Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-09-03, n. 201504107

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-09-03, n. 201504107
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201504107
Data del deposito : 3 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07234/2014 REG.RIC.

N. 04107/2015REG.PROV.COLL.

N. 07234/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7234 del 2014, proposto da:
L R, rappresentato e difeso dall'avv. G C S, con domicilio eletto presso G C S in Roma, Via di Porta Pinciana, 6;



contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

F P;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I TER, n. 05821/2014, resa tra le parti, concernente mancato accoglimento dell'istanza di revoca delle dimissioni dalla frequenza del 9° corso di formazione per direttori tecnici della Polizia di Stato e di riammissione in servizio;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti l’avvocato Sciacca e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, L.F., quale vincitore del concorso per titoli ed esami per 44 posti di direttore tecnico ingegnere della Polizia di Stato indetto con d.m. 2 febbraio 2010, era stato ammesso al relativo corso di formazione teorico-pratica presso la S.S.P., a decorrere dal 16 novembre 2011.

2. In data 21 novembre 2011 ha presentato una prima volta le dimissioni, adducendo motivi familiari, ma in data 2 dicembre 2011 le ha revocate. In data 20 gennaio 2011 ha nuovamente comunicato le dimissioni a far data dal 23 gennaio 2011; con istanza in data 24 gennaio 2012, L.F. ha nuovamente revocato le dimissioni, chiedendo di essere riammesso a frequentare il corso; tale dichiarazione è stata successivamente ribadita all’Amministrazione in data 26 e 31 gennaio 2012.

3. Tuttavia, con decreto prot. 333-E7245.ITC/31 in data 23 gennaio 2012, notificatogli il 9 febbraio 2012, L.F. è stato dichiarato dimesso e cessato dalla frequenza del corso di formazione.

Con separato provvedimento ministeriale n. 333-E/275.ITC/31 in data 2 febbraio 2012, notificato lo stesso 9 febbraio 2012, a L.F. è stato comunicato il mancato accoglimento dell’istanza di revoca delle dimissioni ed il diniego alla riammissione in servizio, in considerazione dell’ammissione al corso di formazione di altro candidato idoneo non vincitore del concorso.

4. L.F. ha impugnato detti provvedimenti dinanzi al TAR del Lazio, che, con la sentenza oggi appellata (I-ter, n. 5821/2014) ha respinto il ricorso, affermando che non vi è stata violazione dell’art. 21-bis della legge 241/1990 e dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale le dimissioni del pubblico dipendente possono essere revocate dall’interessato sino al momento in cui non gli sia stata formalmente comunicata la loro accettazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza. In particolare, il TAR ha affermato che:

(a) - il ricorrente non era ancora un pubblico dipendente ed il decreto di dimissioni è intervenuto prima della dichiarazione di revoca;

(b) – nel caso in esame si è in presenza di una ipotesi di ‘rinuncia’ ad un corso di formazione, disciplinato dal d.lgs.