Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-08-10, n. 201603578

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-08-10, n. 201603578
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201603578
Data del deposito : 10 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/08/2016

N. 03578/2016REG.PROV.COLL.

N. 02153/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2153 del 2016, proposto da:
Gaema s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Natale Bonfiglio C.F. [...], domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso il Cons. di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;



contro

Comune di Milano, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano C.F. [...], Stefania Pagano C.F. [...], Emilio Pregnolato , Raffaele Izzo C.F. [...], con domicilio eletto presso Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;



nei confronti di

Tecno Edil Srl non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 02552/2015, resa tra le parti, concernente affidamento lavori relativi a interventi di emergenza e razionalizzazione nei mercati comunali coperti - viii lotto - ris.danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2016 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Natale Bonfiglio, Paola Cozzi su delega dell'avv. Emilio Pregnolato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.Gaema s.r.l. unipersonale ha impugnato l’autoannullamento dell’aggiudicazione dell’appalto di lavori n. 52/10 lotto VIII disposta in suo favore dal comune di Milano a seguito dell’esperimento della procedura d’interpello ex art. 140, comma 1, d.lgs. n. 163/2006, conseguente al fallimento dell’impresa originariamente aggiudicataria.

A fondamento del gravame, deduceva la plurima e concorrente violazione degli artt. 140, 75 e 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, sul rilievo che il Comune avrebbe illegittimamente posto a fondamento dell’annullamento l’intervenuta sentenza di condanna dell’amministratore unico per i reati di cui agli artt. 81, 347 e 352 c.p., cessato dalla carica nell’anno antecedente l’invio alla società dell’interpello. Conseguentemente anche l’incameramento della cauzione provvisoria disposta dalla stazione appaltante sarebbe affetta da illegittimità.

2. Si costituiva in giudizio il comune di Milano instando per l’infondatezza del ricorso.

3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. I, respingeva il ricorso.

Ritenevano i giudici di prime cure che la

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