Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-12-23, n. 201908684
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Testo completo
Pubblicato il 23/12/2019
N. 08684/2019REG.PROV.COLL.
N. 03706/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3706 del 2019, proposto da
P T, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Cesareo non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 00426/2019, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2019 il Cons. D P e uditi per le parti gli avvocati Giannini Giuliano per delega di Manelli Gianluigi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 426 del 2019 con cui il Tar Lecce aveva respinto l’originario gravame; quest’ultimo era stato proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento recante ordinanza di ingiunzione a demolire n. 64 del 23 aprile 2018, emessa dal Comune di Porto Cesareo, in relazione ad alcuni presunti abusi edilizi sull’immobile di proprietà del medesimo ricorrente, sito in agro del Comune interessato, località “Punta Prosciutto”.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava le seguenti censure in termini di: error in iudicando, violazione delle norme in tema di condono (38 e 44 l. 47 del 1985), diversi profili di eccesso di potere, avendo adottato ordine demolitorio in pendenza di domande di condono; error in procedendo per difetto di motivazione circa le ragioni che indotto ad adottare ordinanza in pendenza delle predette domande; error in procedendo per omessa pronuncia sul dedotto difetto di istruttoria in ordine alla unicità dell’immobile ed al presunto sconfinamento; mancanza della comunicazione di avvio del procedimento.
2. L’amministrazione comunale