Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-12-12, n. 201807026
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Testo completo
Pubblicato il 12/12/2018
N. 07026/2018REG.PROV.COLL.
N. 03772/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 3772 del 2018, proposto da
Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonino Galletti in Roma, P.Le Don G. Minzoni, n. 9;
contro
Porto Turistico Riva di Traiano S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II bis , n. 12384/2017, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Porto Turistico Riva di Traiano S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2018 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati D O e, su delega dell'avv. Segatori, Cristiano Castrogiovanni.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. II bis , con la sentenza 15 dicembre 2017, n. 12384, ha accolto il ricorso proposto dalla Porto Turistico Riva di Traiano S.p.A. e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati (ordinanza sindacale n. 328 del 15 luglio 2017; delibere della Giunta comunale n. 102 del 15 giugno 2017, n. 302 e n. 303 del 18 ottobre 2012), nei limiti in cui il contenuto degli stessi incidevano negativamente sulla posizione giuridica della ricorrente, ossia nella parte in cui era stata modificata una zona a traffico limitato ed interessata un’area di cui la ricorrente era proprietaria, prevedendosi l’istituzione di “due stalli di sosta breve (…) a servizio degli autobus con più di nove posti compreso il conducente”.
Secondo il TAR, in sintesi:
- benché i provvedimenti gravati incidessero sulla posizione della ricorrente, essi non contenevano alcuna indicazione atta a dare conto che ai fini della loro adozione l’amministrazione avesse comunicato alla predetta ricorrente l’avvio del relativo procedimento ovvero che la stessa fosse stata comunque coinvolta in tal procedimento o ne fosse stata a conoscenza; né vi era indicazione delle eventuali ragioni che potessero giustificare l’esonero dal rispetto delle garanzie procedimentali;
- non erano ravvisabili elementi che potessero fondare l’operatività dell’art. 21- octies , comma 2, della L. n. 241 del 1990, non risultando dimostrato che il contenuto dispositivo dei provvedimenti gravati “non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
2. Il Comune di Civitavecchia ha contestato la correttezza di tale sentenza, chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
- nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, eseguita mediante invio dello stesso ad indirizzo PEC non estrapolato da elenco menzionato dall’art. 16- ter , comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179;
- irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso di primo grado - mancata o intempestiva impugnazione di atti presupposti;
- infondatezza nel merito del ricorso introduttivo del giudizio.
3. La soc. Porto Turistico Riva di Traiano S.p.A. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
All’udienza pubblica del 18 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato alla stregua delle osservazioni che seguono.
2. Con il primo motivo di gravame l’appellante deduce la nullità della notificazione del ricorso di primo grado, in quanto effettuata ad un indirizzo PEC estrapolato dall’IndicePA.
2.1. Al riguardo si deve rilevare in linea generale che dall’entrata in vigore (19 agosto 2014) dell’art.16- sexies del D.L. n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dall’art. 52 del D.L. 25 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si impone certamente nell’ambito della giurisdizione civile (e fatto salvo quanto disposto dall’art. 366 cod. proc. civ., per il giudizio di cassazione) alle parti la notificazione dei propri atti presso l’indirizzo PEC risultante dagli elenchi INI PEC di cui all’art. 6- bis del d.lgs. n. 82-2005 (Codice dell’amministrazione digitale) ovvero presso il ReGIndE, di cui al D.M. n. 44-2011, gestito dal Ministero della Giustizia, escludendosi che la notificazione possa avvenire presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, salvo nei casi di impossibilità a procedersi a mezzo PEC, per causa da addebitarsi al destinatario della notificazione e, in tal senso, la prescrizione dell’art. 16- sexies prescinde dalla stessa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ad opera del difensore, trovando applicazione direttamente in forza dell’indicazione normativa degli elenchi/registri da cui è dato attingere l’indirizzo PEC del difensore, stante l’obbligo in capo a quest’ultimo di comunicarlo al proprio ordine e dell’ordine di inserirlo sia nel registro INI PEC, che nel ReGIndE (cfr., in particolare, Cass. civ., sez. VI, 14 dicembre 2017, n.30139, ord., che richiama Cass. n.17048/2017).
La norma citata non solo depotenzia la portata dell’elezione di domicilio fisico, la cui eventuale inefficacia (ad es., per mutamento di indirizzo non comunicato) non consente pertanto la notificazione dell’atto in cancelleria ma sempre e necessariamente alla PEC del difensore domiciliatario (salvo l’impossibilità per causa al medesimo imputabile), ma al contempo svuota di efficacia prescrittiva anche l’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, posto che, stante l’obbligo di notificazione tramite PEC presso gli elenchi/registri normativamente indicati, può avere rilievo unicamente in caso di mancata notificazione via PEC per causa imputabile al destinatario della stessa, quale localizzazione dell’ufficio giudiziario presso il quale operare la notificazione in cancelleria.
2.2. Nel