Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-18, n. 202104733

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-18, n. 202104733
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104733
Data del deposito : 18 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2021

N. 04733/2021REG.PROV.COLL.

N. 00619/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 619 del 2014, proposto da
F S, rappresentato e difeso dagli avvocati L A e R A, con domicilio eletto presso lo studio L A in Roma, via Filippo Nicolai, 70;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 01134/2013, resa tra le parti, concernente la sanzione della riduzione dello stipendio nella misura di un quinto di una mensilità - Ris.danni.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e rilevato che l’udienza si svolge ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.


FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sez. II, 23 agosto 2013, n. 1134 ha respinto il ricorso, proposto dall’attuale parte appellante, per l’annullamento del decreto n. 0371156/133-2007, emesso dal Capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria, Direzione Generale del personale e della formazione, in data 19 giugno 2009, notificato il successivo 1° luglio 2009, avente ad oggetto "la sanzione della riduzione dello stipendio nella misura di un quinto di una mensilità ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3";
nonché della presupposta deliberazione della Commissione di disciplina personale dirigente del Dipartimento amministrazione penitenziaria del 26 maggio 2009, con la quale è stata proposta a carico della ricorrente "la sanzione della riduzione dello stipendio, prevista dall'art. 80 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella misura di un quinto di una mensilità".

Secondo il TAR, sinteticamente:

- per quanto concerne i termini previsti per il compimento di atti endoprocedimentali, il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa esclude che essi abbiano natura perentoria, laddove non sia prevista alcuna decadenza per la loro inosservanza né sia stabilita l'inefficacia degli atti compiuti dopo la loro scadenza, essendo garanzia sufficiente per l'incolpato il rispetto del termine decadenziale previsto per la conclusione dell'intero procedimento disciplinare;

- considerando che le disposizioni richiamate dalla ricorrente non ricollegano alcuna conseguenza al mancato rispetto dei termini previsti, si deve ritenere che questi ultimi abbiano natura ordinatoria e che la loro violazione non si riverberi stilla legittimità del provvedimento finale;

- fa eccezione il cosiddetto termine di perenzione previsto dall'art. 120 del d.P.R. n. 3/1957, in forza del quale "il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto": il termine in questione si interrompe, però, ogni qual volta venga adottato, prima della sua scadenza, qualsiasi atto, anche interno, del procedimento disciplinare (Cons. Stato, Ad. plen., 26 giugno 2000, n. 15);

- tali devono considerarsi, nel caso in esame, i reiterati rinvii dell'udienza di trattazione che la Commissione di disciplina ha disposto, nel periodo dal 31 marzo 2008 al 24 aprile 2009, onde consentire la partecipazione personale dell'incolpata e che, non risultando separati l'uno dall'altro da un arco temporale superiore ai 90 giorni, hanno impedito che si verificasse l'effetto estintivo previsto dal citato art. 120;

- nel caso di cui si controverte, però, le notevoli lungaggini che hanno caratterizzato il dipanarsi dell'azione disciplinare non possono essere addebitate a inerzia dell'Amministrazione procedente, ma sono riconducibili alla ricorrente la quale, attraverso la reiterata trasmissione di certificati medici, ha imposto il rinvio della trattazione dinanzi allo Commissione di disciplina per undici volte consecutive;

- né assume il rilievo il fatto che l'incolpata non avesse formulato espresse richieste di rinvio delle udienze di trattazione, poiché tali istanze devono ritenersi implicitamente contenute nei documenti che attestano l'impossibilità del dipendente, per motivi di salute, di presenziarvi;

- l'art. 10, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ha attribuito al dirigente con funzioni di capo del personale la competenza ad emanare i provvedimenti relativi allo stato giuridico dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresa l'irrogazione di sanzioni disciplinari non superiori alla riduzione dello stipendio;

- gli artt. 3 e 16 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, hanno successivamente attribuito ai dirigenti tutti gli atti di gestione, implicitamente abrogando le disposizioni che conservavano residuali poteri di irrogazione di sanzioni disciplinari in capo al Ministro;

- nel caso in esame, quindi, il potere punitivo è stato correttamente esercitato;

- l'istituto della riabilitazione ha natura e presupposti del tutto diversi e, qualora concessa, opera senza efficacia retroattiva;

- deve escludersi che la tempistica di avvio dell'azione disciplinare sia stata caratterizzata, nel caso in esame, da ritardi idonei a compromettere la posizione e le prerogative difensive dell'incolpata.

L’appellante contestava la sentenza del TAR, eccependone l’erroneità e riproponendo, nella sostanza, i motivi del ricorso di primo grado.

Con l’appello in esame chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituiva l’Amministrazione appellata, chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza pubblica dell’8 giugno 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio osserva che i fatti oggetto del giudizio originano da una segnalazione del il Provveditore Regionale di Genova (nota prot. n. 0022742- 5/I del 25.10.2007, e nota n. 0020545-PF/II dell’11.10.2007), riguardante la parte appellante che risultava assente ininterrottamente da servizio dal 1 ° agosto 2007 senza che fossero stati presentati documenti giustificativi di tale assenza.

Inoltre, la medesima non aveva ottemperato al provvedimento di cui all’atto ministeriale n. 0166799 del 25.5.2007 che ne disponeva il trasferimento provvisorio presso il Provveditorato Regionale di Torino "dove assumerà servizio dal primo giorno successivo a quello di scadenza della aspettativa speciale ex art.81 legge 121/81 ".

In seguito a ciò, con nota n. 0348429 del 12.11.2007 dell’Ufficio Disciplina, notificata il 20.11.2007, era stato comunicato all'interessata l'avvio del procedimento disciplinare e, con atto di incolpazione del 28.11.2007, notificato il 5.12.2007, era stata contestata al dirigente l'infrazione al codice disciplinare punibile ai sensi dell’art. 81, comma 2, lett. a) e d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, per grave inosservanza dei doveri d'ufficio, per non aver dato esecuzione al provvedimento di assegnazione provvisoria ad altra sede emesso dal direttore generale del personale e della formazione in data 25.5.2007, ovvero essersi assentata senza giusta causa dal servizio dal 1 ° agosto 2007.

Seguiva un fitto e documentato scambio di atti, documenti e veniva disposto più volte il rinvio dell’udienza davanti alla Commissione di disciplina.

Infine, la Commissione di Disciplina ha concluso il procedimento con una decisione il cui verbale è stato trasmesso, insieme al fascicolo con gli atti del procedimento, all'Ufficio Disciplina.

Con decreto del Capo del Dipartimento del 19.06.2009 è stata inflitta alla Dott.ssa S, per i fatti contestatile con atti del 28.11.2007 e dell'11.3.2008 la sanzione della riduzione dello stipendio nella misura di un quinto di una mensilità ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3.

2. In merito alle censure riproposte in appello, il Collegio deve ribadire quanto correttamente ha affermato il TAR, ovvero che, per quanto concerne i termini previsti per il compimento di atti endoprocedimentali, il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa esclude che essi abbiano natura perentoria, laddove non sia prevista alcuna decadenza per la loro inosservanza né sia stabilita l'inefficacia degli atti compiuti dopo la loro scadenza, essendo garanzia sufficiente per l'incolpato il rispetto del termine decadenziale previsto per la conclusione dell'intero procedimento disciplinare.

Infatti, le disposizioni richiamate dall’appellante non ricollegano alcuna conseguenza al mancato rispetto dei termini previsti, e si deve così ritenere che questi ultimi abbiano natura ordinatoria e che la loro violazione non si riverberi stilla legittimità del provvedimento finale.

Fa eccezione il cosiddetto termine di perenzione previsto dall'art. 120 del d.P.R. n. 3/1957, in forza del quale "il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto".

Il termine in questione si interrompe, però, ogni qual volta venga adottato, prima della sua scadenza, qualsiasi atto, anche interno, del procedimento disciplinare (Cons. Stato, Ad. plen., 26 giugno 2000, n. 15), come nel caso di specie, in cui si sono verificati reiterati rinvii dell'udienza di trattazione, che la Commissione di disciplina ha disposto, nel periodo dal 31 marzo 2008 al 24 aprile 2009, onde consentire la partecipazione personale dell'incolpata e che, non risultando separati l'uno dall'altro da un arco temporale superiore ai 90 giorni, hanno impedito che si verificasse l'effetto estintivo previsto dal citato art. 120.

Peraltro, come osserva condivisibilmente il TAR, nel caso di cui si controverte, le notevoli lungaggini che hanno caratterizzato il dipanarsi dell'azione disciplinare non possono essere addebitate a inerzia dell'Amministrazione procedente, ma sono riconducibili alla ricorrente la quale, attraverso la reiterata trasmissione di certificati medici, ha imposto il rinvio della trattazione dinanzi allo Commissione di disciplina per undici volte consecutive.

E’ infatti, documentato in atti che la parte appellata non abbia mai rinunciato al proprio diritto di partecipare alla trattazione orale dinanzi alla Commissione di disciplina, e non solo ha continuato a trasmettere certificazione medica attestante la propria incapacità di partecipare a tale trattazione orale, ma ancora in data 29 ottobre 2008 (e quindi successivamente al 13 maggio 2008 indicato come ultima data di richiesta di rinvio) a confermato la volontà di partecipare alla seduta della Commissione di disciplina e ha allegato di essere impossibilitata a prendere parte a tale seduta in ragione delle sue condizioni di salute.

3. Con il secondo motivo di appello si contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto il motivo di ricorso relativo alla tardività della contestazione degli addebiti disciplinari.

Secondo parte appellante, già con nota del 1° ottobre 2007 il Provveditore della Liguria aveva informato dell’assenza dell’appellante a far data dal 1° agosto 2007 e che tale assenza era stata confermata con successiva nota del 25 ottobre 2007, sicché la contestazione avvenuta in data 28 novembre 2007 (notificata in data 5 dicembre 2007) dovrebbe ritenersi tardiva.

Tuttavia, è documentato in atti che, con nota n. 0348429 del 12.11.2007 dell' Ufficio Disciplina, notificata il 20.11.2007, era già stato comunicato all'interessata l'avvio del procedimento disciplinare.

Con atto di incolpazione del 28.11.2007, notificato il 5.12.2007, è stata contestata al dirigente l'infrazione al codice disciplinare punibile ai sensi defl'art. 81, comma 2, lett. a) e d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, per grave inosservanza dei doveri d'ufficio, per non aver dato esecuzione al provvedimento di assegnazione provvisoria ad altra sede emesso dal direttore generale del personale e della formazione in data 25.5.2007: essersi assentata senza giusta causa dal servizio dal 1 ° agosto 2007.

Quindi, la notifica dell’atto di incolpazione (in data 5 dicembre 2007) è avvenuta poco più di un mese dopo l’ultima nota del Provveditore della Liguria del 25 ottobre 2007 e tale lasso di tempo è stato ragionevolmente utilizzato dall’Amministrazione sia per verificare che il provvedimento di assegnazione provvisoria dell’appellante al Provveditorato della amministrazione penitenziaria per il Piemonte le fosse stato notificato correttamente, sia per calcolare la data a partire dal quale doveva ritenersi giustificata l’assenza, atteso che il provvedimento di assegnazione provvisoria prevedeva che l’appellante prendesse servizio in Piemonte dal primo giorno successivo a quello di scadenza della aspettativa speciale ex art. 81 Legge n. 121-1981.

4. Inoltre, deve rilevarsi che, con l’atto ministeriale n. 0089586 dell’ 11.3.2008 è stata data all'interessata formale comunicazione che gli atti di cui al procedimento disciplinare avviato con atto di contestazione datato 28.11.2007 (e notificato il 5 dicembre 2007) erano stati trasmessi, al termine dell'attività d'indagine, alla Commissione di disciplina, rappresentando nel contempo che l'atto di contestazione pur riportando correttamente tra le infrazioni addebitate quella dell'assenza “senza giusta causa dal servizio” indicava, per mero errore materiale, la lettera d) anziché la corrispondente lettera e) dell'art, 81 secondo comma del D.P.R. 10.1.1957 n. 3, senza che ciò possa ritenersi causa di perplessità dell’atto, essendo evidente il mero errore materiale, ictu oculi rilevabile ed ininfluente sulla ricostruzione dei fatti e sulla tipologia specifica di contestazione rivolta all’attuale appellante.

L’assenza di incertezza sui fatti contestati alla dipendente, suscettibile (ove esistente) di ledere il diritto di difesa della stessa, è, del resto, escluso dalla presentazione della memoria del 19 dicembre 2007 con la quale la S, prendendo posizione sulle contestazioni disciplinari mosse nei suoi confronti con l’atto del 28 novembre 2007, ha mostrato di aver perfettamente compreso quali fossero le violazioni che le venivano attribuite.

5. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi