Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-11-28, n. 201705572
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Testo completo
Pubblicato il 28/11/2017
N. 05572/2017REG.PROV.COLL.
N. 08062/2016 REG.RIC.
N. 09219/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8062 del 2016, proposto da L G e Davide Dell’Unto, rappresentati e difesi dall'avvocato N R T, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Pileggi in Roma, via Chiana, 48;
contro
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Francesco Vestoso, Lorenzo Bertranda, Gianmaria Abbate, Sara Battistini, Gaetano Crispino, Attilio Francesco Demma, Biagio Gentile, Andrea Leccese, Tania Lucidi, Luca Galioto, Gerardo Zambrano, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 9219 del 2016, proposto da:
P G, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso lo studio Franco Gaetano Scoca in Roma, via Paisiello, 55;
contro
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Bertranda Lorenzo, Abbate Gianmaria, Battistini Sara, Crispino Gaetano, Demma Attilio Francesco, Gentile Biagio, Leccese Andrea, Lucidi Tania, Galioto Luca, Zambrano Gerardo, Vestoso Francesco, non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
quanto ad entrambi i ricorsi:
della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma, Sez. II- ter n. 6740 del 13 giugno 2016, resa tra le parti, concernente approvazione delle graduatorie e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico per esami per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, del Ministero dell’Interno e del Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2017 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Toscano e Scoca e gli avvocati dello Stato Natale e Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori C M, S C, L G, M F, Davide Dell’Unto e P G hanno partecipato al concorso pubblico per esami per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato indetto in data 23 novembre 2011, risultando all’esito idonei non vincitori.
Con ricorso avanti il T.a.r. per il Lazio hanno svolto un duplice ordine di censure:
- in primis hanno lamentato l’illegittimità costituzionale del vigente testo dell’art. 15, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 201 del 1995 (ove è contenuta la disciplina “a regime” per la nomina a vice ispettore del Corpo Forestale dello Stato), nella parte in cui, prevedendo delle riserve a favore del personale interno gravanti sull’aliquota assunzionale riservata agli esterni, già di per sé pari al 50 per cento dei “ posti disponibili ”, ridurrebbe la possibilità di accesso dall’esterno ad una soglia inferiore al 50 per cento dei “ posti disponibili ”, in assunta lesione degli articoli 51 e 97 della Costituzione (si cita, quale tertium comparationis , il disposto dell’art. 52, comma 1- bis , d.lgs. n. 165 del 2001); analogo stigma marchierebbe, a fortiori , l’art. 34 del d.lgs. n. 87 del 2001, che, con riferimento ai “ posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004 ”, limita al 35 per cento la possibilità di accesso dall’esterno;
- in subordine, hanno stigmatizzato l’illegittimità del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso “ nella parte in cui conferma l’attribuzione di n. 34 posti, tra quelli complessivamente assegnabili, ai candidati idonei riservisti (interni) … nominandoli vincitori, anziché ai candidati idonei non riservisti (esterni) ”, categoria cui essi appartengono.
I ricorrenti hanno premesso che, ai sensi dell’originario testo dell’art. 15 del d.lgs. n. 201 del 1995, la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo Forestale (ossia, appunto, quella di vice ispettore) si conseguiva:
“ a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esami … Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame … riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso, di un’anzianità di servizio non inferiore a sette anni e di diploma di istituto di istruzione secondaria superiore … Un terzo dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio”.
Il successivo d.lgs. n. 87 del 2001, art. 7, avrebbe, poi, aggiunto all’esposta fattispecie sub a) un’ulteriore riserva in favore del personale interno, prevedendo che “ al concorso sono ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo forestale dello Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente ”.
Il decreto in oggetto, inoltre, avrebbe stabilito una peculiare disciplina derogatoria: nell’art. 34, infatti, si legge che “ nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, le aliquote e modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sono determinate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alla riserva del sesto di posti ivi indicata, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto, come segue: a) nel limite del trentacinque per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, secondo le modalità stabilite dall'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dall'articolo 8 del presente decreto; b) nel limite del sessantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che nell'ultimo biennio non abbia riportato la sospensione dallo stipendio pari o superiore a sei giorni o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a buono ”.
Ad avviso dei ricorrenti, l’accesso per gli esterni non potrebbe essere inferiore al 50 per cento dei “ posti disponibili ”, con conseguente illegittimità delle due disposizioni menzionate nella parte in cui contraggono al di sotto di tale soglia la possibilità di accesso dall’esterno; in subordine, la disposizione dell’art. 34 dovrebbe essere letta nel senso che le vacanze determinatesi nell’ambito del triennio 2001 – 2004, a prescindere dal momento di indizione dei concorsi (uno interno l’altro esterno) volti a colmarle, sarebbero in radice escluse dalla normativa generale: per quanto qui di interesse, in particolare, l’aliquota esterna, limitata al solo 35 per cento dei posti resisi disponibili nel corso del triennio medesimo, non sarebbe gravata da alcuna riserva a favore del personale interno, invero non prevista dall’articolo in commento.
Del resto, con apposito concorso interno indetto in data 20 dicembre 2004 l’Amministrazione avrebbe provveduto ad assumere 182 unità (poi elevate a 183) di personale già in servizio nel Corpo, pari al 65 per cento delle vacanze allora registrate: la restante porzione del 35