Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-10-30, n. 202408649

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-10-30, n. 202408649
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202408649
Data del deposito : 30 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2024

N. 08649/2024REG.PROV.COLL.

N. 05297/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5297 del 2024, proposto dai signori L C, A C, M D, A D, V D S, I G L R, F M, A N, F P e A S, rappresentati e difesi dagli avvocati D V, A V di C e S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D V in Roma, Lungotevere Marzio, n.3;



contro

il Ministero della difesa, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ed il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. Prima bis, n. 1605/2024, pubblicata il 29 gennaio 2024, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2024 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto e uditi per le parti l’avvocato Francesco Cataldo in delega dell’avvocato D V e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Gli appellanti impugnano la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso avverso la loro esclusione dal concorso per l’arruolamento di 3.763 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, dei quali 2.611 riservati ai volontari in ferma prefissata o in congedo di età non superiore a 28 anni e 1.120 riservati ai cittadini italiani di età compresa tra 17 e 24 anni ai sensi degli artt. 703, 706 e 707 COM, norma quest’ultima modificata dall’art. 6, comma 3, della legge n. 119/2022 in sede di riordino delle Forze armate.

2. Gli appellanti contestano, in estrema sintesi, la legittimità dell’abbassamento del limite di età riservato ai candidati “ civili ” per i concorsi della specie, precedentemente stabilito in 26 anni di età.

In primo grado i predetti avevano anche lamentato che la piattaforma informatica predisposta ai fini della partecipazione alla procedura non aveva consentito loro di presentare la domanda in virtù di un “ blocco ” informatico previsto per il predetto requisito anagrafico ed il T.a.r. adìto, con ord. n. 3603/2023, confermata con ord. n. 3498/2023 del Consiglio di Stato, ne ha disposto in sede cautelare l’ammissione con riserva alla proposizione della domanda e alle relative prove selettive; l’Arma dei Carabinieri ha adempiuto consentendo l’accesso alla piattaforma per la presentazione della domanda e ha riferito che i ricorrenti sarebbero stati convocati per sostenere le prove selettive per l’analogo concorso indetto per il 2024, bandito il 24 maggio 2024.

3. Il Tribunale ha poi respinto nel merito il ricorso con la sentenza gravata, avverso la quale gli appellanti deducono i motivi di seguito sinteticamente riepilogati:

I. sarebbe illegittimo l’abbassamento del limite di età a 24 anni, ritenuto illogico ed immotivato anche alla luce del regime mantenuto a favore degli ex militari, in relazione al quale il primo giudice ha ritenuto che il novellato art. 707 COM non sia in contrasto con l’art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, e ciò sia in ragione della posteriorità e della specialità della disposizione, sia in considerazione del fatto che la citata legge, nell’eliminare il limite di età quale requisito generale di accesso ai concorsi nelle P.A., eccettua espressamente le deroghe dettate dai regolamenti delle singole Amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive esigenze specifiche; esigenze, nel caso di specie, da ravvisarsi nella necessità di obiettivi di maggiore efficienza mediante un rapido abbassamento dell’età media del personale, come a suo tempo affermato dal Comandante Generale pro tempore dell’Arma in sede di audizione parlamentare; ciò, secondo gli appellanti, sarebbe tuttavia in contrasto con l’affermazione dell’ufficiale nel medesimo contesto secondo la quale l’età media degli arruolati dai “ civili ” si attestava su circa 22 anni e sarebbe comunque contraddittorio rispetto all’arruolamento consentito sino a 28 anni per i militari in servizio ed in congedo, per di più con una così cospicua percentuale di posti ad essi riservati nella procedura de qua ; vi sarebbe inoltre violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione nell’accesso al pubblico impiego ai sensi degli artt. 3 e 51 Cost., oltre che dei principi di buon andamento ed efficienza sanciti dall’art. 97 Cost., e ciò anche considerando che la recente pandemia avrebbe precluso a molti potenziali candidati la possibilità di partecipare a diverse procedure concorsuali;

II. il T.a.r. avrebbe errato anche nel respingere la censura di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 Cost. delle disposizioni in questione e la contrarietà al principio di non discriminazione dei lavoratori in base all’età sancito dall’art. 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che trova concreta applicazione in materia di pubblico impiego per effetto della direttiva 2000/78/CE e stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, consentendo la discriminazione basata sull’età solo in relazione alla concreta necessità che i candidati siano selezionati in base al possesso di particolari capacità fisiche, purché i requisiti selettivi siano ragionevoli e proporzionati allo scopo; la riforma introdotta con la legge n. 119/2022 avrebbe disatteso gli obiettivi sanciti dal legislatore sovranazionale e avrebbe semmai imposto una motivazione circostanziata e rafforzata; al riguardo viene citata la sentenza C-304/21 della CGUE a proposito della non proporzionalità del limite anagrafico interno richiesto per l’accesso al ruolo dei Commissari della Polizia di Stato ed il regime di elevazione in favore di determinate categorie richiedendo al giudice nazionale di pronunciarsi sulla legittimità della finalità di simili limiti e rammentando che ai sensi della direttiva 2000/78/CE ciò e consentito in casi strettamente limitati; il limite anagrafico previsto dalle Forze armate e di polizia italiane sarebbe, inoltre, nettamente – ed irragionevolmente – più basso della media europea, che si attesterebbe tra 33 e 35 anni.

Parte appellante chiede, in conclusione, di disapplicare tali disposizioni o in alternativa di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 707 c.o.m. e della relativa disciplina attuativa, ovvero ancora di rimettere la questione in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea (di seguito anche CGUE).

4. Le Amministrazioni intimate costituite in giudizio hanno insistito per il rigetto dell’appello sostenendo, tra l’altro, come il diverso limite di età per coloro che hanno prestato servizio militare volontario sia motivato dalla volontà del legislatore di incentivare tale condotta e che ove il limite di età fosse per tali candidati più basso gli interessati non potrebbero di fatto concorrere visto il pregresso servizio svolto nelle Forze armate.

5. Gli appellanti hanno replicato alle tesi di controparte insistendo a loro volta per l’accoglimento.

6. Alla camera di consiglio del 23 luglio 2024, previa rinuncia all’istanza cautelare e ai termini processuali, il merito della causa è stato fissato all’udienza pubblica del 15 ottobre 2024, nella quale la causa è stata ritualmente discussa e trattenuta in decisione.



DIRITTO

7. L’appello è infondato.

I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, stante la loro connessione logico-giuridica.

8. Giova subito rilevare che il Collegio condivide il percorso argomentativo seguito dal Tribunale amministrativo regionale, dal momento che la fissazione di specifici limiti di età nel settore dei reclutamenti militari non può reputarsi irragionevole, né contraria ai principi

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