Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-03-24, n. 201101770
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N. 01770/2011REG.PROV.COLL.
N. 02338/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2338 del 2000, proposto da:
T F e B B M, rappresentati e difesi dagli avv. R L e G F R, con domicilio eletto presso G F R in Roma, via Cosseria n. 5;
contro
Comune di Cuneo, rappresentato e difeso dagli avv. V B e M Ctaldi, con domicilio eletto presso M Ctaldi in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, n. 63;
nei confronti di
Viada Angelo, rappresentato e difeso dagli avv. M M, G S, con domicilio eletto presso M M in Roma, via Vittorio Colonna n. 32;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 00592/1999, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE EDILIZIA
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2011 il Cons. N G e uditi per le parti gli avvocati Sandretto, per delega dell'Avv. Ludogoroff, Gianluca Contaldi, per delega dell'Avv. M Ctaldi, e Menghini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I sigg.ri Filippo Terzuolo e Bianca Maria Borra impugnavano dinanzi al T.A.R per il Piemonte la concessione edilizia n. 265 rilasciata dal Comune di Cuneo al sig. Angelo Viada in data 20\5\1996, per la costruzione di un fabbricato residenziale con autorimessa interrata.
I motivi del gravame vertevano, in sintesi, sui seguenti aspetti:
1) mancanza della cubatura e delle distanze necessarie;
2) violazione dei diritti dei terzi e, in particolare, degli stessi ricorrenti;
3) inosservanza della normativa relativa alla sicurezza (con riferimento all’autorimessa).
Il Tribunale con la sentenza n. 592 del 1999 dichiarava il ricorso parzialmente inammissibile, e per il residuo lo respingeva.
Avverso la sentenza i medesimi ricorrenti proponevano l’appello in epigrafe, cui resistevano il Comune di Cuneo e il controinteressato.
Le ragioni delle parti venivano illustrate ed approfondite attraverso molteplici scritti.
Alla pubblica udienza del 1° febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello deve essere respinto.
1 Il primo mezzo verte sul tema della volumetria assentita dalla concessione edilizia impugnata in primo grado, in relazione all’allegata necessità di dedurre la cubatura che era stata già utilizzata dall’interessato in occasione della realizzazione di precedenti opere.
Occorre in proposito dare subito atto che con il presente appello non è stata riproposta la questione della mancata deduzione della volumetria dell’autorimessa del controinteressato che era stata oggetto di condono edilizio nel 1994 e poi è finita demolita. Per questa parte la statuizione della sentenza appellata è quindi passata in giudicato, e non mette conto occuparsene.
Rimane invece controverso il profilo della mancata\insufficiente deduzione della volumetria del sottotetto pure oggetto di condono.
Il TAR ha concluso in merito (pag. 14 sentenza), sulla scia delle allegazioni del controinteressato, richiamanti a loro volta il testo della relazione illustrativa del progetto assentito, nel senso che “ si deve ritenere che il Sindaco del Comune di Cuneo abbia rilasciato la detta concessione edilizia sulla base della prevista deduzione della cubatura oggetto di condono edilizio: mc 101,59, concernente il sottotetto, dianzi indicato ”. Proprio per tale ragione il primo motivo è stato giudicato infondato, atteso appunto che, contrariamente a quanto assumevano i ricorrenti, la volumetria del sottotetto risultava essere stata dedotta.
In proposito i ricorrenti insistono in questa sede sulla richiesta istruttoria già avanzata in primo grado, ma disattesa dal Tribunale.
La richiesta non può però trovare accoglimento.
A suo fondamento viene addotta l’esistenza di un conflitto tra le posizioni del Comune e del controinteressato, dal momento che, mentre il secondo rappresenta quanto si è appena esposto (l’avvenuta deduzione), l’assunto del Comune sarebbe invece diverso. E in effetti l’Amministrazione ha dichiarato di non ritenere computabile -e quindi di non avere a suo tempo detratto- la volumetria del sottotetto, in quanto il suo deficit di altezza interna non lo renderebbe abitabile, né quindi rilevante e computabile, a norma del locale Regolamento edilizio (artt. 28, comma 6, e 52, comma 1°).
Va peraltro sottolineato sin d’ora che la parte appellante non fornisce alcun elemento argomentativo né probatorio a sostegno della sua doglianza circa l’omissione della deduzione volumetrica, trincerandosi dietro il conflitto che sussisterebbe, sul punto della avvenuta deduzione della volumetria del sottotetto, tra la posizione del controinteressato e quella del Comune, che secondo gli appellanti “smentirebbe” la prima (cfr. le pagg.