Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-03-07, n. 201901587
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Pubblicato il 07/03/2019
N. 01587/2019REG.PROV.COLL.
N. 06694/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6694 del 2017, proposto da
C V, rappresentata e difesa dall'avvocato F S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Grazioli Lante 70;
contro
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Scuola Nazionale di Cinema, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
G B, C D A, N I, E M, S T, A Z non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 2377/2017, resa tra le parti, concernente annullamento determinazione commissione di concorso
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Scuola Nazionale di Cinema;
Visti gli 84FC045988A" data-article-version-id="57caaebe-e509-5495-93cf-d1294e9bf17a::LRD8A2136D284FC045988A::2010-07-07" href="/norms/codes/itatexti9fkbifolgczza/articles/itaartl38qwviqcwic5b1?version=57caaebe-e509-5495-93cf-d1294e9bf17a::LRD8A2136D284FC045988A::2010-07-07">artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2019 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Daniele Sterrantino per delega dell'avv. F S e Paola De Nuntis dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2019 la ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso avendo seppur tardivamente l’amministrazione dato esecuzione alla sentenza Cons. Stato, sez. VI n. 2377/2017.
Nulla opponendo l’amministrazione resistente, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di condanna ex artt. 96 c.p.c. e 26, comma 2, c.p.a.
Le spese della presente fase di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza cd. virtuale.