Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-01, n. 202302172
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Testo completo
Pubblicato il 01/03/2023
N. 02172/2023REG.PROV.COLL.
N. 05281/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5281 del 2021, proposto da
D B, C B, F B, P B, O C, E D F, M R D L, C M, M P, A P, S R, F S, rappresentati e difesi dagli avvocati N Z, W M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ambito Territoriale Provinciale di Roma, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ambito Territoriale Provinciale di Bologna, Ambito Territoriale Provinciale di Catanzaro, Ambito Territoriale Provinciale di Enna, Ambito Territoriale Provinciale di Gorizia, Ambito Territoriale Provinciale di Lecce, Ambito Territoriale Provinciale di Messina, Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, Ambito Territoriale Provinciale di Sassari, Ambito Territoriale Provinciale di Venezia, Ambito Territoriale Provinciale di Verona, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) n. 12906/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il Cons. Marco Valentini, nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento:
- dell'ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 10 luglio 2020, n. 60, recante procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nella parte in cui, alla lettera a), si prevede che “la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione” e, alla lettera b, punto I, si prevede che “la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: (…) per le classi di concorso di cui di cui alla tabella A dell'ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del d. lgs. n. 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del d. lgs, n. 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”, e non si prevede, invece, che gli insegnanti in possesso del diploma di laurea (magistrale e/o specialistica) con oltre 36 mesi di servizio possano invece accedere alla prima fascia delle GPS insieme a tutti gli altri docenti in possesso di un titolo ex se idoneo per accedere ai