Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-05-29, n. 201502697

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-05-29, n. 201502697
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502697
Data del deposito : 29 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07191/2009 REG.RIC.

N. 02697/2015REG.PROV.COLL.

N. 07191/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7191 del 2009, proposto da:
Il Sole 24 Ore s.p.a., società incorporante Nuova Radio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. M Rossignoli e dall’Avv. A B, del Foro di Ancona, con domicilio eletto presso l’Avv. Daniele Vagnozzi in Roma, Via Giunio Bazzoni, n. 3;

contro

Comune di Pescara, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Paola Di M, con domicilio eletto presso l’Avv. Quirino D’Angelo in Roma, Via Paolo Emilio, n. 34;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00073/2009, resa tra le parti, concernente l’adeguamento degli impianti ai limiti di emissione dei campi elettromagnetici


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi, per l’appellante Nuova Radio s.p.a., l’Avv. Corea su delega dell’Avv. Rossignoli e, per il Comune appellato, l’Avv. Matassa su delega dell’Avv. Di M;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierna appellante, Il Sole 24 Ore s.p.a., incorporante per fusione (doc. 1 allegato alla domanda di fissazione dell’udienza) Nuova Radio s.p.a., titolare dell’impresa di radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale denominata “Radio 24” ed esercente, da numerosi anni, l’impianto di radiodiffusione sonora ubicato nel Comune di Pescara, località San Silvestro, contesta la legittimità dell’ordinanza n. 239, emessa il 21.3.2008 dal Comune di Pescara che, in dichiarata applicazione dell’art. 54, comma 4, del d. lgs. 267/2000, ha diffidato la società dal continuare l’esercizio delle trasmissioni in condizioni di superamento dei valori di attenzione rilevate nelle postazioni e le ha intimato di adeguare i propri impianti per ricondurre i valori dei campi elettromagnetici all’interno delle previsioni del d.P.C.M. dell’8.7.2003, anche per quanto riguarda il rispetto dei limiti relativi al concorso delle emissioni, secondo i valori calcolati dall’ARTA – Abruzzo – Dipartimento Provinciale di Pescara.

2. La ricorrente ha in prime cure articolato tre distinti motivi di censura, deducendo rispettivamente che:

1) l’ordinanza impugnata sarebbe viziata per violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. 241/1990, in quanto con la stessa sarebbe stata disposta la riduzione a conformità dei campi elettromagnetici basandosi su misure effettuate senza contraddittorio con la ricorrente;

2) la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1, comma 6, lett. a), della l. 249/1997, la violazione del d.P.C.M. 8.7.2003, la violazione e/o falsa applicazione del d.l. 5/2001, convertito con modificazioni in l. 66/2001, l’incompetenza e il difetto di motivazione, per l’incompetenza del Sindaco ad emettere provvedimenti, come quello impugnato, in questa materia, anche nella forma dell’ordinanza contingibile ed urgente;

3) il difetto di presupposto, in quanto l’ordinanza sarebbe stata emanata sul presupposto che l’impianto della ricorrente supererebbe i limiti di esposizione di cui al d.P.C.M. 8.7.2003, mentre tale impianto non supererebbe tali limiti;

4) l’illegittimità della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Pescara n. 120 del 23.7.2007, poiché il tavolo tecnico con essa istituito non prevedrebbe la partecipazione delle imprese radiotelevisive come la ricorrente.

3. Si è costituito nel primo grado di giudizio il Comune di Pescara, chiedendo la reiezione del ricorso avversario.

4. Il T.A.R. Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con la sentenza n. 73 dell’11.2.2009, ha respinto il ricorso.

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’impresa interessata, lamentandone l’erroneità, e ne ha chiesto la riforma, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

6. Si è costituito il Comune di Pescara, chiedendo la reiezione dell’appello avversario.

7. Nella pubblica udienza del 16.4.2015 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

8. L’appello è fondato e va accolto non diversamente, del resto, da quanto ha già stabilito questo stesso Consiglio nella sentenza n. 1519 del 20.3.2015 per caso analogo.

8.1. Il primo giudice ha inteso negare al provvedimento amministrativo, impugnato in primo grado, la natura di ordinanza contingibile ed urgente, affermando che « il provvedimento sindacale impugnato, l’ordine di adeguamento ai limiti di attenzione sulla base degli accertamenti dell’ARTA, è un provvedimento assunto dal Comune sulla base dei suoi poteri di vigilanza, come sopra enunciati, e non può essere qualificato come ordinanza contingibile ed urgente » (pp.

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