Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2010-05-18, n. 201002268

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2010-05-18, n. 201002268
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201002268
Data del deposito : 18 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00009/2010 AFFARE

Numero 02268/2010 e data 18/05/2010

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 12 aprile 2010




NUMERO AFFARE

00009/2010

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico Ufficio legislativo.

Schema di d.P.R. recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. 0032004-17.15.1/172 dell’11 dicembre 2009 con la quale il Ministero dello sviluppo economico - ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio emesso dalla Sezione nell’adunanza del 18 gennaio 2010;

Vista la nota di adempimento dell’Amministrazione del 6 aprile 2010

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Alberto Ruffo;


Premesso:

Riferisce l’Amministrazione che il testo dello schema di regolamento governativo sottoposto all’esame provvede ad adeguare il regolamento a suo tempo adottato con decreto del Presidente della Repubblica il 30 aprile 1999, n. 162, in recepimento delle modifiche comunitarie apportate con direttiva n. 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio il 17 maggio 2006 definendo nel contempo le necessarie puntualizzazioni al fine di mantenere coerente il tessuto normativo.

Nella relazione illustrativa si precisava che la fonte normativa di tale potere regolamentare doveva essere rinvenuta nell’articolo 5 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee con cui il Governo è stato a suo tempo autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato C della medesima legge, ivi compresa la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, con uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Lo schema di regolamento è stato positivamente oggetto di esame preliminare del Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 ottobre 2009 ed ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 novembre 2009 ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e della legge 17 luglio 2009, n. 88.

Nella relazione il Ministero dello sviluppo economico ha manifestato l’intendimento di accogliere le modifiche suggerite dalla Conferenza in sede di deliberazione definitiva del regolamento in esame.

Con parere interlocutorio del 18 gennaio 2010, la Sezione rilevava in via preliminare, che dalla documentazione trasmessa non risultano acquisiti i concerti necessari.

Osservava altresì che l’Amministrazione dovesse fornire chiarimenti sul potere regolamentare esercitato, considerato che l’art. 5, comma 2, della legge 24 aprile 1988, n. 128, consente di dare attuazione con regolamento alle direttive, di cui le direttive comprese nell’allegato C alla medesima legge n. 128 del 1998 costituiscono modifica e quindi non a quella in questione.

Invitava infine l’Amministrazione a trasmettere un testo dello schema di regolamento contenente le modifiche suggerite dalle Regioni.

Considerato

Con la nota n. 8583 del 6 aprile 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso il testo dello schema di regolamento contenente le modifiche suggerite dalla Conferenza unificata nella seduta del 21 novembre 2009 che sono state integralmente condivise.

Con la predetta nota, ad integrazione della documentazione inviata con la nota n. 32004 in data 11 dicembre 2009, vengono trasmessi i formali assensi all’ulteriore iter del provvedimento del Ministero degli affari esteri, del Ministero della giustizia, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze.

Le modifiche di natura formale segnalate da queste due ultime amministrazioni sono state recepite nel testo di regolamento.

In merito a quanto richiesto da parte della Sezione sul potere regolamentare esercitato, l’amministrazione ha richiamato l’articolo 16 del d.lgs n. 17 del 27 gennaio 2010 che ha successivamente previsto che le disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori sono adottate con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
il richiamato articolo è stato inserito nelle premesse dello schema di regolamento in esame.

Sulla base di tale precisazione l’osservazione può ritenersi superata.

Sul piano formale appare opportuno che nell’articolo 11 del regolamento in esame la frase “ dispone del presente capo si applicano anche ” venga sostituita con un “ nonché ”.

E’ altresì opportuno, per ragioni formali, che l’articolo 12 venga sostituito come segue: “ La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico di trasporto, è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto ”.

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