Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-06-06, n. 202305540

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-06-06, n. 202305540
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305540
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2023

N. 05540/2023REG.PROV.COLL.

N. 03422/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3422 del 2018, proposto da
A M, F M M, A L, G D G, D M, C C R, T C F, A C, A B, rappresentati e difesi dall'avvocato A V A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Benito Panariti in Roma, via Celimontana n. 38;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria n. 00845/2017, resa tra le parti, riguardante accertamento del diritto ad ottenere la corresponsione dell'indennità di impiego operativo per attività di imbarco ex. art. 4 Legge 23 marzo 1983 n.78, nonchè per la conseguente condanna dell'Amministrazione alla corresponsione delle somme, oltre gli arretrati via via rivalutati fino all'effettivo soddisfo.


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 1° giungo 2023 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con appello notificato il 23 gennaio 2017 e depositato il 30 marzo 2018 e 29 aprile 2018, i signori A M, F M M, A L, G D G, D M, C C R, Tommaso Fiaschè, A C e A B hanno impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza 3 ottobre 2017, n. 845, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, ha respinto il loro ricorso per l’accertamento del diritto ad ottenere, in quanto titolari dei relativi brevetti e svolgendo mansioni di padrone di barca, motorista navale e comandante d’altura appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, l’indennità di immersione di impiego operativo per attività di imbarco, prevista dall’articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 in favore degli appartenenti alle Forze di Polizia.

In particolare, gli appellanti hanno dedotto i seguenti tre mezzi di censura, con i quali hanno lamentato:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art.1, secondo comma Decreto legislativo 15 marzo 2010 n°66(codice dell’ordinamento militare) in riferimento all’art. 244 dello stesso D.Lgs. 15 marzo n°66;

2) Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza della c.d. ripubblicizzazione del rapporto di impiego del personale appartenente al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, anche in riferimento al contenuto di un contratto collettivo in riferimento al passaggio da un rapporto privatistico a quello pubblicistico;

3) Violazione e falsa applicazione dell’ART.141 CE ”.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno con atto depositato il 7 marzo 2023.

All’udienza pubblica del 1° giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’appello non può trovare accoglimento e le doglianze che ne sono alla base possono essere esaminate congiuntamente per economia processuale.

Deducono gli appellanti di essere specialisti nautici appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, con la qualifica, in forza del relativo brevetto, di padrone di barca, motorista navale e comandante d’altura, in servizio presso la sezione operativa navale di Gioia Tauro e di aver diffidato l’Amministrazione a provvedere alla corresponsione in loro favore della indennità di imbarco, di cui all’articolo 4 della legge n. 78/1983, nella stessa misura erogata ad analoghe organizzazioni civili e militari con analoghe specialità.

Il Tar Reggio Calabria:

- con sentenza parziale 12 dicembre 2016, n. 1274, ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso il silenzio sull’istanza presentata dagli interessati, che hanno dichiarato in udienza di non coltivare più interesse alla relativa decisione, ed ha disposto la conversione del rito ai sensi dell’articolo 32, comma 2, c.p.a.;

- con sentenza 3 ottobre 2017, n. 845, qui impugnata, ha respinto il ricorso, facendo tra l’altro leva sulla sentenza 3 marzo 2015, n. 27, con cui la Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla questione di costituzionalità sollevata proprio dal Tribunale calabrese, ha dichiarato “ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione ”.

La

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi