Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-05-21, n. 201903241

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-05-21, n. 201903241
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201903241
Data del deposito : 21 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/05/2019

N. 03241/2019REG.PROV.COLL.

N. 06040/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6040 del 2008, proposto da:
Comune di Norcia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P G F in Roma, via Cola di Rienzo, 180;

contro

O F, rappresentato e difeso dagli avvocati M M e D E, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S R in Roma, piazza Barberini, 12, nonchè nel domicilio eletto dall’avvocato M M presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA n. 00116/2008, resa tra le parti, concernente la determinazione del conguaglio e degli oneri concessori per condono edilizio.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di O F;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2018 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Corbyons su delega di Rampini Mario, Gigli su delega di Mariani Marco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Il Comune di Norcia ha interposto appello nei confronti della sentenza 3 aprile 2008, n. 116 del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, che ha accolto il ricorso del sig. O F avverso il provvedimento comunale in data 4 giugno 2007 con il quale sono state determinate le somme dovute a titolo di conguaglio dell’oblazione per il condono edilizio di cui agli artt. 31 e ss. della legge n. 47 del 1985 (nella misura di euro 8.065,90) e degli oneri di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 10 del 1977 (per euro 4.567,59), condizionandosi il rilascio della concessione in sanatoria alla previa acquisizione del parere dell’ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Il sig. O ha presentato in data 30 settembre 1986 istanza di condono edilizio per un immobile abusivamente ( id est , in assenza di concessione edilizia) realizzato in Norcia, zona industriale;
su tale istanza è intervenuta la determinazione dirigenziale gravata.

Con il ricorso in primo grado è stato impugnato il suddetto provvedimento chiedendosi altresì l’accertamento del silenzio asseritamente formatosi ai sensi dell’art. 35, comma 18, della legge n. 47 del 1985, nonché dell’intervenuta prescrizione degli importi richiesti.

2. - La sentenza appellata ha accolto il ricorso nell’assunto dell’intervenuta formazione del silenzio assenso per il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda di condono e ritenendo al contempo maturata la decadenza ad esigere il conguaglio dell’oblazione per essere decorso anche il maggiore termine di trentasei mesi ai sensi dello stesso art. 35, comma 18, della legge n. 47 del 1985, nonché il termine prescrizionale ordinario decennale di cui all’art. 2946 Cod. civ. Ha altresì aggiunto la sentenza che il parere dell’Ente Parco non era necessario atteso che il vincolo di zona è stato apposto nel 1993, e dunque successivamente alla formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono.

3.- Con il presente gravame il Comune di Norcia ha dedotto l’erroneità della sentenza che ha ritenuto formato il silenzio assenso per il decorso del termine biennale dalla presentazione dell’istanza di condono, risalente al 30 settembre 1986, con successiva istanza di accatastamento nel 1987 dell’immobile abusivo, mentre l’art. 35, comma 18, della legge n. 47 del 1985 ricollega la formazione del silenzio assenso anche al pagamento di tutte le somme dovute a titolo di conguaglio ed alla presentazione della documentazione tecnica. A tale riguardo risulterebbe che il sig. O ancora alla data del 27 settembre 1998 non aveva provveduto al versamento dell’intero importo autoliquidato ed aveva presentato all’UTE la sola domanda di accatastamento, mentre l’art. 35, comma 18, della legge n. 47 del 1985 considera necessaria la presentazione anche della documentazione necessaria all’accatastamento, avvenuta solamente nel 1998;
deve altresì ritenersi che il regime vincolistico derivante dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini sia stato introdotto in data antecedente (3 febbraio 1990) alla formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono del sig. O, con il logico corollario che per il perfezionamento del procedimento di sanatoria occorreva anche il parere dell’Ente Parco, di cui all’art. 32 della legge n. 47 del 1985.

4. - Si è costituito in resistenza il sig. O F chiedendo la reiezione dell’appello.

5. - All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- Il primo motivo di appello censura la sentenza di prime cure per avere ritenuto formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 35, comma 18, della legge n. 47 del 1985 in ragione del decorso del termine biennale dalla presentazione dell’istanza di condono, e della presentazione della domanda di accatastamento, senza tenere peraltro in considerazione che la norma suindicata richiede anche il pagamento dell’importo dovuto a titolo di conguaglio, e la completezza della documentazione.

Il motivo è fondato.

L’art. 35, comma 18, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante “norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive”, dispone che « decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l’eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti ».

La giurisprudenza, muovendo anche dalla considerazione che l’art. 35, ai commi 1 e 3, prevede che la domanda di concessione edilizia sia corredata dalla prova dell’eseguito versamento dell’oblazione e che alla stessa siano allegati i documenti specificamente indicati, ha condivisibilmente affermato che il silenzio assenso può formarsi solamente in presenza di tutti i presupposti previsti dalla norma. Conseguentemente, il decorso dei termini fissati dall’art. 35, comma 18, presuppone in ogni caso la completezza della domanda di sanatoria, accompagnata dall’integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione (in termini Cons. Stato, VI, 6 febbraio 2018, n. 753).

Nell fattispecie controversa, seppure risulta documentato il pagamento, da parte del sig. O, della seconda e terza rata dell’oblazione autoliquidata rispettivamente il 26 gennaio ed il 26 marzo 1987, non può ritenersi sufficiente, ai fini della formazione del silenzio assenso, la presentazione della domanda di accatastamento all’UTE, occorrendo che la stessa sia accompagnata dalla documentazione necessaria all’accatastamento stesso;
in tale caso è incontestato che il sig. O è stato destinatario di una richiesta di integrazione documentale nel luglio 1993, ottemperata nel 1998.

Va aggiunto che la documentazione da allegare alla domanda di concessione in sanatoria, enucleata dall’art. 35, comma 3, della legge n. 47 del 1985, risulta fornita dal sig. O solamente nel luglio del 1998.

Tutto ciò sta a significare che la istanza di condono presentata il 30 settembre 1986 è consistita nella mera compilazione del modulo di domanda prestampato, senza la documentazione e certificazione prescritte dalla legge ai fini del decorso del termine per la formazione del silenzio assenso, che, pertanto, non può ritenersi maturato allo scadere dei ventiquattro mesi decorrenti dal 30 settembre 1986.

2. - E’ conseguenzialmente fondato anche il secondo motivo di gravame che critica la statuizione secondo cui non occorreva il parere favorevole dell’Ente Parco sul procedimento di condono nell’assunto che il vincolo sia sopravvenuto alla formazione del silenzio assenso.

Ed invero la sentenza colloca il regime vincolistico a fare tempo dall’istituzione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, avvenuta con d.P.R. 6 agosto 1993, nel cui perimetro rientra l’immobile oggetto di condono.

Occorre considerare che, alla stregua di quanto esposto, anche considerando tale parametro temporale, il procedimento di condono si è sviluppato nella vigenza del vincolo paesaggistico. Ma, a bene considerare, l’art. 1 del d.P.R. 6 agosto 1993, al comma 7, fa rinvio, sino all’approvazione del regolamento del Parco, alle misure di salvaguardia previste dal decreto del Ministro dell’Ambiente in data 3 febbraio 1990, e dunque deve ritenersi che già a tale data fosse vigente il regime vincolistico, circostanza che rende ancora più evidente l’assoggettamento allo stesso del procedimento di condono attivato dall’odierno appellato. Ciò anche alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la disposizione dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985 in tema di condono edilizio, nel prevedere la necessità del parere dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ai fini del rilascio delle concessioni in sanatoria, non reca alcuna deroga ai principi generali e pertanto deve interpretarsi nel senso che l’obbligo di pronuncia dell’Autorità preposta al vincolo sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca in cui il vincolo medesimo sia stato introdotto, occorrendo valutare l’attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti realizzati abusivamente (Cons. Stato, Ad. plen., 22 luglio 1999, n. 20).

Ne deriva che l’introduzione del vincolo derivante dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini comportava la necessità del parere di cui all’art. 32 della legge n. 47 del 1985, precludendo la formazione del silenzio assenso.

3. - Anche il terzo motivo di appello, con cui si censura la statuizione di primo grado sulla prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento delle somme dovute a conguaglio, è fondato.

Infatti il computo dell’oblazione e degli oneri di urbanizzazione presuppone la conoscenza della documentazione prescritta dall’art. 35, comma 3, della legge n. 47 del 1985, documentazione che è stata prodotta dal sig. O nel luglio del 1998. Pertanto solo da tale momento è cominciato a decorrere il termine prescrizionale decennale, mentre quello di trentasei mesi previsto dall’art. 35, comma 18, della legge n. 47 del 1985 presuppone l’intervenuta formazione del silenzio assenso, nella fattispecie preclusa dalla mancanza del parere dell’Ente Parco. Deve dunque ritenersi non prescritta la pretesa azionata con il provvedimento comunale in data 4 giugno 2007, oggetto del ricorso di primo grado.

4. - In conclusione, alla stregua di quanto disposto, l’appello va accolto, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.

La peculiarità della controversia integra le ragioni prescritte dalla legge per la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

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