Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-05-07, n. 201302454

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-05-07, n. 201302454
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201302454
Data del deposito : 7 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04671/2007 REG.RIC.

N. 02454/2013REG.PROV.COLL.

N. 04671/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4671 del 2007, proposto da:
C R, rappresentato e difeso dagli avvocati S C, C M, G L F, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

contro

Università degli studi di Cagliari in persona del rettore in carica, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in persona del ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I n. 1346/2006, resa tra le parti, concernente conferimento incarico di insegnamento universitario (esecuzione sentenza Tar)


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2013 il consigliere R V e uditi per le parti l’avvocato Roberto Murgia per delega dell’avvocato C M e l’avvocato dello Stato Tidore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il professor Ruggero Castangia chiede la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo della Sardegna ha respinto il ricorso presentato avverso la determinazione del commissario ad acta, nominato con sentenza n. 198 del 2005 per l’esecuzione della precedente decisione del medesimo Tar 21 aprile 1999, n. 440.

I) Il provvedimento impugnato, nel rispondere alla diffida inoltrata dall’interessato perché fosse ottemperata la sentenza appena citata (con la quale è stato riconosciuto il diritto del ricorrente alla conclusione del procedimento di conferimento dell’incarico di insegnamento di “matematica generale II” presso l’università di Cagliari per l’anno accademico 1977-78), ha respinto la domanda, avendo il competente Ministero osservato che il necessario nulla osta “non poteva essere concesso in quanto la nuova proposta era intervenuta ben oltre il 10 marzo 1980, termine entro il quale, a norma dell’ultimo comma dell’art. 3 legge n. 28 del 1980, non era più possibile il conferimento di incarichi”.

II) Il ricorso presentato dal professor Castangia è stato respinto, avendo il Tribunale amministrativo considerato che la sentenza della quale si chiedeva l’esecuzione si è limitata a dichiarare illegittimo il silenzio serbato dalle amministrazioni intimate sull’istanza del ricorrente, ordinando alle medesime di pronunciarsi espressamente: in tale ordine, e non nella pretesa soddisfazione della domanda sostanziale contenuta nell’istanza, si riassume, secondo il primo giudice, il comando giudiziale, con la conseguenza che il provvedimento commissariale non può ritenersi in contrasto con il giudicato.

III) La sentenza merita la riforma chiesta con l’appello, non essendo condivisibile l’individuazione riduttiva del contenuto della sentenza della cui esecuzione si tratta.

E’, infatti, sufficiente leggere le considerazioni contenute nella parte espositiva del fatto, dedicata all’esposizione del thema decidendum come rappresentato nel ricorso e sul quale il giudice ritiene di dover espandere la propria decisione, per avvertire che il contenuto della stessa non può considerarsi limitato al rilievo meramente formale dell’effettiva sussistenza di un (illegittimo) silenzio, ma che, nel prendere in considerazione la permanenza dell’interesse del ricorrente alla conclusione del procedimento, necessariamente e condivisibilmente ha reputato il divieto di conferimento di nuovi incarichi posto dall’art. 3 legge 21 febbraio 1980, n. 28 come non ostativo all’obbligo di condurre a termine la procedura di conferimento dell’incarico, iniziata prima dell’entrata in vigore di tale norma. A tale conclusione offre conferma la considerazione che il ricorso deciso con la sentenza n. 440 del 1999 era rivolto anche contro il Ministro dell’università, al quale dunque si riferisce il dictum del giudice nel dichiarare l’obbligo di provvedere;
e se, formalmente, tale obbligo riguarda la risposta da fornire alla diffida dell’interessato, e non la soddisfazione della stessa, è tuttavia evidente che l’amministrazione non può prescindere dalla irrilevanza del divieto posto dalla norma sopravvenuta rispetto al momento in cui il procedimento, ritualmente attivato per l’anno accademico 1977-78, avrebbe dovuto essere, fisiologicamente, concluso.

Del resto, la sentenza del Tribunale amministrativo della Sardegna 16 febbraio 2005, n. 198 ha ritenuto illegittima l’inerzia mantenuta anche dal Ministero dell’università nel dare esecuzione al precedente giudicato, e ne ha ordinato l’ottemperanza anche da parte di questa amministrazione, nel necessario presupposto che ad essa spetta, evidentemente, adempiere all’obbligo per la parte di propria competenza, relativa appunto alla valutazione del nulla osta ora per allora.

E se tale obbligo non comporta necessariamente il rilascio del nulla osta, è peraltro evidente che le condizioni da vagliare non possono consistere nel divieto sopravvenuto, che è del tutto ininfluente a valutare la situazione quale si era consolidata per effetto della prima sentenza.

Ne consegue che il provvedimento del commissario ad acta è illegittimo, come sostiene l’appellante, e merita l’annullamento negato dal primo giudice: con l’espressa avvertenza che al commissario, cui spetta l’esecuzione della sentenza rivolta anche verso il Ministero, anche di questa amministrazione deve esercitare i poteri sostitutivi.

IV) In conclusione, l’appello è fondato e deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti del commissario.

Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.


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