Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-12-11, n. 202310651

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-12-11, n. 202310651
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310651
Data del deposito : 11 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2023

N. 10651/2023REG.PROV.COLL.

N. 02006/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2006 del 2022, proposto da
C L, rappresentato e difeso dagli avvocati S D P e V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della seconda di essi in Roma, corso del Rinascimento n. 11;



contro

Comune di Sannicola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 1930/2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sannicola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Luciano Ancora, su delega di Marra, e Gianluigi Pellegrino, su delega di V P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Si controverte su una villa salentina soggetta a vincolo culturale sotto il profilo storico-architettonico (“Villa Cartenas” sita nel territorio del Comune di Sannicola) che è stata oggetto di compravendita tra privati al prezzo finale di 360 mila euro. L’acquirente L, odierno appellante, ha così comunicato l’avvenuto acquisto al Ministero dei beni culturali e il Comune di Sannicola, dopo avere ricevuto rituale notifica da parte del Ministero stesso, ha ritenuto di esercitare la prevista prelazione legale, ai sensi dell’art. 62 del codice dei beni culturali, al prezzo finale di euro 420 mila comprensivo di oneri ed imposte. Motivazione posta a base del provvedimento comunale: adibire l’immobile a “sede di centro visite”, punto informazioni e di partenza per “escursioni verso il patrimonio naturalistico” (diverse le zone circostanti interessate da tale forma di turismo e tempo libero), “centro diurno per anziani” ed ancora luogo ove organizzare “rassegne cinematografiche ed esposizioni artistiche” (cfr. “PROPOSTA MOTIVATA DI PRELAZIONE” a firma del Sindaco p.t. ed allegata al provvedimento stesso per formarne parte integrante).

2. L’acquirente L impugnava l’atto comunale di prelazione dinanzi al TAR Lecce che rigettava tuttavia il ricorso per le seguenti ragioni: a) la prelazione è stata sufficientemente motivata anche con riguardo a particolari attività culturali organizzate dal comune (punto informazioni, rassegne cinematografiche ed esposizioni artistiche); b) la spesa impegnata dal comune stesso riguarda soltanto l’acquisto dell’immobile, ossia l’esercizio in senso stretto della prelazione legale, e non anche le successive spese di ristrutturazione e di valorizzazione dell’immobile di cui si controverte.

3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per i motivi di seguito indicati:

3.1. Erroneità nella parte in cui non è stata rilevata la violazione dell’art. 62 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sotto il profilo del difetto di motivazione circa le finalità di valorizzazione culturale del bene. In particolare mancherebbe un più concreto progetto di valorizzazione ed un più specifico piano di gestione successiva del bene stesso. L’unica funzione assegnata sarebbe quella di “centro diurno per anziani”;

3.2. Erroneità per omessa considerazione della violazione del predetto art. 62 anche sotto il profilo del difetto di istruttoria dal momento che l’amministrazione comunale non avrebbe tenuto conto delle spese necessarie per la successiva valorizzazione e gestione del bene, né avrebbe preso in considerazione le spese

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