Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-07-17, n. 201703494

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-07-17, n. 201703494
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201703494
Data del deposito : 17 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2017

N. 03494/2017REG.PROV.COLL.

N. 07598/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7598 del 2013, proposto da:
R C, rappresentata e difesa dall'avvocato O M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, 6;

contro

Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato O C, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Pecorilla in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 01050/2013, resa tra le parti, concernente il diniego di autorizzazione all’esercizio commerciale ambulante a posto fisso.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Martina Franca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2017 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Verbaro, su delega dell'avv. O M, e Lorusso, su delega dell'avv. O C;


FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sez. I, con la sentenza 13 maggio 2013, n. 1050, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale parte appellante per l’annullamento:

- del provvedimento 25/06/12 prot. n. 16793, a firma del comandante la polizia locale e del dirigente del settore AA.PP. e Suap del Comune di Martina Franca;
dell'ordinanza sindacale 06/07/2012 n. 21 e delle richiamate 27/06/12 n. 17076 del comando di polizia locale e delib. G.C. 02/07/12 n. 37;
della deliberazione c.c. 31/7/12 n. 9;

- della nota 06/12/12 prot. n. 22232 del Dirigente del Settore Sviluppo Economico, della nota 25/10/12 prot. n. 5965/UTC/LLPP del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, della nota 02/11/12 prot. n.5053/PL, del provvedimento 05/01/13 n. 14 con cui l'AC ha negato alla ricorrente l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita a posto fisso in piazza D'Angiò, e ove occorra, del provvedimento 07/12/12 n.202 di approvazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi nell'area mercatale di via Ruggieri e della nota 07/01/13 prot. n.346 di comunicazione.

Il TAR ha rilevato sinteticamente che:

- con delibera n.

9-2012 il Comune ha apportato modifiche al preesistente regolamento comunale, escludendo la Piazza D’Angiò dall’ambito territoriale di esercizio del mercato, e adibendo la stessa a parcheggio;

- tale situazione determina un factum principis idoneo ad incidere legittimamente sulla preesistente posizione della ricorrente, alla quale, per ragioni di interesse pubblico, è ora interdetto (al pari degli altri esercenti il commercio ambulante nello stesso ambito territoriale) il commercio sulla Piazza D’Angiò, destinata dall’Amministrazione ad altre finalità di pubblico interesse, e segnatamente a parcheggio pubblico;

- inoltre, la ricorrente era titolare di autorizzazione provvisoria semestrale n.

1-2011 per l’effettuazione del commercio su aree pubbliche su posteggio in Piazza D’Angiò, sicché il venire a scadenza di tale autorizzazione provvisoria abilita solo la ricorrente a censurare, sotto il profilo della manifesta illogicità, la destinazione della piazza a parcheggio pubblico, manifesta illogicità insussistente.

La parte appellante contestava la sentenza del TAR, deducendone l’erroneità e riproponendo, nella sostanza, i motivi del ricorso di primo grado.

Con l’appello in esame chiedeva, quindi, l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituiva il Comune appellato chiedendo la reiezione dell’appello.

All’udienza pubblica del 13 luglio 2017 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio rileva che l'autorizzazione n. 23-1977 intesta all’attuale appellante, e su cui si basa la difesa della medesima, era stata convertita nell'autorizzazione n. 275 del 3 settembre 1996, a sua volta successivamente convertita nell'autorizzazione n. 179 del 22 aprile 2002, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 114-1998 e, quindi, della L.R. Puglia n. 18-2001 che, infatti, all'art. 23 prevede l'obbligo per i comuni di convertire d'ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate ai sensi della normativa previgente.

L'autorizzazione n. 23-1977, quindi, ha cessato la sua validità sin dal 3 settembre 1996, data di rilascio dell'autorizzazione n. 275-1996, a prescindere da qualsivoglia decisione del Giudice Ordinario, che si è pronunciato su ricorsi aventi esclusivamente ad oggetto l'annullamento di sanzioni amministrative.

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, il Comune di Martina Franca, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 13 del 4 maggio 1998 ha adottato il Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree.

Dalla stessa ricostruzione dei fatti, esposta dalla parte appellante, si deduce che la stessa non si è attivata, nei modi e termini di legge, stante la dichiarata carenza di "una specifica disciplina delle aree per commercio fisso”, per chiedere la tutela dei diritti rivenienti a chi si è visto sopprimere il mercato, ex art. 30 d.lgs. n. 114-1998.

La stessa parte appellante si è limitata a scegliere, del tutto autonomamente, il sito ove svolgere l'attività (Piazza D'Angiò, allora "zona periferica, ma in via di espansione", oggi, zona ampiamente edificata e snodo cruciale del traffico cittadino).

Con l’autorizzazione provvisoria di tipo "A" n. 1-2011, in data 29 dicembre 2011, è stata autorizzato alla parte appellante l'esercizio del commercio giornaliero su posteggio, così come individuato nella piantina planimetrica allegata, per un periodo di sei mesi "e comunque fino all'adozione del nuovo Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche" e con la espressa previsione che l'autorizzazione poteva "essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune".

Durante la vigenza dell'autorizzazione provvisoria, ad esercitare il commercio, è stato approvato, con deliberazione del Commissario Straordinario per la gestione provvisoria del Comune, n. 92 in data 15 marzo 2012, il "Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche", che prevedeva espressamente, all’art. 11, comma 9 che “qualora sopravvengono motivazioni di pubblico interesse, i posteggi fuori mercato potranno essere diversamente collocati o eliminati”.

Inoltre, in base al medesimo art. 11 (comma 8) del Regolamento approvato dal Commissario Straordinario, l’attuale appellante, in quanto titolare di autorizzazione provvisoria n.

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