Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-01-23, n. 201200262
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N. 00262/2012REG.PROV.COLL.
N. 00310/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2011, proposto da:
Ditta Gielle di L G, rappresentata e difesa dall'avv. A L, con domicilio eletto presso A. Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv.R M P, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna N. 27;
nei confronti di
Sice Srl in avvalimento con Cepi Taas Srl, rappresentata e difesa dagli avv. F L, G N, con domicilio eletto presso F L in Roma, via di Val Fiorita N.90;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 28903/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA MANUTENTIVA DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DI CUI SONO DOTATI ALCUNI EDIFICI DELLA REGIONE LAZIO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Sice Srl in avvalimento con Cepi Taas Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2011 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Lillo, Privitera dell'Avvocatura della Regione Lazio e Lilli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Regione Lazio ha indetto procedura di evidenza pubblica aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza manutentiva degli impianti e delle attrezzature antincendio di cui sono dotati alcuni edifici della Regione Lazio.
La gara è stata aggiudicata alla Sice S.r.l. in avvalimento con la Cepi Taas s.r.l., mentre si è graduata seconda la ditta Gielle di L G.
Quest’ultima ha proposto ricorso al TAR del Lazio per l’annullamento della predetta aggiudicazione.
Nel corso del giudizio veniva espletata consulenza tecnica d’ufficio atta a verificare, secondo i criteri dettati dalla normativa in materia di appalti, “l’esatto importo dei servizi riconducibili alla prescrizione di cui al bando di gara effettuati dalla Sice srl in avvalimento con la Cepi Tass srl, con lo stralcio di eventuali fatture riconducibili, come sostenuto daIla ricorrente, a fatture per attività riferibili ad altre diverse attività di lavori e forniture di impianti elettrici’’.
All’esito del deposito della relazione peritale e delle memorie difensive di merito delle parti, alla udienza del 10/6/10, il giudizio era trattenuto in decisione.
Con sentenza n. 28903 del 10/6-28/6/10 il TAR del Lazio, Sezione Prima Ter,. Ha respinto il ricorso con compensazione delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza la ditta Gielle ha interposto l’odierno appello, chiedendone l’integrale riforma.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio intimata, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
Si è altresì costituita la contro interessata società SICE, chiedendo parimenti la reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 21 Ottobre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo l’appellante censura la gravata sentenza del TAR Lazio per avere, a suo dire, omesso ogni considerazione sulla contraddittorietà e sugli errori gravi insiti nella relazione di consulenza tecnica, nonché per aver acriticamente recepito le relative conclusioni e per aver omesso ogni considerazione sulla consumata violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
1.1. La doglianza non ha pregio.
Ed invero, come risulta dagli atti di causa:
- il TAR ha ritenuto di dover procedere alla nomina di un consulente tecnico (nella persona del dott.. P N, Professore incaricato dell’Università La Sapienza di Roma), al quale ha affidato una verificazione, in contraddittorio tra le parti, intesa alla rideterminazione secondo i criteri dettati dalla normativa in materia di appalti, dell’esatto importo dei servizi relativi a impianti ed attrezzature antincendio riconducibili alla prescrizione in materia dì requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria di cui al bando di gara, effettuati dalla SICE Srl in avvalimento con la Cepi Tass S.r.l., con lo stralcio di eventuali fatture riconducibili ad altre diverse attività, quali lavori e forniture di impianti antincendio;
- in data 6/4/2010, il consulente tecnico ha quindi convocato la parti per procedere, in contraddittorio, alla disposta verificazione;
- in data 20 aprile 2010 il consulente ha poi depositato la relazione peritale, dalla quale risulta che sono da escludere,ai fini della dimostrazione del fatturato richiesto dal bando, i lavori di ampliamento e nuove realizzazioni di impianti non strettamente connessi alla funzionalità degli impianti esistenti e le forniture e/o forniture ed installazioni avulse dalla gestione del servizio di manutenzione;
- il consulente ha concluso che sono da intendersi ammissibili ai fini della dimostrazione del fatturato richiesto dal bando:
- gli interventi di ripristino, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, intesi come riparazione e/o sostituzione degli impianti ed attrezzature antincendio oggetto di manutenzione, cosi come descritti all’art. 1 del Capitolato.
- la fornitura e posa in opera di materiali necessari per assicurare sia l’efficienza antincendio e sia la corretta funzionalità degli impianti e dei componenti di impianto oggetto di manutenzione.
- sulla base delle suddette considerazioni, il CTU ha quindi accertato che gli importi riconosciuti ammontano a € 1.147.487,18 e, conseguentemente, l’aggiudicataria risulta possedere il requisito di capacità economica e finanziaria richiesto dal bando.
1.2 Tanto premesso, i profili di censura dedotti si appalesano privi di fondamento.
In primo luogo, infatti, non si è consumata alcuna violazione del principio del contraddittorio, contrariamente a quanto assunto dall’appellante, atteso che il C.T.U. ha regolarmente convocato le parti il giorno 6 aprile 2010, per procedere in contraddittorio alla disposta verificazione.
Ed in sede di accesso, peraltro, erano presenti sia il legale che il consulente tecnico della Gielle, come precisato dall’amministrazione regionale e non contestato dall’appellante.
Né, nella specie, era obbligatoria la preventiva trasmissione ad opera del C.T.U dello schema di relazione alle parti in causa, trattandosi di attività di verificazione e non di consulenza tecnica d’ufficio, svolta peraltro prima dell’entrata in vigore dell’invocato cod. proc. amm.
In secondo luogo, diversamente da quanto dedotto, il TAR non ha recepito acriticamente le conclusioni del C.T.U.
La Gielle, infatti, in data 5 giugno 2010 ha depositato una specifica memoria contestando le conclusioni del C.T.U. su cui il TAR si è espressamente pronunciato ritenendo che non avessero alcun pregio.
E la pronuncia, sul punto, è da condividere.
Infatti, per dimostrare il possesso del requisito di qualificazione in questione, le ditte