Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-07-14, n. 202004549
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Testo completo
Pubblicato il 14/07/2020
N. 04549/2020REG.PROV.COLL.
N. 04947/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 4947 del 2019, proposto dal Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione prima bis , n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il rigetto dell’istanza di trasferimento presentata ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2020, svoltasi in video conferenza, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, il consigliere Nicola D'Angelo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato al Tar per il Lazio, sede di Roma, la determina n. 321997/T11-7/Pers. Mar. del 27 gennaio 2015 di rigetto della sua istanza di trasferimento, presentata in data 1°luglio 2014, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992.
2. In particolare, il ricorrente ha chiesto di essere trasferito da -OMISSIS- nella Regione Puglia per assistere la nonna materna affetta da grave disabilità, esprimendo le seguenti sedi di preferenza: -OMISSIS-.
2.1. Il diniego dell’Amministrazione è stato adottato in ragione della “ forte eccedenza organica, nel ruolo, del Comando di Corpo richiesto che non necessita, al momento, di ulteriore alimentazione ” ed inoltre perché il ricorrente non avrebbe comprovato l'inesistenza di altri parenti ed affini in grado di occuparsi del disabile, se non a mezzo di semplici dichiarazioni di carattere formale.
3. Nel ricorso, l’interessato ha quindi dedotto l’insufficienza dell’istruttoria e l’erronea interpretazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992.
4. Il Tar, con la sentenza indicata in epigrafe, dopo aver svolto un incombente istruttorio sulle effettive eccedenze di personale nelle sedi richieste, ha accolto il ricorso per difetto di motivazione del diniego impugnato.
4.1. Innanzitutto, il giudice di primo grado ha rilevato che, a seguito della novella di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24), è stata eliminata dall’art. 33 della legge n. 104/1992 la previsione dei requisiti della continuità e della esclusività dell'assistenza che limitavano la concessione delle agevolazioni previste dalla stessa disposizione (commi 3 e 5). Cosicché, gli unici parametri entro i quali l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare se concedere o meno i benefici richiesti erano le esigenze organizzative ed operative e l'effettiva necessità del beneficio.
4.2. Nel caso di specie, l‘Amministrazione ha invece giustificato il diniego sulla base della doppia motivazione relativa all’esistenza di altri parenti in grado di assistere la disabile e alla situazione di sovra organico in Puglia.
4.3. Posta l’irrilevanza della motivazione sul punto degli altri parenti in grado di assistere la disabile, per gli aspetti organizzativi,