Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-03-10, n. 201501216
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N. 01216/2015REG.PROV.COLL.
N. 02152/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 2152/2012 RG, proposto dalla Società agricola Madella Alessandro &Enea s.s., corrente in Quistello (MN), in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati E E e M A, con domicilio eletto in Roma, via Tevere n. 46, presso lo studio dell’avv. Palmisano,
contro
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA (già AIMA), in persona del Presidente
pro tempore
ed il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero politiche agricole alimentari e forestali, in persona dei rispettivi Ministri
pro tempore
, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e
nei confronti di
SAVIOLA s.p.a., corrente in Bozzolo (MN), in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituita nel presente giudizio,
per la riforma
della sentenza del TAR Lazio – Roma, sez. II-ter, n. 6224/2011, resa tra le parti e concernente la assegnazione delle quote latte;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle sole Amministrazioni statali intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del 19 luglio 2013 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti costituite, l’avv. Ermondi e l’Avvocato dello Stato Tallarida;
Ritenuto in fatto che la Società agricola Madella Alessandro &Enea s.s., corrente in Quistello (MN), assume di gestire un’impresa agricola che produce e commercializza latte vaccino, per cui essa soggiace al regime comunitario delle c.q. “quote latte”;
Rilevato che detta Società dichiara d’aver ricevuto la note con la quale l’AIMA (ora, AGEA) le ha comunicato la determinazione dei dati di produzione aziendale per le annate lattiere 1995/96 e 1996/97, nonché l’assegnazione dei quantitativi di riferimento individuali – QRI finali relativi alle annate stesse ed all’annata 1997/98 (i QRI di quest’ultima a valere pure per il 1998/99);
Rilevato altresì che, avverso tali statuizioni, il DM 17 febbraio 1998 ed ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, detta Società s’è gravata innanzi al TAR Lazio con il ricorso n. 12957/98 RG, colà deducendo: 1) – la violazione del reg. n. 92/3950/CEE e del reg. n. 93/536/CEE sia per la determinazione retroattiva dei QRI, sia per l’assenza di dati certi e stabili al riguardo, oltre che per l’omessa disapplicazione delle norme nazionali contrastanti;2) – la violazione dell’art. 2, c. 1 del DL 1° dicembre 1997 n. 411 (convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 1998 n. 5) e degli artt. 3 e 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241, per l’inattendibilità dei dati di partenza e confermati dall’AIMA in contrasto con i principi di certezza del diritto e tutela dell’affidamento, anche per aver stabilito che tali dati, oltre a non esser definitivi, dovessero valere per l’annata lattiera 1998/99;3) – l’illegittimità comunitaria del sistema nazionale di ripartizione dei QRI in quote A) e B), nonché l’immotivato e generalizzato drastico taglio della quota B), peraltro mai preannunciato ai produttori ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990;4) – l’illegittimità procedurale della approvazione del DM 17 febbraio 1998, presupposto alla nota AIMA impugnata e che, per la natura regolamentare di esso, si sarebbe dovuto emanare in base al procedimento ex art. 17 della l. 23 agosto 1988 n. 400;5) – la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., del principio di collaborazione leale tra Stato e Regioni e della sentenza della Corte Costituzionale n. 520/1995 la quale, in ordine alla determinazione delle QRI da assegnare, aveva già sancito la necessità di acquisire il previo parere delle Regioni;6) – il quadro sintetico delle ragioni d’illegittimità della nota AIMA per illegittimità costituzionale e comunitaria della normativa italiana in materia di “quote-latte”;
Rilevato inoltre che detta Società ha proposto al TAR Lazio il ricorso n. 13954/99 RG, con cui si son gravati contro il provvedimento dell’AIMA recante la compensazione nazionale per dette annate, nonché la circolare ministeriale n. 2182 del 27 luglio 1999, deducendo ulteriori gruppi di censure sostanziali e procedimentali, tra cui quella sulla ritenuta illegittima imputazione degli interessi sul prelievo supplementare dovuto;
Rilevato ancora che l’adito TAR, previa riunione dei ricorsi citati, ha accolto la domanda attorea sotto il solo profilo della debenza degli interessi sulla liquidazione del prelievo supplementare a decorrere dal momento in cui ne è comunicata l’ingiunzione al produttore, respingendo ogni altra questione;
Rilevato quindi che detta Società s’appella contro la sentenza citata, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto l’erroneità di essa e della giurisprudenza colà indicata, riproponendo in sostanza ed amplius i motivi posti in primo grado, nonché le istanze preliminari (tra cui quella di rimessione della causa alla Corte di giustizia UE, anche per quanto attiene all’attuale compatibilità tra la normativa UE sulle quote latte e quella sulle produzioni DOP) ed istruttorie;
Considerato in diritto in primo luogo che parte appellante descrive alle pagg. 20/27 del ricorso in epigrafe vicende successive a quelle oggetto degli atti impugnati in primo grado (le annate lattiere 1995/96 e 1996/97) e si appalesano quindi irrilevanti nel presente grado d’appello —perché non consta che furono fatte valere con l’apposito strumento dei motivi aggiunti innanzi al TAR—, né possono qui valere ad colorandum le censure di merito, per le ragioni di cui appresso;
Considerato inoltre che parte appellante riporta nel ricorso in epigrafe (cfr. pagg. 4/12) ampi stralci della sentenza impugnata, che ha già esaminato funditus le questioni dedotte nei due gravami di primo grado e che s’appalesa interamente condivisibile, sì da far propendere per la manifesta infondatezza del presente appello ed imporre al Collegio di riprendere ab imis l’esame, per fornirne specifica confutazione, dei motivi di primo grado come effettivamente esposti in quella sede;
Considerato quindi che l’appello è manifestamente infondato in sé e nelle istanze preliminari ed istruttorie testé citate, poiché anche questo Consiglio ha avuto modo d’esaminare con tanta dovuta attenzione tutte le questioni di primo grado, ancorché esse in varia guisa dedotte in combinazioni molteplici tra loro, da non esser, per quanto ad oggi consta al Collegio, finora state censurate dalla Corte regolatrice o in altre sedi, ancorché, come s’è detto e per sgombrare il campo da ogni dubbio o specioso equivoco, sia opportuno esaminare i sei motivi del primo ricorso ed i nove motivi sostanziali ed i due gruppi di censure “formali” del secondo gravame di primo grado, appunto per dimostrarne l’infondatezza e per superare ogni altra questione dedotta nel presente appello;
Considerato, anzi, che la prolissità e la ridondanza degli argomenti dedotti in appello, più o meno affastellati o ripetuti stravolgono sia il principio dispositivo che da sempre ha retto e regge tuttora l’azione impugnatoria-annullatoria ex art. 29 c.p.a., sia quello devolutivo dell’appello di cui ai successivi artt. 101 e 104, giacché vogliono costringere questo Giudice a “scegliere” qual contenuto di ciascun motivo di gravame sia dirimente, o meno per la risoluzione della controversia, abdicando così alla precisa graduazione delle domande (e dei sottesi interessi litigiosi);
Considerato, nel merito ed in via generale, fin d’ora sono da giudicare manifestamente infondate tutte le censure di legittimità costituzionale e comunitaria sulla violazione dei principi costituzionali di certezza del diritto, dell’uguaglianza, della libertà d’impresa e dei traffici, dell’ordine pubblico economico, del buon andamento dell’agire amministrativo, nonché per violazione delle competenze regionali in materia, quest’ultima, come meglio di vedrà appresso, addirittura speciosa a fronte della compartecipazione di Regioni e Province autonome all’attività d’accertamento dei QRI e del prelievo supplementare;
Considerato che non a diversa conclusione si deve pervenire quanto a tutte le questioni sulla c.d. “retroattività” della fissazione ora per allora dei QRI (con conseguente riscossione del prelievo supplementare dovuto) e sui pretesi divieti che sul punto s’evincerebbero dalle fonti comunitarie, che non è in sé erroneo il ritardo, specie se a fronte di un complesso di dati su produzione e commercializzazione del latte estremamente confuso e talvolta non limpido, anche a causa di gravi lacune nell’autocertificazione dei produttori e del difetto di concreta collaborazione pure delle loro associazioni di categoria, nella comunicazione dei QRI e nell’attuazione dell’eventuale prelievo dovuto, in difetto d’una specifica sanzione, sia testuale che funzionale, in caso d’inutile decorso del termine all’uopo indicato;
Considerato infatti che, a parte l’assenza nella specie d'una seria dimostrazione sull'incongruenza effettiva dei dati comunicati alla parte appellante dall'AIMA, in primis non si riscontra, pure in base alla giurisprudenza comunitaria, la sussistenza d’alcun legittimo affidamento a che i produttori, indipendentemente dalle quantità prodotte in concreto, mantengano un sistema produttivo senza assoggettarsi alla doverosa contribuzione, né a che errori o ritardi, che NON si riverberino sulla personale posizione contributiva di ciascuno di essi, si rendano opponibili di per sé soli alla pretesa impositiva (cfr. Cons. St., VI, 23 febbraio 2009 n. 1052);
Considerato, in particolare e ferma la facoltà per l’AIMA di rettificare i QRI di ciascun produttore fintanto che le permanga la potestà impositiva, l’ente ha titolo a liquidare in via automatica ed allo stato degli atti il prelievo dovuto e, quindi, di procedere ad integrarne la riscossione e ad adeguare i QRI ed il sistema di compensazione, non essendo la rideterminazione dei QRI, in base ad arresti della Corte costituzionale (cfr. C. cost., 7 luglio 2005 n. 272), soggetta al vincolo d’irretroattività, in quanto le funzioni di accertamento ed aggiornamento dei dati e del prelievo, che spetta all’AIMA in via transitoria ed anche in relazione a campagne lattiere già concluse, è la conseguenza diretta dei controlli successivi effettuati dagli organi statali preposti al settore che sono a loro volta funzionali, tra l’altro, all’applicazione corretta della normativa UE sull'intero territorio della Repubblica (arg. ex Cons. St., VI, 8 giugno 2009 n. 3487);
Considerato, anzi, che tali modalità si fondano, in ossequio alle norme ed alla giurisprudenza comunitarie, sulla necessità di adeguare costantemente i QRI ed il sistema di compensazione alle risultanze delle verifiche svolte dagli organi di controllo, senza che ciò implichi la violazione di legittimi affidamenti o la necessità di dar contezza della sostituzione d’una precedente nota AIMA con quella poi oggetto del presente contenzioso;
Considerato per vero che, per un verso, la complessità degli accertamenti non elide la sostanza in sé del QRI e, per altro verso, l'esigenza di rispettare il diritto comunitario impone di dare effettività al regime delle quote latte fintanto che permangano attuali la relativa potestà (anche impositiva) e la personale situazione produttiva e di patrimonio bovino di tutti e ciascun produttore e sempre salva la facoltà di conguaglio reciproco tra le parti del rapporto contributivo, donde l’inopponibilità di ogni diversa e/o minore richiesta di pagamento a seguito della compensazione operata in dicembre 1996, a fronte dell’incessante potestà di verifica e rettifica in capo all’AIMA;
Considerato allora che irrilevante s’appalesa la deduzione sulla pretesa violazione del giudicato cautelare, perché quest’ultimo di per sé solo, oltre ad esser disapplicabile ipso facto della sua contrarietà al diritto comunitario, non avrebbe mai potuto inibire l’AIMA a chiedere, con una nuova e diversa attività d’accertamento e di riscontro, il pagamento del prelievo de quo nei confronti dei produttori, pur quando essi avessero ottenuto la sospensione cautelare della nota dello stesso ente emanata ai sensi dell’art. 2 del DL 411/1997;
Considerato inoltre che, pur avendo l’art. 2, c. 5 del DL 411/1997 posto il sistema di comunicazione individuale dei QRI al singolo produttore, quello precedente riguardò pure le annate lattiere 1994/95 e 1995/96 e, per le annate successive, comunque continuò a valere la presunzione di conoscenza della quota assegnata per quest’ultima annata, cui ciascun produttore si sarebbe dovuto rifare quale sua quota storica, fintanto che l’AIMA non gliene avesse comunicata una nuova e diversa;
Considerato quindi che nessun produttore, almeno coeteris paribus , avrebbe potuto legittimamente confidare in una quota diversa (ed inferiore) da quella assegnata per l’annata lattiera precedente, dal che la persistenza in capo a lui del presupposto imponibile individuale —qualora il QGG nazionale fosse stato superato nell’annata successiva—, o la possibilità per lui d’avere una base di prova certa ad eventuale confutazione di qualunque anomalia, errore od omissione nelle quote successivamente comunicategli e, se del caso, la non debenza del prelievo supplementare;
Considerato anzi che, se il QRI assegnato o predefinito ope legis d’un produttore corrisponde al quantitativo di latte da lui commercializzato durante l'annata lattiera cui si riferisce, egli, che in linea di principio conosce già quale sia il quantitativo da lui prodotto, non può confidare su un QRI difforme dai dati reali o da quelli accertabili, né pretendere, per ovvi motivi di economia dei mezzi giuridici, comunicazioni di sorta che gli confermino ciò che egli già sa, fermo restando che l’idea di una comunicazione 'a tappeto' e di accertamenti 'a tappeto' dell'AIMA, oltre che un adempimento per senso comune spropositato rispetto al fine, è una pretesa che non trova supporto specifico nella normativa comunitaria;
Considerato inoltre che, come ben sa parte appellante, il regime delle quote latte esiste fin dal 1992 e s’è sempre basato su dati zootecnici e produttivi noti a ciascun produttore in quanto afferenti alla propria singolare attività d’impresa, di talché è, se non manifestamente pretestuoso, almeno bizzarro che parte appellante pretenda di non conoscere dati che essa stessa ha contribuito a determinare ed i quali s’intendono costanti fintanto che essa non reputi di modificarli, come ben evincesi dalla facoltà di ciascun produttore, posta ai sensi dell’art. 2 del DL 411/1997 e dell’art. 1 del DL 43/1999, di chiedere la rettifica delle quote comunicategli dall’AIMA, secondo regole di comune honeste vivere e di leale collaborazione con la P.A.;
Considerato ancora che non si verifica punto quella inaffidabilità, asserita così in modo categorico da parte appellante, dei dati sui QRI e sul patrimonio bovino, certo non evincibile dalla serena lettura complessiva delle relazioni della Commissione governativa del 1997, della Commissione ministeriale del 2002 e della Commissione ministeriale d’indagine sul tenore della materia grassa del 2009, mentre la relazione dei CC del 2010, seppur trasfusa in taluni accertamenti di PG, alla data in cui la causa è andata in decisione non sembra aver sortito alcun effetto decisivo e certo non nel senso ad adiuvandum l’appello;
Considerato anzi che neppure sussiste un obbligo di comunicare l’avvio di tutti i procedimenti relativi alla rideterminazione dei QRI, in quanto l’AIMA ha compiuto un mero calcolo tenendo conto, da un lato, delle dichiarazioni direttamente rese dagli stessi produttori (con i modd. L1) e, dall'altro, del rigido ed inderogabile QGG italiano, calcolo le cui concrete operazioni non sono state fatte oggetto di specifica e puntuale contestazione, fermo restando che non manifestamente erronea o irrazionale è l’effettuazione di aggiustamenti progressivi, che per definizione sono parziali finché ogni singola posizione non sia conclusa e perfezionata, attraverso la progressiva opera di riscontro e di rettifica delle posizione di ogni produttore;
Considerato che neppure è condivisibile il secondo motivo del ricorso n. 9408/98 RG, ché non basta a parte appellante asserire la mera conferma dei QRI già indicati nei bollettini, occorrendo piuttosto confutarne in concreto il relativo contenuto, anche per le eventuali variazioni intervenute in ognuna delle annate lattiere considerate dall’AIMA, onde in tanto s’avrà aggiornamento annuale, in quanto tali variazioni si verifichino realmente;
Considerato poi che, per quanto al terzo motivo del ricorso n. 9404/99 RG, la suddivisione delle quote-latte in quote A) e B) è servita solo a determinare il quantitativo “storico” di produzione da cui ha preso le mosse il regime previgente al regol. n. 3950/92/CEE, ossia quello introdotto dalla l. 468/1992, mentre per i periodi in contestazione vige, al fine della determinazione iniziale dei QRI spettanti a tutti i produttori, l’art. 4 del regolamento medesimo che indica anche i casi di variazione dei QRI stessi nel corso del tempo;
Considerato, anzi, che fu già l’art.