Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-02-13, n. 202401450
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Testo completo
Pubblicato il 13/02/2024
N. 01450/2024REG.PROV.COLL.
N. 08151/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8151 del 2023, proposto da:
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - A.R.E.R.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Reti Distribuzione s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L G e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso lo studio dell’avvocato A M in Roma, via Alberico II, n. 33;
Assogas (Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Zoppolato e Giuseppe Velluto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Energia e Gas Società Cooperativa (Aeg Coop), non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 01826/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Reti Distribuzione s.r.l. e l’appello incidentale dalla medesima proposto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2024 il Cons. F C e uditi per le parti gli avvocati Antonio De Rosa per Giuseppe Velluto, L G e l’avvocato dello Stato Luigi Simeoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La società ricorrente Reti Distribuzione s.r.l. è concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Ivrea (TO) e in altri Comuni limitrofi. La società rientra nella categoria delle piccole imprese di distribuzione del gas a bassa densità di utenza, operante in 47 Comuni, per un totale di circa 32.000 PDR.
2. - Con ricorso notificato il 25 febbraio 2020 e depositato il 3 marzo 2020 la ditta chiedeva al T.A.R. Lombardia l’annullamento della deliberazione del 29 dicembre 2019 n. 570/2019/R/gas, con la quale l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (d’ora in avanti solo ARERA) approvava la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quinto periodo regolatorio (2020-2025), unitamente agli atti presupposti e successivi, lamentando che le nuove regole dettate da ARERA prevedono una forte e ingiustificata riduzione dei ricavi delle imprese di distribuzione, a fronte di una struttura dei costi rimasta sostanzialmente inalterata rispetto al periodo precedente 2014-2019, regolato dalla delibera ARERA n. 367/2014.
In sintesi, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado la società ricorrente deduceva:
a) il difetto di motivazione e d’istruttoria, nonché la violazione dei principi di pubblicità, di trasparenza e di concorrenza, nell’individuazione del metodo per la determinazione dei valori unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi (primo motivo);
b) il difetto d’istruttoria e l’irragionevolezza nella fissazione di un tasso di recupero della produttività ( x-factor ) non decrescente, eccessivo ed anticoncorrenziale (secondo motivo);
c) il vizio di incompetenza di ARERA nell’adozione delle linee programmatiche sull’analisi costi-benefici nelle gestioni d’ambito e l’illegittimità dell’intervento regolatorio che esclude il riconoscimento tariffario delle offerte per gli investimenti nelle gare d’ambito (terzo motivo);
d) il difetto d’istruttoria e l’irragionevolezza nella determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito, il c.d. coefficiente beta, in misura uguale al servizio di distribuzione (quarto motivo);
e) il difetto d’istruttoria e l’illogicità dell’intervento regolatorio nella parte in cui fissa la copertura tariffaria dei costi centralizzati senza differenziazione secondo le dimensioni delle imprese (quinto motivo);
f) il difetto d’istruttoria e l’irragionevolezza nella previsione del riconoscimento dei soli costi delle letture di switch che eccedono il numero delle letture effettuate nel 2018 (sesto motivo).
Resisteva al ricorso ARERA con memorie difensive.
Con istanza del 21 settembre 2020 la società ricorrente chiedeva disporsi una verificazione sui seguenti quesiti:
«… a) verificare in quale modo ARERA ha calcolato il livello iniziale dei costi operativi riconosciuti per l’anno 2020 e, in particolare, con quali modalità sono stati determinati per la classe delle imprese di piccola dimensione (fino a 50.000 PDR) i costi effettivi del 2018, che hanno costituito la base del livello iniziale dei costi riconosciuti;
b) verificare gli effetti della riduzione dei costi operativi riconosciuti per effetto dell’x-factor previsto dalla delibera 570/2019 durante il quinto periodo regolatorio (2020-2025) sulla classe delle imprese di piccola dimensione (in percentuale) in generale e su RETI DISTRIBUZIONE (in percentuale e in valore assoluto) in particolare, rispetto ai costi riconosciuti nell’anno 2019 (ultimo anno del quarto periodo);
c) verificare l’ammontare unitario per PdR dei costi centralizzati, di capitale e operativi, sostenuti per le attività di distribuzione e misura del gas dalla classe delle imprese di piccola dimensione e in particolare da RETI DISTRIBUZIONE, rispetto all’ammontare unitario per PdR dei costi centralizzati sostenuti dalla classe delle imprese di grande dimensione;
d) determinare se i profili di rischio dell’attività di misura del gas naturale, considerati per il calcolo del rendimento del capitale investito nell’attività di misura riconosciuto nelle tariffe (coefficiente beta), sono o meno uguali a quelli dell’attività di distribuzione del gas naturale. …».
Con ordinanza collegiale n. 2301 del 25 novembre 2020 il T.A.R. Lombardia disponeva la verificazione sui profili tecnici evidenziati nell’istanza istruttoria e, all’uopo, formulava quattro quesiti:
«… 1) “Illustrino i verificatori il metodo adottato dall’A.r.e.r.a. per il calcolo del livello iniziale dei costi operativi riconosciuti per l’anno 2020 per le imprese di piccole dimensioni (quelle fino a 50.000 PDR), ed in particolare le modalità di determinazione della base di calcolo, costituita dai costi effettivi del 2018”;
2) “Accertino i verificatori quale percentuale di riduzione abbiano subito i costi operativi rispetto a quelli riconosciuti nell’anno 2019, con riferimento sia alla classe delle piccole imprese che alla società ricorrente, per effetto del tasso di recupero della produttività (x-factor) fissato nella deliberazione A.r.e.r.a. n. 579/2019/R/gas, determinando, esclusivamente per i costi operativi riconosciuti alla società ricorrente, anche il valore assoluto degli stessi”;
3) “Accertino i verificatori l’ammontare unitario per PDR dei costi centralizzati, di capitale e operativi, sostenuti per le attività di distribuzione e misura del gas dalla classe delle imprese di piccola dimensione e dalla società ricorrente, rispetto all’ammontare unitario per PdR dei costi centralizzati sostenuti dalla classe delle imprese di grande dimensione”;
4) “Accertino i verificatori se i profili di rischio utilizzati per il calcolo del rendimento del capitale investito riconosciuto nelle tariffe (coefficiente beta) nell’attività della distribuzione del gas naturale siano effettivamente coincidenti con quelli utilizzati nell’attività di misura del gas naturale o, in caso contrario, ne accertino le differenze”. …».
In data 31 marzo 2022 i verificatori depositavano l’elaborato finale.
3. - Con l’impugnata sentenza n. 1826 del 17 luglio 2023 il T.A.R. Lombardia accoglieva il ricorso di primo grado nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annullava in parte qua la deliberazione ARERA 27 dicembre 2019, n. 570/2019/R/gas.
4. - Con atto di appello l’ARERA contestava tale sentenza e ne chiedeva la riforma per i seguenti motivi:
« 1) erroneità della sentenza in relazione alla rilevanza del presunto errore di calcolo riguardante il valore della media ponderata dei COE del 2018 delle imprese di piccole dimensioni;
2) erroneità della sentenza in relazione alla determinazione del valore iniziale del costo operativo medio;
3) erroneità della sentenza in relazione alla determinazione del β per il servizio di distribuzione e misura ».
5. - Si costituiva Reti Distribuzione s.r.l. che contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone la reiezione.
La stessa società spiegava appello incidentale al fine di conseguire la riforma della sentenza del T.A.R. Lombardia n. 1826/2023 in relazione ai capi rispetto ai quali la stessa ditta era rimasta soccombente e in particolare in relazione alla « Fissazione del valore dell’x-factor nel quinto periodo regolatorio (capo 4 della sentenza) ».
6. - All’udienza pubblica del 23 gennaio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
7. - L’appello principale è parzialmente fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti.
7.1. - Preliminarmente ritiene questo Collegio di prescindere dalla disamina della eccezione, sollevata dalla difesa di Reti Distribuzione s.r.l., di improcedibilità dei motivi di appello principale