Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-08-04, n. 201005205
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N. 05205/2010 REG.DEC.
N. 09115/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 9115 del 2002, proposto da:
D G D, rappresentato e difeso prima dall’avv. M L e poi dagli avv.ti G G e A N, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Canonico in Roma, via Po, 2;
contro
Regione Calabria - Assessorato al Personale, in persona del legale rappresentante pro tempore,non costituita;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 00893/2002, resa tra le parti, concernente differenze retributive;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2010 il Cons. Aniello Cerreto. Nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR Calabria ha respinto il ricorso proposto dal sig. De Giacomo nei confronti della regione Calabria per ottenere per il triennio 1983-85 il trattamento economico spettante al personale di ruolo di pari qualifica per il servizio svolto in qualità di addetto alla formazione professionale prima dell’inquadramento in ruolo con effetto dall’8 agosto 1986.
In particolare il TAR, considerato che l’inquadramento in ruolo era intervenuto sulla base dell’art. 48 L.R. 19 aprile 1985 n. 18, ha ritenuto che la decorrenza del relativo trattamento economico non poteva che avere effetto dalla nomina in ruolo, senza alcun rilievo per il servizio pre-ruolo.
2.Avverso detta sentenza ha proposto appello il ricorrente originario, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 48 L.R. n.18/1985 e conseguentemente della L.R.n.34/1984.
Ha quindi precisato che la Regione Calabria con delibera n. 3744/1998 aveva deciso di estendere al personale addetto alla formazione professionale per il periodo pre-ruolo lo stesso trattamento del personale di ruolo, ma senza riconoscere sulla somma dovuta interessi e rivalutazione.
3.Con memoria conclusiva, l’interessato ha ulteriormente illustrato lo sviluppo della vicenda facendo presente
- che nonostante l’adozione della delibera n.3744/1998 non veniva poi corrisposta alcuna somma al personale della formazione professionale, e quindi con decreto n.1504/2000 veniva assegnato a tale personale un credito pro-capite di circa dieci milioni di lire, oltre interessi e rivalutazione, ma il versamento della relativa somma veniva condizionato alla sottoscrizione di una liberatoria con certificazione da parte del TAR attestante l’insussistenza di pendenze giudiziarie;
- che non aveva accettato l’accordo bonario proposto dalla Regione e nel frattempo era intervenuta la decisione Consiglio di Stato n.4293/2003 che aveva riconosciuto a 14 dipendenti le richieste differenze retributive.
All’udienza del 27 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4.L’appello è infondato.
4.1.La richiesta dell’interessato , che è stato inquadrato nel ruolo del personale della formazione professionale della regione Calabria con decorrenza 8 agosto 1986 sulla base dell’art. 48 L.R. 19 aprile 1985 n.18, è rivolta a conseguire il trattamento economico spettante al personale di ruolo di corrispondente qualifica per l’attività lavorativa di istruttore svolta come dipendente non di ruolo per il periodo 1983-85.
La pretesa si fonda essenzialmente sull’art. 14 della L.R. 22 novembre 1984 n. 34, nella parte in cui (comma 2 lett. c) prevede che “al personale assunto ai sensi del presente articolo compete il trattamento economico spettante al personale di ruolo di corrispondente qualifica..”
4.2.Contraiamente a quanto sostenuto dall’appellante, la disposizione invocata si applica al personale assunto ai sensi dell’articolo stesso e cioè per assunzioni di carattere eccezionale e per un periodo non superiore a 90 giorni nell’anno, con nullità di diritto per i rapporti di impiego di durata superiore (V. la decisione della Sezione 10 ottobre 2006 n.6041), mentre nel caso in esame l’istante ha intrattenuto un rapporto di lavoro continuativo nel triennio 1983-85 in qualità di istruttore addetto alla formazione professionale.
D’altra parte, nella stessa legge regionale n.34/1984 è contenuta una specifica disposizione (art.52) che rinvia ad un successivo accordo la determinazione del trattamento economico dovuto al personale docente dei corsi di formazione professionale, che conferma la non applicabilità del menzionato art.14 alla categoria di personale cui appartiene la ricorrente.
Inoltre, l’art. 48 L.R. n.18/1985, che ha consentito l’immissione in ruolo dell’istante, ha espressamente stabilito che il relativo trattamento economico spettava dalla data del decreto di nomina.
4.3.La pretesa del ricorrente non trova fondamento neppure nello sviluppo della vicenda.
Con la delibera G. R. n.3744/1998 non è stato riconosciuto al personale della formazione professionale non di ruolo il trattamento economico del personale di ruolo di pari qualifica, ma è stato solo dato mandato all’Assessore al personale di porre in esse una procedura conciliativa delle vertenze in atto;procedura conciliativa che poi è stata condizionata con decreto dirigenziale n.7371 alla sottoscrizione di una liberatoria da parte del lavoratore con certificazione TAR attestante l’insussistenza di pendenze giudiziarie, ma l’interessato non ha aderito a detta conciliazione.
La citazione nella memoria conclusiva della decisione di questo Consiglio n.4293/2003 che avrebbe riconosciuto a 14 dipendenti le richieste differenze retributive risulta erronea.
5. Per quanto considerato, l’appello deve essere respinto.
Non occorre pronuncia sulle spese, non essendosi costituita in giudizio la regione Calabria.