Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-09-13, n. 201204858

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-09-13, n. 201204858
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201204858
Data del deposito : 13 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01201/2008 REG.RIC.

N. 04858/2012REG.PROV.COLL.

N. 01201/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2008, proposto da:
LI IA IG, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Avolio, Vittoria Luciano, con domicilio eletto presso Segreteria della VI Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;



contro

IA ST, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Martino, Arcangelo Guzzo, con domicilio eletto presso Arcangelo Guzzo in Roma, via Antonio Gramsci 9;
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Magnifico Rettore dell'Universita' degli Studi di Perugia;



nei confronti di

Università degli Studi di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; CU CO, rappresentato e difeso dagli avv. Nicoletta Baleani, Giovanni Tarantini, con domicilio eletto presso Umberto LL in Roma, via G.B. Morgagni 2/A;



e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Università degli Studi di Pavia, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Codacci Pisanelli, Ambrogio Robecchi Majnardi, con domicilio eletto presso Alfredo Codacci Pisanelli in Roma, via Claudio Monteverdi, 20;
ad opponendum :
BO AU, rappresentato e difeso dall'avv. CO Adavastro, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA n. 01036/2007, resa tra le parti, concernente CONCORSO UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato Avolio, Martino, l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli, l’avvocato Martino, l’avvocato Robecchi Majnardi, l’avvocato LL per delega dell'avv.to Tarantini e l’avvocato Adavastro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l’appello proposto dal professore IA IG LI per ottenere la riforma della sentenza di estremi indicati in epigrafe pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria.

2. La sentenza appellata, accogliendo in parte il ricorso proposto dal professor ST IA, ha disposto l’annullamento gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Perugia, SSD MED/38, Pediatria Generale e Specialsit ica, procedura all’esito della quale sono risultati idonei i professori CO CU e IA IG LI.

3. La sentenza appellata ha ritenuto fondati due motivi del ricorso di primo grado.

3.1. Innanzitutto, ha ritenuto fondato il motivo con cui si denunciavano profili di eccesso di potere e violazione di legge per avere la Commissione posto in essere, dopo i giudizi individuali e collegiali, un’ulteriore ed atipica “discussione collegiale finale”, in esito alla quale i giudizi collegiali sono stati immotivamente modificati a vantaggio del professore LI, così da giustificare la sua prevalenza in sede comparativa sul professore IA.

Il Tribunale amministrativo regionale, in particolare, dopo aver ricordato che, in base all’art. 4 d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, la commissione deve giungere all’individuazione dei candidati idonei attraverso una sequenza procedimentale che si articola nei giudizi individuali e nei giudizi collegiali espressi da ciascun candidato e nella valutazione comparativa, ha precisato che la presenza di una fase di discussione collegiale ulteriore non sia di per sé viziante, in quanto, in linea di principio, nulla impedisce che la Commissione operi un approfondimento o addirittura un riesame delle precedenti valutazioni, purché vengano addotti motivi validi per operare in questo senso.

Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale amministrativo regionale ha censurato l’operato della Commissione sotto il profilo del difetto di motivazione, evidenziando come la stessa Commissione non abbia esternato alcuna ragione per giustificare la scelta di procedere ad un’ulteriore fase di discussione collegiale.

Invero, stante l’oggettiva confrontabilità già raggiunta dai giudizi collegiali nella precedente fase, l’ulteriore discussione collegiale finale finisce, a giudizio del Tribunale amministrativo, col presentarsi come una ripetizione modificativa della valutazione, non prevista dalla legge e non giustificata. Il che, prosegue la sentenza, configura eccesso di potere e, rovesciando la sequenza logica della valutazione prevista dalla legge, vulnera il principio di imparzialità.

Il giudice ha precisato che tale censura investe solo la modifica della valutazione operata nei confronti dei professori IA e LI, lasciando intatta la valutazione del professore CU, che appariva la migliore alla luce del verbale n. 6, e tale è rimasta anche dopo la discussione finale.

3.2. La sentenza appellata ha, inoltre, ritenuto fondato il motivo di ricorso con cui il professor IA lamentava un’erronea valutazione da parte della commissione dell’esperienza di attività assistenziale svolta dal professor LI.

Tale valutazione sarebbe, infatti, stata condizionata dalle dichiarazioni (relative all’attività svolta presso la Clinica Pediatrica dell’Univeristà di Pavia e presso l’IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia) rese dal professor LI sotto forma di autocertificazione nella domanda di partecipazione al concorso e rivelatesi poi non del tutto corrispondenti all’attività assistenziale effettivamente svolta.

3.3. Il Tribunale amministrativo ha, invece respinto gli altri motivi del ricorso principale, con i quali si contestava: 1) l’obbligo di astensione del professor IN per la sussistenza di cause di incompatibilità nei confronti del professore LI derivanti da rapporti di contiguità e di cointeresse economico; 2) la violazione dei criteri di valutazione dell’attività scientifica dei candidati dettati dall’art. 4 del d.P.R. n. 117 del 2000.

3.4. Il Tribunale amministrativo ha poi dichiarato irricevibile per tardività il ricorso incidentale proposto dal professor LI diretto a contestare profili di non veridicità del curriculum del professor IA.

3.5. Sulla base di tali considerazioni la sentenza oggi impugnata ha, quindi, annullato gli atti della procedura concorsuale limitatamente alle parti concernenti le valutazioni operate dalla Commissione nei confronti del professor IA e del professor LI (ferme restando quindi le valutazioni concernenti il professor CU), disponendo l’obbligo per l’Amministrazione di rinnovare la procedura comparativa con una commissione diversamente composta.

4. Per ottenere la riforma di tale sentenza ha proposto appello principale il professor LI.

Nell’atto di appello, dopo aver svolto censure tese a dimostrare la piena legittimità della procedura comparativa, il LI ha proposto, in via subordinata, un motivo diretto a mettere in discussione la posizione del CU,

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