Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-01-04, n. 201600017
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N. 00017/2016REG.PROV.COLL.
N. 08681/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8681 del 2015, proposto dalla società Plattner S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria di un RTI con le società Frener &Riefer S.p.a., Mader S.r.l. e Obrist S.r.l., tutte rappresentate e difese dall'avvocato G B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via delle Quattro Fontane, 161
contro
Agenzia per i procedimenti e della Vigilanza dei Contratti Pubblici della Provincia autonoma di Bolzano;Provincia Autonoma di Bolzano, rappresentata e difesa dagli avvocati R V G, A Roilo, Stephan Beikircher, Patrizia Pignatta e Michele Costa, con domicilio eletto presso Michele Costa in Roma, Via Bassano del Grappa, 24;
Unionbau S.a.r.l., Atzwanger S.p.a., Elpo S.r.l., Lanz Metall Srl, rappresentate e difese dagli avvocati Herwig Neulichedl, Andreas Widmann e Leonardo Di Brina, con domicilio eletto presso Leonardo Di Brina in Roma, piazza S. Andrea della Valle, 6;
per la riforma della sentenza del T.R.G.A.- Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano, n. 269/2015
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia Autonoma di Bolzano e di Unionbau Sarl e di Atzwanger Spa e di Elpo Srl e di Lanz Metall Srl;
Viste le memorie difensive;
Visto l’atto in data 9 novembre 2015 con il quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse alla coltivazione ricorso;
Visti gli articoli 35, comma 1 lettera c), 38 e 85, comma 9 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2015 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Berruti e Mancini per delega dell’avvocato Widmann;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe in R.T.I. capeggiato dalla società Plattner s.p.a. (la cui composizione è meglio descritta in epigrafe) ha impugnato la sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano n. 269/2015 con cui è stato respinto il ricorso proposto dal medesimo R.T.I. avverso il provvedimento dell’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 1 febbraio 2015 con cui era stata aggiudicata al R.T.I. capeggiato dalla società Unionbau s.r.l. (la cui composizione è meglio descritta in epigrafe) la gara di appalto per i lavori di recupero dell’area ex maso stadio in località Laimburg/vadena – Costruzione Centro Sperimentale, Scuola Professionale Agraria tedesca e italiana per frutti, viti o orticoltura – Sede distaccata della L.U. di Bolzano per la tecnica e l’economia agraria.
Si sono costituite in giudizio le imprese costituenti il R.T.I. aggiudicatario le quali hanno concluso nel senso della reiezione dell’appello principale e hanno altresì spiegato appello incidentale.
Si sono altresì costituite in giudizio la Provincia Autonoma di Bolzano e l’Agenzia per i Procedimenti e la Vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture le quali hanno a propria volta concluso nel senso della reiezione all’appello.
Con atto in data 9 novembre 2015 la parte appellante ha dichiarato di rinunziare all’ulteriore coltivazione dell’appello principale.
Con atto in data 30 novembre 2015 le società costituenti il raggruppamento vittorioso (appellato e appellante incidentale) hanno dichiarato di aderire alla rinunzia al ricorso, previa compensazione delle spese di lite.
Con atto depositato in data 11 dicembre 2015 la Provincia Autonoma di Bolzano e l’Agenzia per i Procedimenti e la Vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno a propria volta dichiarato di accettare la rinunzia di cui sopra, previa compensazione delle spese di lite.
Pertanto, il ricorso in appello e il ricorso incidentale devono essere dichiarati improcedibili ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c) del cod, proc. amm.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese fra le parti, conformemente, del resto, a quanto espresso dalle stesse parti in causa.