Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-05, n. 202300212
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Pubblicato il 05/01/2023
N. 00212/2023REG.PROV.COLL.
N. 01510/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1510 del 2018, proposto da S D, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Accardo in Roma, via G. Bazzoni
contro
Comune di Casalecchio di Reno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma della sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sez. II, n. 625/2017
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casalecchio di Reno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 ottobre 2022 il Cons. S Z e uditi per le parti gli avvocati Avv. Fina Marco per la parte appellante e Avv. Gioia Mario per la parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sentenza impugnata ha respinto il ricorso con cui S D aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 61/2017 emessa dal Comune di Casalecchio di Reno, Area Servizi al Territorio, Servizio pianificazione e rigenerazione urbana, che ha ordinato la rimozione di n. 2 fioriere e n. 2 panchine, entrambe in metallo, dall’area esterna all’esercizio di parrucchieri con insegna “Vittorio” posta in Via Porrettana n. 61 Casalecchio di Reno (BO).
Avverso la stessa la parte appellante deduce i seguenti motivi di appello : 1) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dell’articolo 149 del D.LGS 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) con riferimento alla richiesta di autorizzazione paesaggistica e violazione (o mancata applicazione) dell’art. 2 del DPR 31/2017 nella parte in cui esclude che per le opere de quo fosse necessaria l’autorizzazione paesaggistica. 2) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, quali l’art. 2 del DPR 31/2017 e dell’allegato A) con riferimento alla errata qualificazione di opere fisse al suolo in modo non temporaneo. 3) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, quali l’art. 2 del DPR 31/2017 e dell’allegato A) con riferimento alla tutela paesaggistica. 4) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto relativamente all’art. 145 c.p.c. nella parte in cui la notificazione del provvedimento è stata effettuata nella residenza del ricorrente quale persona fisica anziché quale legale rappresentante. 5) Errata applicazione dell’art.17 dpr 31/17 nella parte in cui l’ordine di rimozione non sia preceduto dalla richiesta di deposito della istanza di autorizzazione paesaggistica. 6) Chiede la riforma della condanna alle spese.
Si è costituito il Comune di Casalecchio di Reno, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
Vanno individuati i tre dati pacifici della presente controversia: 1. l’ordine di rimozione si riferisce alla realizzazione di due fioriere ed a due panchine di metallo infisse al suolo, in modo non temporaneo, in uno spazio antistante l’esercizio di parrucchiere gestito dalla parte.