Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-05-18, n. 202103880
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Testo completo
Pubblicato il 18/05/2021
N. 03880/2021REG.PROV.COLL.
N. 05919/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5919 del 2013, proposto dalla società Pezzetta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G C, F C e P M, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato P M in Roma, piazza dell’Orologio, n. 7,
contro
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente in carica pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati B C e E V, elettivamente domiciliata presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione, sito in Roma, Piazza Colonna, n. 335;
- l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituitasi in giudizio;
nei confronti
delle ditte Friulikiwi Cooperativa Produttori Actinidia e Frutti Diversi del Friuli Venezia Giulia - Rauscedo Soc.Coop.Agr., Vivai Cooperativi Rauscedo Società Cooperativa Agricola, La Vecje Salumerie Snc di Presacco G. & C. ed il signor Loris Pantarotto quale titolare dell’impresa individuale Salumificio Pantarotto di P L, non costituitisi in giudizio,
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per il Friuli-Venezia-Giulia (Sezione I), n.53 del 6 febbraio 2013, resa tra le parti, concernente un provvedimento di rigetto di un’istanza di concessione del contributo per l’attuazione del programma di sviluppo rurale Friuli Venezia Giulia 2007-2013.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 marzo 2021 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70) il consigliere Giovanni Sabbato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 482/2012, proposto innanzi al T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, la società Pezzetta S.r.l. (di seguito la società), operatrice del settore lattiero caseario, aveva chiesto l’annullamento del provvedimento del 2 ottobre 2012, con il quale la Regione Friuli Venezia Giulia escludeva la sua domanda di ammissione di aiuto ad accesso individuale, a valere sulla “ Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali azione 1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione Friuli Venezia Giulia ”, siccome ritenuta inammissibile atteso che il rilascio a portale della domanda era avvenuto in data 3 maggio 2012 e quindi in data successiva alla presentazione della domanda cartacea, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 16, commi 2 e 4, del bando.
2. La società aveva esteso l’impugnativa ai seguenti ulteriori atti:
- al Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo del 5 novembre 2012 di approvazione della graduatoria delle domande presentate con le modalità ad accesso individuale;
- al Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale del 23 gennaio 2012, nella parte in cui prevedeva tale prescrizione;
- in via subordinata, al Decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, nella parte in cui consentirebbe che il bando possa prevedere la medesima prescrizione.
3. A sostegno dell’impugnativa aveva dedotto, in particolare, che la domanda era stata già inviata per via informatica al SIAN (“ Sistema Informatico Agricolo Nazionale ”), con l’attribuzione del relativo codice a barre, e questo avrebbe determinato l’immodificabilità del testo cosicché l’ulteriore adempimento richiesto, costituito dal rilascio a portale, non solo sarebbe in contrasto con la possibilità, riconosciuta in ambito comunitario, di correggere la domanda, ma sarebbe anche irrazionale ed ingiustificato.
4. Costituitesi la Regione e le ditte controinteressate La Vecje Salumerie S.n.c. di Presacco G. & C. e Salumificio Pantarotto di P L, il Tribunale amministrativo adìto ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di lite.
5. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che il “ procedimento diviene irreversibile solo dopo il rilascio a portale, che quindi corrisponde al vero e proprio invio al sistema SIAN, dal momento che solo dopo il rilascio la domanda risulta consultabile da parte degli uffici preposti all’istruttoria ”.
6. Avverso tale pronuncia la società ha interposto appello, notificato il 25 luglio 2013 e depositato il 30 luglio 2013, lamentando, attraverso cinque motivi di gravame (pagine 9-25) coi quali ha riproposto i motivi di primo grado ritenuti non adeguatamente vagliati, quanto di seguito sintetizzato:
I) il T.a.r. sarebbe incorso in errore non avendo considerato che la società aveva inoltrato la domanda al SIAN, previa compilazione del relativo modulo, con conseguente rilascio del codice a barre che ne determinava l’immodificabilità; il rilascio a portale non è un adempimento contemplato dal Regolamento generale a pena d’inammissibilità; il T.a.r. sarebbe caduto in errore per non avere compreso che la funzione “ annulla barcode ”, pur esistendo, non consente affatto di riaprire la domanda e modificarne i contenuti, se non attraverso la presentazione di una nuova e diversa domanda con un nuovo e diverso barcode ; inoltre la possibilità, attraverso il rilascio a portale, di rendere visibile il fascicolo anche agli uffici centrali, esula dal momento della presentazione e attiene ad un aspetto organizzativo interno non sanzionabile con la inammissibilità della domanda stessa; erronea poi sarebbe l’affermazione del T.a.r. secondo cui solo con il rilascio a portale la domanda diventa immodificabile in quanto anche dopo la presentazione della stessa in formato cartaceo (stampata e rilasciata), è possibile variarne i contenuti attraverso la funzione “ rettifica domanda ”; il T.a.r. avrebbe errato nel ritenere due le domande, di cui una cartacea e l’altra a portale, in quanto una sola sarebbe la domanda ed è quella cartacea;
II) il T.a.r. non si sarebbe espresso in ordine alla censura della illegittimità del bando per avere previsto una sanzione d’inammissibilità per un adempimento, il rilascio a portale entro la data di consegna della domanda cartacea, che il Regolamento generale (art. 13, comma 3) riserva esplicitamente alla presentazione tardiva della sola domanda cartacea;
III) il T.a.r. sarebbe caduto in errore nel non aver considerato che, una volta attribuito alla domanda il codice a barre individuale (che attesta la presentazione della stessa domanda al SIAN) la domanda non è più modificabile nel senso che a quel codice a barre non può che corrispondere solo quella domanda presentata in formato cartaceo;
IV) erronea sarebbe anche la statuizione reiettiva della censura con la quale si lamentava la violazione dell’art. 90 del Regolamento di attuazione del