Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-11-28, n. 202210464
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Testo completo
Pubblicato il 28/11/2022
N. 10464/2022REG.PROV.COLL.
N. 09763/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9763 del 2019, proposto dal -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ignazio Cucchiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,
nei confronti
della -OMISSIS-, non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. I quater, -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso proposto per la mancata ammissione alle prove orali del concorso notarile.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2022 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il -OMISSIS-, con ricorso proposto dinanzi al Tar Lazio ha impugnato la mancata ammissione alla prova orale del concorso a 300 posti di notaio, bandito con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 settembre 2014.
Nel verbale di correzione degli elaborati la Commissione ha infatti dato atto: della assenza di errori nel primo degli elaborati, avente ad oggetto un atto di diritto commerciale; della presenza di due errori poco rilevanti nel secondo elaborato, avente ad oggetto un atto di diritto civile inter vivos; della presenza nel terzo elaborato, avente ad oggetto un atto di diritto civile mortis causa, di errori valutabili ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166 del 2006, tali da determinare l’inidoneità del candidato. In particolare, gli errori rilevati in tale atto sono consistiti: 1) nell’omissione della disposizione in favore di TU pur avendo specificato, nella parte motiva, che si trattava di novazione, istituto, quest’ultimo compatibile con il legato di contratto; 2) nel non aver indicato l’oggetto (di euro 1000,00 ciascuno come specificato nella traccia) del legato a favore delle persone nominate nell’elenco contenuto nella cassetta di sicurezza.
-OMISSIS- ha dedotto che erroneamente la Commissione ha illegittimamente fatto applicazione dell’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166 del 2006 - che potrebbe essere applicato solo agli errori rilevati nel corso della lettura dei due primi elaborati corretti, e non già anche dell’elaborato corretto per ultimo – e che gli errori rilevati sono, in realtà, mere sviste.
2. Con sentenza -OMISSIS- il Tar Lazio, sede di Roma, sez. I quater, ha respinto il ricorso sul rilievo che le cause di nullità e le “gravi insufficienze”, prefigurate dall’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166 del 2006 sono idonee a precludere l’ulteriore corso della correzione degli elaborati di un candidato e la successiva attività valutativa della commissione - che si estrinseca nel giudizio complessivo di idoneità o non idoneità alla prova orale -, evidentemente in quanto indici di gravi lacune nella preparazione del candidato; essi sono perciò definiti anche come “errori ostativi” e, come tali, non mutano la loro natura qualora emergano solo nel corso della correzione del terzo elaborato.
3. Con appello notificato in data -OMISSIS- e depositato -OMISSIS- -OMISSIS- ha riproposto, in chiave critica rispetto alla sentenza impugnata, i motivi dedotti in primo grado.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia, sostenendo l’infondatezza dell’appello.
5. Con memoria depositata -OMISSIS- l’appellante ha ribadito i propri assunti difensivi.
6. Alla pubblica udienza del 24 novembre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il concorso in questione è regolamentato dal d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166, recante “Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246”.
Le norme maggiormente significative ai fini della soluzione della controversia sono contenute negli artt. 10 (che detta le modalità di funzionamento della Commissione) e art. 11 (che disciplina le modalità di correzione degli elaborati).
Al dichiarato e precipuo scopo di garantire la prevedibilità e l’omogeneità dei giudizi è, infatti, previsto che la Commissione, prima di iniziare la correzione,