Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2015-09-21, n. 201502651
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Numero 02651/2015 e data 21/09/2015 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 15 luglio 2015
NUMERO AFFARE 00605/2014
OGGETTO:
Ministero della Difesa, Direzione Generale Personale Militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente, -OMISSIS-, avverso il provvedimento n.-OMISSIS-, in materia di mancato avanzamento al grado superiore.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. M_D -OMISSIS-, con cui il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare indicato in oggetto;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari;
PREMESSO:
Il Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente -OMISSIS- veniva escluso dalla procedura di avanzamento al grado superiore, in riferimento all’aliquota -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 35, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come sostituito dall’art. 26, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (ora confluito nell’art. 1051, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), risultando essere stato sospeso in via precauzionale dall’impiego, ai sensi dell’art. 20, comma 1 della legge n. 599/154, a causa di alcuni procedimenti penali iniziati a suo carico.
I suddetti procedimenti penali si concludevano con due distinte sentenze emesse dalla -OMISSIS-:
1) la sentenza n. -OMISSIS-con la quale il suindicato Organo giudiziario dichiarava di non doversi procedere nei confronti del -OMISSIS-per i reati ascrittigli, di cui agli artt. 81, 61 n. 2, 494 e 595 c.p., perché estinti per prescrizione, e confermava le statuizioni civili.
2) la sentenza n. -OMISSIS-con la quale il militare veniva assolto dal reato di peculato “perché il fatto non sussiste”.
In seguito a tali sentenze, in assenza di sanzioni disciplinari di stato, la sospensione precauzionale dall’impiego disposta nei riguardi del -OMISSIS-in relazione alle precitate vicende penali, veniva revocata con decreto dirigenziale n.-OMISSIS-
Venute meno le condizioni ostative alla valutazione, il Maresciallo veniva inserito nella prima aliquota utile del -OMISSIS-e sottoposto, quale pretermesso, all’esame della Commissione di Valutazione ed Avanzamento ai fini dell’avanzamento a scelta al grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza.
Con provv. N.-OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, veniva comunicato al militare l’esito delle valutazioni.
In particolare, il militare veniva valutato:
- per l’aliquota del -OMISSIS-: “Non idoneo all’avanzamento per aver fornito, negli anni oggetto di valutazione, diversi periodi di rendimento insoddisfacente. L’interessato, pertanto, non offre garanzie di ben esercitare le funzioni connesse con il grado superiore”.
- per l’aliquota del -OMISSIS-: “Non idoneo all’avanzamento in quanto, per il periodo oggetto di valutazione, nel quale l’interessato non ha svolto alcun servizio, la valutazione non può che basarsi sulla situazione di netto demerito relativa all’ultimo periodo in cui ha prestato servizio, talché egli non offre alcuna garanzia di poter ben esercitare le funzioni connesse con il grado superiore”.
- in riferimento alle aliquote del -OMISSIS-, il Maresciallo conseguiva un giudizio di idoneità, ma con attribuzione di un punteggio insufficiente all’avanzamento.
Avverso il suddetto provvedimento, il Maresciallo-OMISSIS-, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendone l’annullamento, con riserva di motivi aggiunti in esito alla piena conoscenza degli atti gravati.
Il ricorrente deduce l’illegittimità ed erroneità delle valutazioni in quanto carenti di motivazione e in contrasto con i suoi precedenti di carriera, nonché eccesso di potere.
In particolare, rileva che essendo stato assolto e prosciolto dai reati ascrittigli senza l’adozione di sanzioni disciplinari di stato a suo carico, la sospensione precauzionale dall’impiego, disposta nei suoi confronti, avrebbe dovuto essere revocata retroattivamente a tutti gli effetti e avrebbe dovuto riacquistare “l’anzianità relativa precedentemente posseduta” e “…la valutazione avrebbe dovuto essere effettuata come se la sospensione non gli fosse stata mai comminata..”.
Il sottufficiale si duole, inoltre, della mancata trascrizione, nel proprio foglio matricolare, della sentenza della -OMISSIS- n. -OMISSIS-con la quale è stato assolto dalle imputazioni di peculato per insussistenza del fatto.
Il Ministero con relazione prot. n. M_D -OMISSIS- ritiene il ricorso infondato.
L’Amministrazione rileva che l’avanzamento al grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza ha luogo a scelta o a scelta per esami e, ai sensi dell’art. 1289 del D.Lgs n. 66/2010, tale avanzamento deve avvenire tenendo conto delle modalità e delle valutazioni di cui all’art. 1059. In tale procedura, la Commissione di Avanzamento, esprime i giudizi sulla base di elementi risultanti dalla documentazione personale del militare, riferita all’intera carriera. Ritiene priva di pregio l’eccezione di carenza della motivazione in quanto, riferisce il Ministero, in riferimento all’aliquota -OMISSIS-, la Commissione ha preso in esame la documentazione del ricorrente chiusa alla data di formazione dell’aliquota e ha valutato che il militare fosse inidoneo all’avanzamento, in quanto privo dei requisiti necessari per ricoprire le funzioni di responsabilità proprie del grado superiore, considerando che dalle risultanze documentali è emerso che il Sottufficiale, nell’arco della carriera ha comunque conseguito, quasi costantemente, una valutazione di rendimento “nient’affatto commendevole” ossia la qualifica di “nella media”.
Per quanto concerne il rinnovato giudizio di inidoneità all’avanzamento espresso in riferimento all’aliquota -OMISSIS-, il Dicastero ha evidenziato che la Commissione, nel prendere in esame la documentazione del -OMISSIS-, ha rilevato la mancata compilazione dei documenti caratteristici inerenti ai periodi successivi al -OMISSIS-, periodo durante il quale il valutando non aveva prestato alcun servizio a causa del provvedimento di sospensione precauzionale dall’impiego. Per tali motivi, ha dovuto necessariamente esprimere il proprio giudizio basandosi sulla documentazione antecedente. Di conseguenza, non avendo alcun elemento comprovante un miglioramento nel comportamento del valutando, la Commissione ha rinnovato il giudizio di inidoneità già espresso per la precedente aliquota. Nelle valutazioni successive, il militare è stato giudicato idoneo ma non ha conseguito la promozione, non avendo riportato punteggi tali da poter essere inserito in posizione utile di graduatoria.
Quanto alle doglianze fatte valere dal ricorrente in ordine alla presunta illegittimità dei suddetti giudizi per contrasto con i suoi precedenti di carriera e il dedotto vizio di eccesso di potere, il Ministero evidenzia come in realtà non sembri ravvisabile una contraddizione tra i precedenti di carriera, peraltro mediocri, del ricorrente e i punteggi attribuitigli dalla Commissione all’esito delle valutazioni.
Quanto all’eccezione relativa alla presunta incompletezza del fascicolo personale in quanto non sarebbe stata annotata nel foglio matricolare la sentenza della -OMISSIS-, il Ministero ne rileva la tardività atteso che nel firmare la dichiarazione di completezza della propria documentazione personale, in data -OMISSIS-, il ricorrente non ha riscontrato alcuna irregolarità o inesattezza nelle trascrizioni dei propri precedenti di carriera.
CONSIDERATO:
Il ricorrente ha fatto espressa riserva di motivi aggiunti in esito alla piena conoscenza degli atti gravati.
Ai fini dell’espressione del parere è, pertanto, necessario che l’Amministrazione chiarisca se, in seguito alla trasmissione della relazione ministeriale e degli allegati in essa menzionati, avvenuta con foglio -OMISSIS-, il ricorrente abbia prodotto ulteriori controdeduzioni.