Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-11-18, n. 202210162

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-11-18, n. 202210162
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210162
Data del deposito : 18 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/11/2022

N. 10162/2022REG.PROV.COLL.

N. 08315/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8315 del 2019, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato G Z, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’interno ed il Ministero della difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, n. -OMISSIS-, resa inter partes .


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 5 ottobre 2022, tenuta da remoto, il consigliere G S;

Nessuno presente per le parti e vista l’istanza di passaggio in decisione avanzata dal difensore dell’appellante in data 1° ottobre 2022.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso (n.-OMISSIS-), integrato da motivi aggiunti, al T.a.r. per il Lazio, sezione staccata di Latina, la signora -OMISSIS-, Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso il Distaccamento della Polizia Stradale di -OMISSIS-, chiedeva l’annullamento del Decreto del Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza - Divisione II prot. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- (e del correlato parere n. -OMISSIS-, datato -OMISSIS-, del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
del correlato parere n. -OMISSIS-, datato -OMISSIS-, promanato dal Comitato di Verifica), con cui venivano respinte la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata in data -OMISSIS- e quella di equo indennizzo presentata in data -OMISSIS-, in relazione alle infermità “ -OMISSIS- ”, “ -OMISSIS- ” e della infermità “ -OMISSIS- ”. L’impugnativa era estesa al verbale sanitario del -OMISSIS- ed alla nota del -OMISSIS-, con la quale era stato dato avvio alla procedura di dispensa e coi motivi aggiunti anche al provvedimento Ministeriale prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la richiesta di trasferimento nei Ruoli Tecnici.

2. In fatto occorre precisare che la predetta signora -OMISSIS- era rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto in data -OMISSIS- mentre si recava presso la propria sede di servizio, riportando lesione certificate. Il verbale Mod. B del -OMISSIS- della -OMISSIS- aveva dichiarato l’infermità “ -OMISSIS- ” ascrivibile a nessuna categoria e conoscibile al -OMISSIS-;
l’infermità “ -OMISSIS- ” ascrivibile a nessuna categoria e conoscibile al -OMISSIS-;
e l’infermità “ -OMISSIS- ” ascrivibile alla 8^ categoria e conoscibile al -OMISSIS-. I pareri resi dal Comitato di Verifica nell’adunanza -OMISSIS-- e nell’adunanza n. -OMISSIS-- avevano giudicato tutte le infermità sopra descritte “ no(n) dipendente(i) ” da causa di servizio. L’Amministrazione aveva respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle esposte infermità presentata in data -OMISSIS- e quella di equo indennizzo presentata in data -OMISSIS-.

3. A sostegno del ricorso la ricorrente deduceva il difetto di motivazione e la contraddittorietà degli atti impugnati.

4. Costituitasi l’Amministrazione erariale in resistenza, l’adito TAR con la sentenza segnata in epigrafe ha dichiarato irricevibile per tardività l’impugnativa del verbale della C.M.O. del -OMISSIS-;
inammissibile per difetto d’interesse l’impugnativa delle note del -OMISSIS- e del -OMISSIS-;
ha respinto per il resto il ricorso ed i motivi aggiunti e compensato le spese di lite.

5. Il Tribunale ha ritenuto che:

- “ il provvedimento finale ha correttamente recepito il parere del Comitato di Verifica ”;

- “ il Comitato di Verifica si è espresso addirittura due volte (nelle adunanze del -OMISSIS-) ed in entrambe ha rappresentato le proprie determinazioni in maniere approfondita e puntuale ”;

- il rigetto della domanda di riconoscimento di equo indennizzo presentata il -OMISSIS- era censurato con un motivo inammissibile per difetto di interesse oltre che suffragato dalla violazione del termine di cui all’art. 2 comma 1 del d.P.R. 461/01.

Più precisamente il TAR ha dichiarato irricevibile per inosservanza del termine perentorio il quarto motivo (con cui si impugnava il verbale della C.M.O. del -OMISSIS-), inammissibile il quinto motivo (con cui si impugna la nota del -OMISSIS-) e i motivi aggiunti (avverso la nota prot. -OMISSIS-) per la natura endoprocedimentale degli atti impugnati, e ha rigettato il ricorso, rilevando da un lato che « il provvedimento finale ha correttamente recepito il parere del Comitato di Verifica » e dall’altro, la tardività della domanda di equo indennizzo ex art. 2 comma 1 d.P.R. 461/01.

Con riferimento al primo motivo di censura ha osservato che “ il provvedimento finale ha correttamente recepito il parere del Comitato di Verifica, che sul punto ha dichiarato il non luogo a pronuncia in virtù del fatto che la ricorrente non ha allegato sufficienti elementi di prova e/o valutazione ”, mentre in riferimento al secondo e terzo motivo ha rilevato che “ il Comitato di Verifica si è espresso addirittura due volte (nelle adunanze del -OMISSIS-) ed in entrambe ha rappresentato le proprie determinazioni in maniere approfondita e puntuale alle quali si rimanda ”.

6. Avverso tale sentenza l’interessata ha interposto appello, notificato il 12 ottobre 2019 e depositato il 13 ottobre 2019, lamentando, attraverso sei motivi di gravame (pagine 9-22), ai quali ha fatto seguito la riproposizione dei motivi di primo grado (pagine 22-68), quanto segue:

I) erroneità della declaratoria di irricevibilità non essendo l’anzidetto verbale della C.M.O. mai stato notificato e comunque dovendosi qualificare atto endoprocedimentale come tale privo di efficacia lesiva;

II) erroneità della declaratoria d’inammissibilità del quinto motivo di impugnazione avverso la nota del -OMISSIS- in quanto anche un atto endoprocedimentale può assumere carica lesiva e risultare quindi impugnabile;

III) erroneità della declaratoria d’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposti avverso il provvedimento ministeriale del -OMISSIS- in quanto anch’esso autonomamente lesivo;

IV) erroneità del capo della sentenza reiettivo della censura relativa al provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento della -OMISSIS- che invece avrebbe dovuto tradursi in un giudizio di non procedibilità e che risulta illegittimo per la mancanza di un esplicito parere negativo del Comitato di verifica in relazione al nesso di causa;

V) difetto di motivazione in ordine alle censure sollevate avverso la dichiarazione di non riconoscimento di dipendenza da causa di servizio contenuto nel parere e nel decreto gravato;

VI) erroneità del capo della sentenza che conferma la dichiarazione di tardività dell’istanza di concessione dell’equo indennizzo, atteso che, contrariamente a quanto rilevato dal T.a.r., nel ricorso erano state puntualmente contestate tutte le motivazioni espresse dall’amministrazione nell’impossibilità, per le caratteristiche che presentava la patologia -OMISSIS-, di indicare un dies a quo univoco nel quale si abbia avuto piena cognizione e conoscenza dell’infermità e della lesione permanente conseguente.

In sintesi si lamenta: error in iudicando , sviamento, difetto del presupposto, violazione di legge, contraddittorietà ed illogicità della sentenza appellata;
l’errata dichiarazione di irricevibilità del motivo di impugnazione i cui termini di proposizione decorrono dalla notifica del decreto di rigetto e non da quelli di conoscenza del verbale;
l’errata dichiarazione di inammissibilità del quinto motivo di gravame per la sola qualificazione di atto endoprocedimentale senza considerare l’immediata lesività dell’atto gravato assunto in pacifica violazione di legge;
l’errata inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti;
il difetto di motivazione della sentenza in ordine ai punti 11 e 12 nonché l’errata dichiarazione di tardività dell’istanza di concessione dell’equo indennizzo. Veniva inoltre presentata istanza istruttoria di C.T.U.

7. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti e quindi l’annullamento degli atti ivi impugnati.

8. In data 24 gennaio 2022 il Ministero dell’interno e il Ministero della difesa si sono costituiti in giudizio.

9. Con memoria del 3 settembre 2022 l’appellante ha evidenziato il mancato deposito, da parte delle amministrazioni appellate, di qualsivoglia atto difensivo e la consequenziale assenza di contestazioni su quanto asserito col gravame in esame.

10. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 5 ottobre 2022, è stata trattenuta in decisione.

11. L’appello è infondato.

Come esposto in narrativa, la vicenda trae origine da un sinistro stradale che ha visto coinvolta la parte appellante (Assistente Capo della Polizia di Stato), verificatosi mentre la stessa si recava presso la propria sede di servizio. Le tre infermità riportate sono state giudicate dal Comitato di Verifica come non dipendenti da causa di servizio, rigettandosi in tal modo la relativa domanda.

In particolare, il sinistro aveva luogo in data -OMISSIS-;
un primo parere, che riconosceva il nesso causale alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta, veniva espresso dal Comitato alla data del -OMISSIS-;
il -OMISSIS- veniva emanato tuttavia un nuovo parere, questa volta di segno negativo, sulla base del quale l’amministrazione negava il riconoscimento della causa di servizio.

11.1 Col primo motivo di appello si deduce che sarebbe errata la dichiarazione di irricevibilità del motivo di impugnazione sollevato avverso il verbale della C.M.O. in quanto il termine di proposizione del ricorso decorre dalla notifica del decreto di rigetto e non dalla conoscenza del verbale. L’appellante sostiene che il T.a.r. avrebbe apoditticamente ravvisato la irricevibilità per tardività del motivo, senza avvedersi del fatto che non risultava che del verbale parte ricorrente avesse preso conoscenza prima del decreto di rigetto della richiesta di transito.

Sennonché la complessiva infondatezza del gravame consente di ritenere assorbita tale censura fermo restando che:

- lo stesso ricorrente aveva precisato di provvedere solo in quella sede all’impugnativa per la natura endoprocedimentale dell’atto implicitamente ammettendo che trattavasi di atto privo di efficacia autonomamente lesiva;

- l’atto in questione è infatti privo di efficacia lesiva per la sua indubbia natura endoprocedimentale e pertanto non è suscettibile di impugnativa;

- l’appellante non ha provveduto alla riproposizione dei motivi di primo grado per l’ipotesi in cui fosse stato accolto il motivo sollevato in ordine alla statuizione in rito recata dall’impugnata sentenza.

11.2 Infondato è il secondo motivo d’appello col quale si deduce che sarebbe errata la dichiarazione di inammissibilità del quinto motivo di gravame per la sola qualificazione di atto endoprocedimentale senza considerare l’immediata lesività dell’atto gravato assunto in pacifica violazione di legge.

Al riguardi le conclusioni raggiunte dal primo giudice non meritano censure, in quanto la contrazione dei termini procedimentali non rileva in sé quanto circa la sua refluenza del provvedimento finale. La statuizione in rito in tal sede impugnata va quindi confermata.

11.3 Infondato è anche il terzo motivo di appello, col quale si deduce l’errata declaratoria d’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, in quanto anche in tal caso le considerazioni dall’appellante non consentono di intravedere una immediata portata lesiva ascrivibile ad un atto che, contenendo la comunicazione circa la data di sottoposizione a visita dell’appellante, assume carattere meramente endoprocedimentale e quindi portata non lesiva.

11.4 Non più assistito dal necessario profilo di interesse è il quarto motivo, col quale si lamenta che il T.a.r. sarebbe incorso in difetto di motivazione in ordine al punto 11 della sentenza, relativo al provvedimento che nega il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “ -OMISSIS- ”, atteso che, come riferisce lo stesso appellante (cfr. pagina 16), il decreto in questione è stato autoannullato dall’Amministrazione in data -OMISSIS-.

11.5 Infondato è il quinto mezzo, col quale si deduce che il T.a.r. sarebbe incorso in difetto di motivazione in ordine al punto 12 della sentenza, ove ha respinto il 2° e il 3° motivo di ricorso circa il difetto di motivazione in cui sarebbe incorso il Comitato di Verifica.

L’appellante lamenta che il T.a.r. sarebbe incorso, in particolare per quanto attiene all’infermità -OMISSIS-, in difetto di motivazione avendo apoditticamente richiamato il parere sfavorevole del Comitato di Verifica, senza considerare l’immotivato contrasto tra due dichiarazioni dirigenziali rese a distanza di tempo in ordine al nesso causale (la prima favorevole e la seconda sfavorevole) e senza provvedere alla nomina di un CTU, stante la plausibile giustificazione causale della patologica col servizio svolto nella Polizia Ferroviaria.

A tal riguardo occorre innanzitutto rammentare che “ i pareri del Comitato per la verifica delle cause di servizio, essendo espressione di un potere autoritativo, sono sindacabili solo per travisamento di fatti o manifesta illogicità, non avendo il giudice amministrativo la possibilità di sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 2019, n.4029. Così pure si afferma, per quanto riguarda l’ammissibilità di un approfondimento istruttorio mediante ricorso alla CTU, che “ in sede di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, la possibilità di procedere ad una consulenza tecnica d’ufficio non può estendersi sino a determinare e legittimare una sostituzione del giudice alle valutazioni compiute dall’amministrazione tramite il proprio Comitato di Verifica per cui il giudice può disporla solo per verificare specifici e concreti aspetti che rimangono in dubbio e che un’ulteriore perizia sia in grado di chiarire efficacemente, nonostante il tempo trascorso ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 8 maggio 2019, n.2975). Assume ad ogni modo rilievo assorbente, in ordine alla questione sollevata con il motivo in esame che il TAR, nel respingere la censura, ha rilevato che “ alla infermità “-OMISSIS- (...)” in entrambi i pareri si è pronunciata in senso negativo rilevando che “non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio” in quanto trattasi di patologia (...) perfettamente compatibile con l’età del soggetto e non rapportabile al servizio svolto neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante;
- con riguardo alla infermità “Esiti di -OMISSIS- (...), dopo l’iniziale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, in sede di riesame ha modificato il proprio parere “tenuto conto della nota del Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale Lazio e Umbria del -OMISSIS-”, con la quale il dirigente del Compartimento ha espresso parere contrario all’accoglimento della richiesta poiché non rileva la presenza dei necessari presupposti spazio-temporali per il legittimo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le motivazioni meglio descritte nelle note -OMISSIS- con cui, in estrema sintesi, si riferisce che l’incidente subito dalla ricorrente è avvenuto nel tragitto per accompagnare i figli a scuola fuori dall’itinerario per recarsi alla sede di servizio
”.

Da tali passaggi argomentativi che connotano l’impugnata sentenza è agevole osservare non solo che il TAR ha preso atto della convergenza dei pareri espressi dall’organo competente circa l’insussistenza della dipendenza da causa di servizio rispetto all’infermità “ -OMISSIS- ”, ma ha anche valorizzato, per quanto attiene gli “ Esiti di -OMISSIS- ”, le risultanze documentali che attestano l’estraneità dell’infortunio occorso rispetto ai compiti d’istituto.

Il motivo in esame va quindi respinto non venendo in considerazione alcuna acritica adesione da parte del giudice di prime cure alle valutazioni del Comitato ovvero la preconcetta esclusione di esigenze istruttorie che obiettivamente non emergono dagli atti di causa. Invero, i connotati propri del sindacato sulla discrezionalità tecnica, che si esplica nel riconoscimento dell'eziologia professionale di una infermità, escludono che tramite il consulente il giudice amministrativo possa sostituirsi alle valutazioni compiute dall'Amministrazione tramite il proprio Comitato di Verifica laddove non emergano travisamento dei fatti o macroscopiche illogicità.

11.6 Infondato è infine il sesto motivo di appello in ordine alla errata dichiarazione di tardività dell’istanza di concessione dell’equo indennizzo .

L’appellante a tal riguardo osserva che la conoscenza dell’esistenza della mera patologia non equivale alla piena conoscenza dell’infermità correlata. A parere dell’appellante sarebbe l’Amministrazione a dover individuare il dies a quo . Tali deduzioni non servono ad inficiare il capo della sentenza impugnato in quanto il T.a.r. ha correttamente rilevato che il decreto impugnato si fondava non solo sulla rilevata tardività ma anche sulla “ no dipendenza da causa di servizio ”. Ad ogni modo è la parte e non l’Amministrazione ad essere gravata dell’onere di dimostrare di essere venuta a conoscenza in epoca successiva dell’infermità, dimostrazione nemmeno in nuce fornita nel caso di specie.

12. Tanto premesso, l’appello è infondato e deve essere respinto.

13. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante la particolarità sul piano fattuale della vicenda di causa, per compensare le spese del presente grado di giudizio.

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