Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-02-22, n. 202301803

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-02-22, n. 202301803
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301803
Data del deposito : 22 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/02/2023

N. 01803/2023REG.PROV.COLL.

N. 02502/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2502 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Arezzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’odierno appellante ha fatto ingresso nel territorio italiano nel 2009 insieme -OMISSIS-.

In data 26 maggio 2015 il Tribunale per i Minorenni di Firenze riconosceva ai genitori dell’appellante un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 286/98, autorizzandoli alla permanenza sul territorio italiano nell’interesse dei minori -OMISSIS-.

Il Tribunale disponeva non luogo a provvedere nei confronti del Sig. -OMISSIS- in quanto divenuto, nelle more, maggiorenne.

Alla scadenza della suddetta autorizzazione, con ricorso depositato nel 2018, i genitori dell’odierno appellante avanzavano un’ulteriore richiesta di permanenza ai sensi dell’art. 31 TU immigrazione avuto riguardo alla situazione del minore -OMISSIS-.

Con decreto del 4 dicembre 2018, depositato in data 4 gennaio 2019, il Tribunale per i Minorenni di Firenze autorizzava i genitori dell’appellante alla permanenza sul territorio italiano nei confronti, questa volta, del solo minore -OMISSIS-. Dall’impianto motivazionale del provvedimento del giudice ordinario emerge che tale autorizzazione traeva fondamento da molteplici fattori: -OMISSIS-, il proficuo percorso di integrazione del nucleo familiare nel tessuto sociale, segnatamente, la famiglia si era trasferita in Italia da nove anni, entrambi i genitori e l’appellante avevano contratti di lavoro a tempo indeterminato, il nucleo familiare viveva insieme in una casa presa in locazione, il percorso di studi -OMISSIS-.

Come chiarito anche dalla memoria depositata in data 5 agosto 2022 dell’amministrazione appellata, i genitori dell’appellante sono titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, valido fino al 4 gennaio 2023, ottenuto per conversione dal permesso di soggiorno per motivi familiari.

All’odierno appellante, nel momento in cui i genitori venivano autorizzati per la prima volta alla permanenza sul territorio italiano (decreto Tribunale per i Minorenni di Firenze -OMISSIS-), era rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30 TU immigrazione, sub specie, un permesso per “coesione familiare”, per consentirgli, ai sensi del comma 2 della norma, “ l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro ”.

Alla scadenza di tale titolo di soggiorno, l’appellante ne richiedeva la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Con provvedimento del 10 ottobre 2018, -OMISSIS-, la Questura di Arezzo dichiarava irricevibile l’istanza in quanto “ la sua regolarità sul territorio nazionale era basata sul decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze -OMISSIS- Vg rilasciato in favore dei genitori, improrogabile e dunque scaduto il 19 giugno 2018. Inoltre lei risulta carente dei requisiti di cui all’art. 5 c. 4 d.lgs. 286/98 ”.

Avverso tale provvedimento il cittadino straniero ha presentato ricorso avanti il Tar Toscana, con contestuale istanza sospensiva, lamentando la violazione e falsa applicazione di legge, in riferimento agli artt. 30 e 31 d.lgs. n. 286 del 1998.

Il Tar Toscana, con sentenza -OMISSIS- del 28 ottobre 2019, ha respinto il ricorso ritenendo legittima la valutazione del provvedimento questorile attesa la natura eccezionale del permesso rilasciato ai genitori del cittadino straniero.

Avverso la pronuncia del Tar, il Sig. -OMISSIS- ha proposto appello, notificato in data 24 febbraio 2020 e depositato in data 13 marzo 2020, con contestuale istanza cautelare di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado, riproponendo essenzialmente le censure avanzate in primo grado e ponendole in prospettiva critica avverso la sentenza qui appellata.

In data 15 giugno 2022 si è costituito tardivamente il Ministero per resistere all’appello.

L’ordinanza cautelare -OMISSIS- del 1 giugno 2020 di questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado, tenuto conto del pregiudizio correlato alla possibile incidenza sull’integrità del nucleo familiare.

Con successiva ordinanza collegiale -OMISSIS- del 14 aprile 2021 il Collegio ha richiesto al U.T.G. – Prefettura di Arezzo aggiornamenti in ordine alla permanenza attuale delle esigenze familiari che hanno giustificato l’autorizzazione dei genitori dell’odierno appellante a rimanere sul territorio nazionale ed ogni ulteriore elemento utile ai fini della decisione. Con successiva ordinanza -OMISSIS- del 5 agosto 2022 il Collegio ha reiterato le richieste istruttorie.

In adempimento alle richieste istruttorie, l’amministrazione, in data 5 agosto 2022, ha depositato documentazione.

Alla pubblica udienza del 10 novembre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

L’appello è fondato.

La fattispecie oggetto della presente controversia si presenta di rilevante complessità.

Viene anzitutto in rilievo l’art. 31 TU immigrazione. Ai genitori dell’odierno appellante è stato riconosciuto un permesso per motivi familiari di cui al comma 3 dell’art. 31 sovra citato.

Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza ”.

Il comma 1 dell’art. 31, nella versione ora vigente, dispone che: “ Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza ”.

L’odierno appellante, minorenne al momento della richiesta di autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale, è divenuto maggiorenne nelle more del giudizio dinanzi al Tribunale per i Minorenni.

Quindi, allo stesso, al fine di tutelare l’unità familiare è stato riconosciuto, sulla base dell’autorizzazione nei confronti dei genitori, un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30 TU immigrazione.

Secondo la richiamata norma: “ fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore ”.

Il riconoscimento del suddetto titolo di soggiorno è stato possibile sulla scorta dell’autorizzazione rilasciata dal Tribunale per i Minorenni di Firenze. Non sussistendo i requisiti per il riconoscimento di un titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 31 TU immigrazione (-OMISSIS-), l’amministrazione ha rilasciato un permesso di soggiorno per “coesione familiare”, ipotesi che riguarda i nuclei familiari già presenti in Italia e che devono essere “riconosciuti” come tali ai fini del soggiorno legale sul territorio nazionale.

Alla scadenza del titolo, il cittadino straniero chiedeva la conversione del suddetto permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Ed invero, al momento della richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, l’autorizzazione rilasciata dal Tribunale per i Minorenni di Firenze era ancora efficace e, comunque, i genitori dell’appellante avevano avanzato una nuova richiesta seppure con riferimento, questa volta, al solo figlio rimasto minorenne.

I presupposti per la conversione devono quindi ritenersi sussistenti.

E ciò, ancor più, se si prende in considerazione il proficuo percorso di integrazione del nucleo familiare, ormai in Italia da quattordici anni e l’esperienza lavorativa dell’odierno appellante.

D’altronde, nessun elemento di segno opposto può trarsi dal documento depositato dall’amministrazione appellata in data 5 agosto 2022 in cui pure si fa riferimento ad una condanna per spaccio di sostanza stupefacente, elemento questo introdotto in giudizio unicamente in appello.

Il provvedimento impugnato faceva riferimento a requisiti di cui all’art. 5 co. 4 TU immigrazione, senza ulteriore motivazione. Ed invero, anche nel giudizio di prime cure, questo elemento è stato completamente ignorato.

Tale elemento potrà trovare rilievo, eventualmente, nell’ambito della nuova valutazione che dovrà compiere l’amministrazione.

In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, riformata la sentenza di primo grado con conseguente annullamento del provvedimento originariamente impugnato.

3. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese nel presente grado di giudizio.

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