Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-03-03, n. 202501764
Sentenza
3 maggio 2024
Decreto cautelare
23 settembre 2024
Ordinanza collegiale
4 marzo 2024
Rigetto
Sentenza
3 marzo 2025
Ordinanza cautelare
11 ottobre 2024
Ordinanza collegiale
4 marzo 2024
Sentenza
3 maggio 2024
Decreto cautelare
23 settembre 2024
Ordinanza cautelare
11 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza
3 marzo 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 03/03/2025
N. 01764/2025REG.PROV.COLL.
N. 07036/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7036 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, nella sua qualità di genitore unico affidatario e caregiver del figlio minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Antolino e Paola Flammia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Gatto, con domicilio eletto presso lo studio IA SI in Roma, viale delle Milizie, n.34;
l’ATS della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, n. 1618/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e dell’ATS della Città Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti come da verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’ATS della Città Metropolitana di Milano, con il provvedimento del 5 giugno 2023, notificato ai ricorrenti a mezzo pec , ha respinto l’istanza del signor -OMISSIS-, in qualità di caregiver del figlio minore -OMISSIS-, affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3; portante, detta istanza, oltre al ripristino del beneficio, in ragione della necessità del giovane di sottoporsi a trattamenti programmati e prolungati fuori regione, la richiesta di prosecuzione della fruizione del beneficio, in quanto residente in Lombardia, della misura B1 (istituita, con delibera di Giunta Regionale n. -OMISSIS-/2016), rinnovata annualmente e consecutivamente con successive delibere.
1.1. Tale beneficio economico era stato concesso al signor -OMISSIS-, in detta qualità di caregiver dal 2017, rinnovato come detto anche negli anni successivi fino al 2022; anno in cui la Misura era stata sospesa perché, il signor -OMISSIS-, per poter proseguire – in maniera piena - la terapia ABA domiciliare al figlio, in precedenza iniziata a titolo privato, ha spostato il domicilio del figlio minore dalla Lombardia in Campania.
1.2. Con il provvedimento - oggetto del gravame avanti al primo giudice - l’ATS Milano ha respinto tanto la richiesta di deroga quanto quella di rinnovo del beneficio economico, confermandone la sospensione in atto, sul rilievo che: «per l’accesso alla Misura B1 , sono valide le indicazioni previste nella predetta delibera n. -OMISSIS-/2022, là dove si prevede che decorsi novanta giorni fuori Regione , la Misura viene sospesa fino al rientro a domicilio della persona con gravissima disabilità». Ed ancora: «la deroga prevista nel provvedimento deliberativo è applicabile nei soli casi in cui vi è una preventiva prescrizione del medico specialista di specifiche terapie prolungate e programmate da effettuarsi fuori Regione, con indicazione della necessità e della durata prevista». Conclude la delibera evidenziando infine che: “dalla certificazione agli atti non risulta alcuna certificazione clinica che indichi la specificità della sede di erogazione”.
1.3. Avverso tale provvedimento la parte appellante ha proposto ricorso introduttivo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, sostenendo che si sarebbe trattato di atti presupposti, nella parte in cui si prevedeva la sospensione della Misura B1 in caso di
allontanamento fuori regione per oltre 90 giorni; in ogni caso allegatamente contrari alla ratio essendi della legge n. 296/1990.
1.4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti veniva poi impugnata la nota regionale 4.5.2023, sul rilievo che, il trattamento A.B.A., sarebbe rientrato, in via esegetica, nei L.E.A, in base alle seguenti disposizioni normative e, precisamente, dell’artt. 1, comma 7, e 3 septies , commi 4 e 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, come avvalorato dalla stessa giurisprudenza