Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2019-02-19, n. 201900461
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Numero 00461/2019 e data 19/02/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 30 gennaio 2019
NUMERO AFFARE 01732/2018
OGGETTO:
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da B G contro il Ministero della difesa per la declaratoria del suo diritto ad essere formalmente nominato Maggiore dell'Esercito Italiano con ogni conseguenza giuridica ed economica.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. prot. 0586159 del 4 ottobre 2018 con la quale il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere P C;
Premesso:
1. Con il ricorso straordinario in esame il sig. B G, capitano di fanteria in congedo assoluto, ha esposto di essere stato ammesso nell’anno 1992 al corso di avanzamento al grado di maggiore, essendo stato nominato capitano di complemento dell'Arma Fanteria dell’Esercito nel 1989;di aver superato il corso di avanzamento con il risultato di ottimo;che, tuttavia, non è mai intervenuta la formale nomina a maggiore;che il Ministero, con provvedimento del 16/27 settembre 2005, rigettava l'istanza per il riconoscimento al grado di maggiore a motivo che le aliquote di ruolo degli ufficiali di complemento da valutare per l'avanzamento al grado di maggiore non avevano mai compreso ufficiali aventi la sua anzianità di grado (1 gennaio 1989) e che il successivo transito nella riserva di complemento in data 29 gennaio 1997 aveva precluso ogni possibilità di avanzamento, previsto solo in caso di guerra;di aver proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il suddetto provvedimento;che questo Consiglio di Stato, sez. III, con parere n. 4380/07 del 19 febbraio 2008 esprimeva parere contrario all'accoglimento del ricorso, che veniva dunque respinto con d.P.R. del 14 luglio 2008;di avere successivamente proposto “ ricorso in autotutela e richiesta di riesame ”, ma sempre con esito negativo. Tutto ciò premesso, il ricorrente ha nuovamente argomentato la asserita fondatezza della sua pretesa ed ha concluso nei seguenti termini: “ Quanto sopra premesso, Giacomo Bonanni, come in epigrafe rappresentato e difeso ricorre affinché il Capo dello Stato dichiari il diritto dello stesso ad essere formalmente nominato Maggiore dell'Esercito Italiano con ogni conseguenza giuridica ed economica ”.
2. Il Ministero, nella sua relazione n. prot. 0586159 del 4 ottobre 2018, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso (poiché sia il petitum che la causa petendi del presente contenzioso sono i medesimi che hanno costituito oggetto di precedente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sul quale il Consiglio di Stato, con parere n. 4380/07 del 19 febbraio 2008, si è espresso in favore del rigetto dello stesso, con conseguente decreto decisorio di rigetto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 2008) e ha concluso comunque per il suo rigetto perché infondato nel merito (poiché è da ritenersi del tutto evidente che l'inclusione degli Ufficiali in congedo nella rispettiva aliquota di avanzamento, secondo quanto prescritto agli articoli 103 e 104 della legge n. 1137 del 12 novembre 1955 - ora articoli 1246 e 1247 del codice dell'ordinamento militare, costituisce condizione necessaria per la valutazione dei requisiti "speciali" per l'avanzamento degli Ufficiali di complemento, riportati alla tabella 5 della predetta legge n. 1137 del 1955, ora trasposti all'articolo 1258 del codice citato, circostanza quest'ultima già correttamente valutata nel sopra citato parere e della quale interessato ricorrente ha avuto contezza nei termini previsti).
Considerato:
1. Il ricorso è inammissibile sotto il duplice profilo dell’inammissibilità, in sede di ricorso straordinario, di una domanda, quale quella qui proposta dal ricorrente, di accertamento e declaratoria di un preteso diritto al superiore inquadramento, nonché dell’inammissibilità, correttamente eccepita dall’amministrazione, per violazione del divieto di bis in idem , di un ricorso che si risolve in un’ulteriore domanda di riesame di un precedente parere di questo Consiglio e del conseguente decreto decisorio di rigetto della medesima domanda.