Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2020-09-25, n. 202005756
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Pubblicato il 25/09/2020
N. 05756/2020 REG.PROV.CAU.
N. 06605/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6605 del 2020, proposto da
L C, rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II 154/3de;
contro
C C O, rappresentato e difeso dall'avvocato F D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Universita' degli Studi Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del TAR Liguria, sez. I, n. 240/2020, resa tra le parti sul ricorso NRG 446 del 2020 e concernente la sospensione degli atti relativi la selezione pubblica (compreso l’assegno già in godimento dell’appellante) per l’attribuzione di un assegno di ricerca sull’imposizione fiscale sui giganti del tech (problematiche internazionali e nazionali della webtax), indetta dall’Università intimata con DR n. 181 del 17 gennaio 2020;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di C C O e di Universita' degli Studi Genova;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2020 il Cons. D P e uditi per le parti gli avvocati Granara Daniele, Da Passaro Filippo e dello Stato Di Giorgio Davide;
- rilevato che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare, nei termini già evidenziati in sede di statuizione monocratica d’urgenza (cfr. decr. n. 4764 del 2020);
- considerato che, ad un primo esame e nella comparazione dei contrapposti interessi, in termini di periculum in mora appaiono prevalenti quelli dell’Università e dell’odierno appellante, che già gode dell’assegno di ricerca, a fronte di quello della parte appellata, che al più dovrà esser ancora scrutinata;
- atteso altresì che, in termini di fumus boni juris, assumono rilievo preminente gli argomenti addotti dalla stessa parte appellante a sostegno del merito della determinazione in contestazione, in specie alla luce della lettura del bando e dei titoli d’ammissione dei candidati, nonché dei rispettivi curricula;
- considerato che sussistono giusti motivi, nelle more del necessario approfondimento di merito, per la compensazione delle spese della presente fase.