Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-07-02, n. 202405859

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-07-02, n. 202405859
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405859
Data del deposito : 2 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/07/2024

N. 05859/2024REG.PROV.COLL.

N. 07597/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7597 del 2021, proposto da:
G.S.E. - Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S F, A G e A P, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio legale Fidanzia - Gigliola in Roma, piazzale delle Belle Arti, n. 6;



contro

Ital Green Energy s.p.a., Powerflor s.r.l., San Marco Bioenergie s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - Sicet s.r.l., Tampieri Energie s.r.l., Zignago Power s.r.l., Energie Tecnologie Ambiente s.r.l. - E.T.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Battista Conte, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e con domicilio fisico in Roma, via E.Q. Visconti, n. 99;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter , n. 05811/2021, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ital Green Energy s.p.a., Powerflor s.r.l., San Marco Bioenergie s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - Sicet s.r.l., Tampieri Energie s.r.l., Zignago Power s.r.l., Energie Tecnologie Ambiente s.r.l. - E.T.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’istanza di passaggio in decisione di G.S.E. - Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2024 il Cons. Francesco Cocomile e udito per le appellate l’avvocato Giovanni Battista Conte;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

1. - Le società Ital Green Energy s.p.a., Powerflor s.r.l., San Marco Bioenergie s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - Sicet s.r.l., Tampieri Energie s.r.l., Zignago Power s.r.l., Energie Tecnologie Ambiente s.r.l. - E.T.A., titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, hanno lamentato l’erroneità del parametro utilizzato dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (in seguito anche solo G.S.E.) per il calcolo del contributo da corrispondere a titolo di oneri di gestione, verifica e controllo.

Hanno in sintesi sostenuto che il G.S.E. ha determinato tale contributo rapportandolo ai certificati verdi emessi, anziché sulla base dell’energia incentivata in violazione di quanto previsto dall’art. 21, comma 5, del D.M. 6 luglio 2012, così addebitando loro una somma maggiore di quella dovuta; hanno aggiunto che le lagnanze inoltrate al G.S.E. con note del 25, 29 settembre 2014 e 14 ottobre 2014 sono risultate inutili, giacché quest’ultimo con nota del 7 novembre 2014 ha respinto ogni addebito, rilevando che “ la Procedura applicativa per l’emissione, la gestione e il ritiro dei certificati verdi pubblicata sul sito internet del GSE, in conformità al Decreto, chiarisce che il Soggetto Responsabile di un impianto incentivato mediante il rilascio dei Certificati Verdi deve corrispondere per ogni certificato percepito un contributo pari a 0,5 euro. Ciò in ragione del fatto che il CV emesso corrisponde all’energia incentivata ai sensi dell’art. 21, comma 5 del Decreto”.

2. - Le società hanno allora chiesto al Tribunale civile di Roma la condanna del G.S.E. alla restituzione di quanto indebitamente percepito, previo accertamento dell’ammontare della somma effettivamente dovuta per la copertura degli oneri di gestione e disapplicazione delle procedure applicative dello stesso G.S.E.

A fondamento di tale domanda hanno dedotto: a) la violazione dell’art. 21, comma 5, del D.M. 6 luglio 2012 da parte del G.S.E. il quale, invece di addebitare ai produttori di energia un contributo di 0,05 euro/cent per ogni kWh di energia incentivata, aveva calcolato il contributo moltiplicandolo per ogni certificato verde emesso che, tuttavia, non corrispondeva all’effettiva energia incentivata; b) la non corrispondenza al vero della circostanza che l’energia incentivata era assimilata ad un certificato verde emesso, in quanto nelle disposizioni delle Procedure applicative del 13 gennaio 2014 era specificato che il contributo di 0,05 c/euro è previsto per ogni kWh di energia incentivata.

3. - L’adito Tribunale con sentenza 12 marzo 2018 n. 5233 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia de qua , appartenente invece alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto “ attinente alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti ” ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm.

4. - Le società hanno quindi riassunto tempestivamente il giudizio innanzi al T.A.R. Lazio deducendo «I) Violazione e falsa applicazione di legge, violazione del D.M. 6 luglio 2012, violazione dell’art. 21 co. 5 del D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, violazione del D.M. 28 novembre 2009, punto 3.2; del D.M. 18 dicembre 2008, art. 2 lett. a). Eccesso di potere per violazione dei presupposti generali di efficienza, efficacia e buon andamento dell’azione amministrativa di cui agli artt. 3 e 97 Cost.; violazione del principio di certezza giuridica; violazione del principio di correttezza dell’azione amministrativa; travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti di diritto ;

II) Indebito oggettivo, in quanto le società attrici avrebbero corrisposto importi superiori rispetto a quelli che avrebbero dovuto corrispondere al G.S.E. per i servizi dallo stesso resi; i pagamenti, così come pretesi dal Gestore, per la parte in eccedenza, si considerano effettuati senza titolo, non essendo supportati da alcuna causa giustificativa dell’attribuzione »; hanno quindi chiesto : « 1) in via preliminare, per quanto occorra, qualora ritenga di natura regolamentare le Procedure Applicative del G.S.E., disapplicarle e/o annullarle in quanto contrarie al dettato normativo di cui all’art. 21 del D.M. 6 luglio 2012 e, conseguentemente, disapplicare e/o annullare ogni altro illegittimo atto del G.S.E. che ne faccia applicazione; 2) nel merito, condannare il G.S.E. alla restituzione degli importi illegittimamente percepiti in eccesso dalle società attrici sulla base dell’illegittimo criterio utilizzato, maggiorati degli interessi moratori di cui alla L. (rectius dlgs) n. 231/2002, decorrenti dalla data del pagamento con riserva o, in subordine, dalla data di messa in mora o, in ulteriore subordine dalla data domanda giudiziale o, in ulteriore subordine, dal giorno della sentenza 24 maggio 2016 n. 6102 emessa dal T.A.R. Lazio, sede di Roma. ».

5. - L’adito T.A.R., nella resistenza dell’intimato G.S.E., con la sentenza segnata in epigrafe, ha accolto il ricorso, ritenendo che “ La nozione di “energia elettrica incentivata” non coincide con quella di certificato verde ” (pag. 7) e che “… il ragionamento del Gestore posto alla base del calcolo del contributo non coincide con la

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