Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-04, n. 202407414

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-04, n. 202407414
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407414
Data del deposito : 4 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/09/2024

N. 07414/2024REG.PROV.COLL.

N. 05632/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5632 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Città di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza -OMISSIS- resa tra le parti dal T.a.r. per il Lazio, Sezione seconda bis .


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Città di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso al T.a.r. per il Lazio il signor -OMISSIS- ha impugnato l’ordinanza n. 446 del 23 dicembre 2019, emessa ai sensi dell’art. 192, commi 1, 3 del d. lgs. n. 152 del 2006, con la quale il Comune di -OMISSIS-, sulla base della nota del 30 maggio 2019 della locale Stazione dei Carabinieri, gli ingiungeva, in qualità di rappresentate della -OMISSIS- s.r.l., quale soggetto responsabile, di procedere alla rimozione e allo smaltimento del cumulo di rifiuti di m.3x3x1,30h, sito sul ciglio destro di via -OMISSIS-, in località -OMISSIS-, con ripristino dello stato dei luoghi.

L’interessato impugnava la suddetta ordinanza, censurandola per violazione degli artt. 192, 257 del d. lgs. n. 152 del 2006, dell’art.145 c.p.c., dell’art. 90 c.p., degli artt. 7, 8 della legge n. 241 del 1990 nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.

Il ricorrente in particolare rappresentava:

- che non era stata accertata la sua responsabilità, nessun accertamento era stato condotto dal Comune e nessun verbale era stato notificato;

- che il provvedimento era stato notificato al rappresentante legale della -OMISSIS- s.r.l. e non presso la sede dell’azienda;

- che oltre alla prova della responsabilità era stata omessa anche la previa comunicazione di avvio del procedimento.

Con sentenza n. -OMISSIS- il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso evidenziando che:

- la responsabilità del ricorrente era stata accertata all’esito di un’apposita fase di congrua e adeguata istruttoria: in particolare con verbale di sopralluogo del 14 maggio 2019, redatto dai Carabinieri della locale Stazione, veniva accertata la riconducibilità del materiale abbandonato, tra cui paraurti, parti di carrozzeria e pneumatici, alla Società -OMISSIS-, la quale, mediante contratto di affitto di azienda del 20 dicembre 2018, cedeva a -OMISSIS- s.r.l. l’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoricambi nuovi e usati (cfr. all. 5, 6, 8 atti Comune);

- che il provvedimento era stato correttamente notificato al Sig. -OMISSIS-, rappresentate di -OMISSIS- srl, quale soggetto responsabile, ex art. 192, commi 1, 3 del d. lgs. n. 152 del 2006;

- che i Carabinieri contestavano all’interessato l’abbandono dei rifiuti, con segnalazione che dava avvio al relativo procedimento amministrativo comunale.

Avverso tale

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