Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-15, n. 202406346

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-15, n. 202406346
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406346
Data del deposito : 15 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/07/2024

N. 06346/2024REG.PROV.COLL.

N. 01590/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1590 del 2024, proposto dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) -OMISSIS-, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2024, il Cons. Angelo Roberto Cerroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso al T.A.R. per il Lazio, il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento -OMISSIS- agosto 2022 con cui l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito, l’Agenzia) ha ordinato, ai sensi dell'art. 2- decies , co. 2 della legge n. 575/65, oggi trasfuso nell’art. 47, co. 2 del d.lgs. n. 159/2011, il rilascio dell'immobile sito in -OMISSIS-, confiscato nel procedimento in danno di -OMISSIS-.

1.1. – In sede cautelare, facendo leva sulla circostanza che il bene era detenuto in forza di un contratto, concluso con l’amministratore giudiziario, di locazione ad uso abitativo per quattro anni, rinnovabile – in assenza di disdetta – per ulteriori quattro anni, il primo giudice ha concesso la misura sospensiva. Senonché, in sede di appello cautelare, l’ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato sulla scorta dell’art. 52, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 giusta il quale “ la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l’estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi ”.

1.2. – Il primo giudizio si è concluso con la pronuncia di accoglimento da parte del TAR capitolino il quale, pur dando atto del limpido disposto di legge circa l’estinzione di tutti i diritti dei terzi sul bene una volta intervenuta la confisca definitiva ai sensi dell’art. 52, comma 4, cod. antimafia, ha posto l’accento sul fatto che l’ordinanza avrebbe dovuto tener conto della particolare situazione fattuale, caratterizzata dalla conclusione di un contratto oneroso da parte dell’amministratore giudiziario (previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria), nonché dalle esigenze abitative del soggetto che regolarmente versava i canoni di locazione.

2. – L’Agenzia ha interposto appello per il tramite della difesa erariale denunciando, previa domanda di sospensione cautelare, la violazione dell’art. 52, co. 4, dell’art. 40, co. 2- bis , dell’art. 45- bis e dell’art. 48, co. 3, lett. b) d.lgs. n. 159/2011: da un lato, la difesa erariale ha rimarcato che ai sensi dell’art. 52, co. 4 il contratto stipulato dal ricorrente, durante la fase di amministrazione giudiziaria, è da considerarsi risolto ex lege , specie avendo mente al fatto che il contratto di locazione è stato stipulato anteriormente alla confisca dell’immobile (stipula del -OMISSIS-) a fronte del decreto di confisca emesso dal Tribunale di Milano divenuto definitivo il -OMISSIS- 2019; dall’altro lato, l’Agenzia ha

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