Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-01, n. 202302172

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-01, n. 202302172
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302172
Data del deposito : 1 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2023

N. 02172/2023REG.PROV.COLL.

N. 05281/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5281 del 2021, proposto da
D B, C B, F B, P B, O C, E D F, M R D L, C M, M P, A P, S R, F S, rappresentati e difesi dagli avvocati N Z, W M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ambito Territoriale Provinciale di Roma, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ambito Territoriale Provinciale di Bologna, Ambito Territoriale Provinciale di Catanzaro, Ambito Territoriale Provinciale di Enna, Ambito Territoriale Provinciale di Gorizia, Ambito Territoriale Provinciale di Lecce, Ambito Territoriale Provinciale di Messina, Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, Ambito Territoriale Provinciale di Sassari, Ambito Territoriale Provinciale di Venezia, Ambito Territoriale Provinciale di Verona, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) n. 12906/2020, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il Cons. Marco Valentini, nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Avanti il giudice di prime cure, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento:

- dell'ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 10 luglio 2020, n. 60, recante procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nella parte in cui, alla lettera a), si prevede che “la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione” e, alla lettera b, punto I, si prevede che “la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: (…) per le classi di concorso di cui di cui alla tabella A dell'ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del d. lgs. n. 59/17;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del d. lgs, n. 59/2017;

3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”, e non si prevede, invece, che gli insegnanti in possesso del diploma di laurea (magistrale e/o specialistica) con oltre 36 mesi di servizio possano invece accedere alla prima fascia delle GPS insieme a tutti gli altri docenti in possesso di un titolo ex se idoneo per accedere ai concorsi a cattedre;

- delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive delle province di Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Gorizia, L'aquila, Lecce, Massa-Carrara, Messina, Milano, Napoli, Padova, Perugia, Roma, Sassari, Torino, Trapani, Treviso, Venezia e Verona, nelle parti in cui i ricorrenti sono stati inseriti nella seconda fascia GPS e non, invece, nella prima fascia GPS.

Il giudice di prime cure ha preliminarmente richiamato la prevalente giurisprudenza amministrativa costantemente orientata nel senso della “ non equiparabilità della laurea, dei 24 CFU e dei 36 mesi di esperienza professionale – anche congiuntamente posseduti – al conseguimento del titolo abilitativo ”.

Inoltre, ha argomentato che nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l’equiparazione o l’equipollenza del titolo di laurea all’esito favorevole dei percorsi abilitanti, nonché, in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria, che il Ministero legittimamente non abbia consentito l’iscrizione anche a chi sia in possesso del titolo di laurea, abbia svolto 36 mesi di attività pratica o conseguito i 24 CFU.

Nel ritenere, altresì, non irragionevole la norma di legge che per partecipare al concorso richiede l’abilitazione, in ragione dell’elevata specificità e importanza che riveste tale requisito, non surrogabile, ha escluso la rilevanza ai fini del giudizio del decreto n. 499/2020, essendovi in quel caso una espressa e puntuale equiparazione al limitato fine della partecipazione a quel concorso.

Ulteriormente, nell’escludere un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema della disciplina dei titoli abilitanti, che resta nella competenza dell’ordinamento nazionale, ha evidenziato che il d.lgs. n. 2016/2007, di recepimento della Direttiva 2005/36/CE, non ha escluso che lo Stato membro possa subordinare l’accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali.

Da ultimo, la sentenza impugnata ha affermato che l’eventuale mancata previsione di percorsi abilitanti non sostituisca l’abilitazione né si traduca nell’irrilevanza del titolo abilitativo ai fini della partecipazione al concorso o dello svolgimento dell’attività.

Il ricorso è stato pertanto rigettato.

DIRITTO

In sede di appello, gli appellanti hanno chiesto l’accoglimento del ricorso, reiterando la richiesta di annullamento:

- dell’art. 3, comma 6, dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), nella parte in cui, alla lettera a), si prevede che “la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione” e, alla lettera b, punto I, si prevede che “la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: (…) per le classi di concorso di cui di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

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