Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-07-19, n. 202406557

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-07-19, n. 202406557
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406557
Data del deposito : 19 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2024

N. 06557/2024REG.PROV.COLL.

N. 02131/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2131 del 2022, proposto da Staggiano Cave s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro Gustinucci, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;



contro

il Ministero della cultura - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Toscana (Sezione terza) n. 1100/2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;

Viste le memorie dell’appellante;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;

Udito nell’udienza pubblica del 30 maggio 2024 l’avv. Antonio Maria Di Leva, in sostituzione dell’avv. Pietro Gustinucci, per la parte appellante; nessuno presente per la parte pubblica;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Oggetto del ricorso proposto in prime cure dalla ON ZI s.r.l. – e della domanda caducatoria ivi veicolata – era il provvedimento n. 11649 del 18 luglio 2013, con il quale la Direzione regionale per i beni culturali della Toscana comunicava il mancato accoglimento dell’istanza di rinnovo del procedimento di vincolo ex d.m. 23 marzo 1999 (art. 128, comma 3, d. lgs. n. 42 del 2004) del complesso immobiliare « Podere di Staggiano » e « Strada vicinale detta di Staggiano » per la parte ivi indicata.

1.1.- Detto provvedimento evidenziava, tra l’altro, che:

- l’istruttoria avrebbe fatto emergere elementi di inammissibilità e di infondatezza della richiesta di rinnovazione presentata dalla ON ZI s.r.l.;

- la rinnovazione, ai sensi dell’art. 128 cit., non costituirebbe un potere di autotutela (annullamento d'ufficio per motivi di legittimità, o revoca per ragioni di merito), non potrebbe tradursi in un nuovo giudizio sul vincolo già apposto e non impugnato, né potrebbe concretarsi in un mezzo di elusione dei termini di impugnativa dell’atto di vincolo oggetto di rinnovazione;

- la condizione di degrado e i dissesti dell’immobile interessato, peraltro (asseritamente) dovuti anche all’incuria della proprietà e alla violazione degli specifici obblighi conservativi su di essa incombenti, si sarebbero palesati del tutto ininfluenti agli effetti dell’art. 128 cit.;

- i presunti « elementi di assoluta novità » sarebbero stati già conosciuti e valutati o non attendibili o ininfluenti, e non corrisponderebbero né in premessa, né nelle conclusioni finali, allo stato e alla storia dei luoghi, né contraddirebbero – anzi rafforzerebbero – quanto asserito nel testo del citato d.m. 23 marzo 1999, atteso che le relazioni e le osservazioni presentate nel corso del procedimento in oggetto avrebbero ripetuto, in modo più o meno esteso, analoghe osservazioni già avanzate dagli interessati al MiBAC a partire dalla fase istruttoria del vincolo e altrettante volte rigettate nei diversi pareri negativi.

1.2.- Il corredo motivazionale del provvedimento concludeva nel senso che:

a) « nella fattispecie non sussistono i presupposti di cui all'art. 128 del d.lgs. n. 42 del 2004, posto che non sono emersi né significativi elementi di fatto sopravvenuti, né elementi precedentemente non conosciuti o non valutati all'atto dell'apposizione del vincolo con il richiamato provvedimento del 1999 »;

b) « non sussistono i presupposti di cui all'art. 128, mentre perdurano a tutt’oggi i medesimi presupposti che generarono l’azione vincolistica ».

2.1.- La ricorrente lamentava la mancata considerazione dei presupposti per l’eliminazione del vincolo sull’area, la violazione della regola di proporzionalità e il difetto di istruttoria, essendosi, in tesi, l’Amministrazione limitata a confermare la precedente valutazione di rilievo storico.

2.2.- L’iter argomentativo della decisione di rigetto del T.a.r. si concentrava, in sintesi, intorno alle seguenti affermazioni:

- la Soprintendenza, « con la nota n.6996 del 9 maggio 2013, ha avuto modo di precisare che “le osservazioni poste dalla Società circa l'insussistenza di frequentazione antica non portano elementi nuovi alla questione, in quanto nella relazione allegata al provvedimento di vincolo, alla quale tra l'altro, questa Soprintendenza non aveva, a suo tempo, fornito alcun contributo, non si fa alcun riferimento ad insediamenti antichi puntuali e localizzati nel sito del complesso immobiliare del Podere Staggiano, ma solo un richiamo generico alla frequentazione antropica della più ampia zona in cui ricade il Podere medesimo. Si evidenzia, inoltre, che, se è vero che nelle particelle sottoposte a tutela non risultano ad oggi prove certe dell'interesse archeologico, comunque la più ampia zona circostante al complesso immobiliare ed al viale presenta labili segni di antropizzazione antica di età romana, come richiamato nella parte introduttiva della relazione scientifica allegata al provvedimento di vincolo, con l'esclusivo scopo di inquadrare il Podere nella storia del territorio »;

- « con la nota del 29 gennaio 2013 la Soprintendenza aveva dato riscontro alle osservazioni della società ricorrente, evidenziando come gli elementi dedotti a supporto dell’istanza ex art. 128 del d.lgs. 42/2004, erano stati, comunque, valutati in sede di apposizione del vincolo, ritenendo opportuno (in questo senso è la nota del 13 febbraio 2013) “che il vincolo monumentale attualmente gravante venga mantenuto al fine di non pregiudicare in via definitiva quanto rimane del bene in parola” »;

- « sempre la Soprintendenza, nel confutare le osservazioni […], aveva evidenziato, che gli elementi addotti dalla ricorrente, per dimostrare l’inesistenza di insediamenti più antichi, non avevano carattere di scientificità, in quanto non condotti da personale in possesso di adeguati profili professionali e che, ancora, “anche se per il complesso immobiliare e per il viale costituito dal podere Staggiano non esistono ad oggi prove certe dell’interesse archeologico… sicuramente la più ampia zona circostante al complesso immobiliare e al viale ha segni di

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