigore della nuova disciplina, il procedimento non era stato ancora definito. Sottolineavano, altresì, che la legittimità urbanistico edilizia del manufatto principale, nel caso in esame carente, costituiva ex art. 2 della legge regionale n. 21 del 2009 presupposto per fruire dei benefici del cd. piano casa.

4. Appella la sentenza il sig. S S. Resiste il comune di S. Elia Fiumerapido.

5. Alla pubblica udienza del 19.01.2017 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

6. Con unico motivo d’appello articolato in plurime censure, l’appellante deduce gli errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar: per un verso, non avrebbe considerato che la presentazione dell’istanza d’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 cristallizzerebbe la disciplina urbanistica applicabile, con la conseguenza che la normativa sopravvenuta, entrata in vigore successivamente al momento di presentazione dell’istanza, non spiegherebbe efficacia alcuna al fine di negare il rilascio della sanatoria “a regime”;
per l’altro, il ritardo nell’accoglimento dell’istanza di condono formulata ai sensi della l. n. 47/85 per gli abusi edilizi aventi ad oggetto l’edificio principale, che non ha consentito di fruire del beneficio del piano casa, sarebbe imputabile al Comune che non avrebbe tempestivamente definito il procedimento di condono.

7. L’appello è infondato.

Plurime e concorrenti ragioni ostano all’accoglimento dell’appello.

7.1 Sotto il profilo sistematico, inerente alla natura della normativa invocata nel quadro della disciplina urbanistica, non va passato sotto silenzio che c.d. piano casa non è un condono né una forma atipica di sanatoria edilizia.

L’ampliamento da realizzare ex post in forza del piano casa – vale a dire a condizione che non sia già stato ex ante eseguito per di più senza titolo alcuno – presuppone, ai sensi dell’art. 2, comma 2, l.r. 11 agosto 2009 n. 21, che l’immobile oggetto d’intervento sia legittimo dal punto di vista urbanistico-edilizio.

Viceversa, nel caso in esame, già alla data di presentazione della domanda di accertamento di conformità, l’immobile principale del ricorrente non era affatto conforme alla disciplina urbanistico-edilizia: ancora pendeva la procedura di condono edilizio ex lege n. 47 del 1985 per i lavori abusivamente eseguiti.

Che al momento d’entrata in vigore della legge regionale sul piano casa l’immobile fosse irregolare sotto il profilo edilizio è testimoniato dal fatto che il ricorrente aveva presentato la domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e di cui era in corso il procedimento istruttorio.

La pretesa del ricorrente appellante d’estendere nel procedimento in corso l’applicazione dei benefici del piano casa si tradurrebbe di fatto in un surrettizio condono edilizio, che, oltre a snaturare lo scopo della disciplina, comprometterebbe ab imis l’assetto sistematico complessivo della normativa urbanistica ed edilizia.

7.2 Sotto altro profilo, mette conto rilevare che l’articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 8 vieta l’applicazione delle disposizioni della legge 11 agosto 2009, n. 21 ai comuni – quale il comune di S. Elia Fiumerapido – privi di strumenti urbanistici generali.

In conformità alla regola dell’immediata applicazione delle norme di diritto pubblico ai procedimenti ancora in itinere , riassunta nel broccardo tempus regit actum , la norma che sancisce il divieto era ratione temporis applicabile all’istanza ancora pendente d’accertamento di conformità presentata dal ricorrente (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. IV, 21 settembre 2015 n. 4381;
Id., sez. IV, 10 giugno 2013 n. 3186).

Oltre al fatto che, come già avuto modo di rilevare, alla data di entrata in vigore della legge regionale non era ancora stata conseguita la sanatoria ex lege 28 febbraio 1986, n. 47 relativa al fabbricato principale.

7.3 Da ultimo, l’omesso esercizio da parte del ricorrente dei congegni previsti dall’ordinamento per porre rimedio alla tempestiva definizione dei procedimenti di condono o d’accertamento di conformità – in apicibus , va sottolineato, sintomatici dell’accavallarsi di interventi abusivi realizzati senza soluzione di continuità in epoche diverse – depone per l’infondatezza della censura genericamente incentrata sull’asserito e indimostrato colpevole ritardo del Comune nell’adottare i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti.

8. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

9. Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

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