Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-27, n. 202311197
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2023
N. 11197/2023REG.PROV.COLL.
N. 01311/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2023, proposto dai signori P V, M P V, G E V, A P, R A, S A, G A, A A, F A, V A, L C, A A, rappresentati e difesi dagli avvocati M F e P G, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A L in Roma, via G.P. Da Palestrina, n.63;
contro
il Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato S Criscuolo, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
dell’Associazione Fare Ambiente Mee - Movimento Ecologista Europeo, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1770 del 23 giugno 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Battipaglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2023 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dai signori P V, M P V, G E V, A P, R A, S A, G A, A A, F A, V A, L C e A A avverso la sentenza del T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, del 23 giugno 2022 n. 1770.
2. Il giudizio ha ad oggetto il programma costruttivo residenziale, approvato con il permesso di costruire n. 370/2009, cui è acceduta apposita convenzione urbanistica n. 300 del 30 luglio 2010, e contemplante la realizzazione di 100 alloggi privati, di locali a destinazione commerciale e terziaria, nonché di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sull’area in proprietà dei proponenti, ubicata nel territorio del comune di Battipaglia, località Belvedere, e censita incatasto al foglio 25, particelle 749, 781, 1853 e 1863.
3. Si riassumono i fatti rilevanti per la decisione del giudizio.
3.1. In data 8 novembre 2002, gli odierni appellanti, proprietari dell’area ubicata nel territorio del Comune di Battipaglia nella zona territoriale omogenea “C12 ovest” del P.r.g. comunale, hanno chiesto al Comune il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un ampio programma costruttivo di edilizia residenziale privata consistente nella realizzazione di cinque edifici isolati (tipologia A - cad. 10 appartamenti), dieci edifici a schiera (tipologia B- cad. 5 appartamenti) per un totale di cento unità abitative per una volumetria complessiva di 49.419 metri cubi.
3.2. La richiesta è stata respinta con il provvedimento, di cui alla nota prot. n. 18340 dell’11 aprile 2003, notificato in data 24 aprile 2003, impugnato innanzi al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno.
3.2.1. Nel corso del giudizio, il T.a.r. ha accolto la domanda cautelare, ordinando il riesame del diniego e ha poi nominato il commissario ad acta per dare attuazione al dictum cautelare a causa dell’inerzia dell’amministrazione.
3.2.2. Il commissario ad acta ha rilasciato il permesso di costruire n. 370/2009 e ha stipulato la convenzione urbanistica n. 300/2010, finalizzata a regolamentare la realizzazione dell’intervento.
3.2.3. Con la sentenza n. 6908 del 24 novembre 2009, il T.a.r. ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, rilevando che “ atteso il provvedimento – p. di c. – rilasciato, dal commissario ad acta, ai ricorrenti, all’esito dell’attività demandatagli, in ossequio all’ordinanza cautelare propulsiva della Sezione, è, evidentemente, venuto meno l’interesse dei medesimi alla decisione del presente gravame, il quale va quindi dichiarato improcedibile, con la corrispondente formula. ”.
3.2.4. Il permesso di costruire n. 370/2009, rilasciato dal commissario ad acta , è stato impugnato dal Comune di Battipaglia, con la proposizione di un autonomo ricorso innanzi al T.a.r. per la Campania, che, con la sentenza n. 1442/2020, lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
3.2.5. Con la sentenza n. 4667/2021, questo Consiglio ha confermato la sentenza del T.a.r. con diversa motivazione, rilevando che: “ la sentenza del T.a.r. Salerno n. 6908, del 24 novembre 2011 (divenuta irrevocabile per scelta processuale del comune), seppure formalmente dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, contenga, in realtà, ad un esame del suo contenuto sostanziale (ormai intangibile, seppure in astratto erroneo), una pronuncia di cessazione della materia del contendere e presenti, perciò, un contenuto decisorio, idoneo alla formazione del giudicato ex art. 2909 c.c., sul rapporto fra l’amministrazione e i privati, circa la spettanza del titolo edilizio rilasciato (in verità, in via del tutto interinale e in mero adempimento di un’ordinanza propulsiva) dal commissario ad acta .”.
Secondo la suddetta pronuncia di questo Consiglio, “ Per metterne in discussione il contenuto decisorio insito nella sentenza n. 6908 del 2009, il comune, piuttosto che impugnare il provvedimento n. 370, del 27 ottobre 2009, rilasciato dal commissario ad acta, avrebbe dovuto pertanto appellare la suddetta sentenza che aveva, a torto o ragione, stabilizzato l’operato dell’ausiliario del giudice rendendo permanenti gli effetti strutturalmente interinali derivanti dalle ricordate misure cautelari .”.
3.3. In data 7 giugno 2011, gli interessati hanno comunicato l’inizio dei lavori.
3.3.1. In data 24 dicembre 2014, gli interessati hanno presentato una proposta di lottizzazione ad iniziativa privata.
3.3.2. Con il provvedimento prot. n. 23417 del 4 aprile 2016, l’istanza è stata respinta.
3.3.3. Con il ricorso introduttivo iscritto a n.r.g. 1352/2016, i proprietari hanno gravato il diniego innanzi al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno.
3.3.4. Con la nota prot. 33357 del 13 maggio 2014, i proprietari hanno comunicato di voler usufruire della proroga di due anni, prevista ex lege dall’art. 30, comma 3, della legge n. 98/2013.
3.3.5. Con l’istanza prot. n. 11809 del 19 febbraio 2016, è stata domandata un’ulteriore proroga del permesso di costruire.
3.3.6. Con la nota prot. 81927 del 10 novembre 2016 è stato emesso il preavviso di diniego dell’istanza di proroga, in quanto il Comune ha ritenuto che non vi fossero validi motivi, oggettivi ed indipendenti dalla volontà dei titolari del permesso di costruire, per concederla.
3.3.7. Con il provvedimento prot. 91074 del 7 dicembre 2016, n. 40/2016, il Comune di Battipaglia ha poi emanato il diniego di proroga dell’efficacia del permesso di costruire.
3.3.8. Anche tale provvedimento veniva impugnato con ricorso al T.a.r., iscritto al n.r.g. 284/2017.
3.4. Con l’istanza prot. n. 33522 dell’11 maggio 2017, è stata chiesta la convocazione della conferenza di servizi preliminare sulla proposta di “ Piano di lottizzazione ad iniziativa privata in Belvedere di Sopra ”.
3.4.1. Con il provvedimento del 12 ottobre 2017, prot. n. 70676, il Comune ha concluso negativamente la suddetta conferenza di servizi.
3.4.2. Il provvedimento in questione è stato impugnato con motivi aggiunti nel procedimento n.r.g. 1352/2016.
3.4.3. Nel frattempo, con le istanze del 23 aprile 2018, prot. n. 33924, e del 28 novembre 2017, prot. n. 84447, i proprietari dell’area hanno richiesto il riesame del rigetto dell’istanza di proroga.
3.4.4. Con il provvedimento del 15 maggio 2018, prot. n. 39775, il Comune ha rigettato le suddette istanze.
3.4.5. Il provvedimento in questione è stato impugnato con motivi aggiunti nel procedimento n.r.g. 284/2017.
3.5. Con la sentenza n. 1597 del 1° luglio 2021, il T.a.r. ha dichiarato perenti i motivi aggiunti ai ricorsi iscritti a r.g. n. 1352/2016 e n. 284/2017, nonché, per l’effetto, ha dichiarato improcedibili i ricorsi introduttivi del relativo giudizio, in quanto ha ritenuto che gli atti impugnati con i motivi aggiunti fossero sostitutivi degli atti impugnati con i ricorsi principali.
3.5.1. I proprietari dell’area hanno proposto appello avverso la sentenza del T.a.r. n. 1597/2021.
3.6. Con la sentenza n. 7493 del 10 novembre 2021, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del T.a.r., disponendo la riassunzione dei processi innanzi al T.a.r. ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
3.7. I giudizi sono stati ritualmente riassunti dagli interessati.
4. Con la sentenza n. 1770/2022, il T.a.r. ha riunito i ricorsi, ha respinto le domande proposte col ricorso iscritto a r.g. n.284/2017 e con i relativi motivi aggiunti, ha dichiarato improcedibili le domande ab origine proposte con il ricorso n.r.g. 1352/2016 e con i relativi aggiunti, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente, il T.a.r.:
i. ha ritenuto di anteporre l’esame del ricorso e dei motivi aggiunti n.r.g. 284/2017, in quanto logicamente preliminari;
ii. ha ritenuto che il diniego di proroga dell’efficacia del permesso di costruire fosse legittima in quanto l’istanza di proroga non risultava giustificata da fatti oggettivi e indipendenti dalla volontà dei titolari del permesso;
iii. ha dichiarato l’improcedibilità delle censure dirette a contestare ogni ulteriore nucleo motivazionale del provvedimento di diniego della proroga;
iv. ha respinto le ulteriori censure basate sulla violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 e sulla non ritualità della dichiarazione di decadenza del permesso di costruire n. 370/2009, contenuta nel provvedimento di diniego n. 40/2016;
v. ha esaminato il ricorso e i motivi aggiunti n.r.g. 1352/2016, dichiarandone l’improcedibilità, in quanto “ l’acclarata legittimità del rigetto dell’istanza di proroga e della dichiarazione di decadenza del PdC n. 370/2009 ha fatto venir meno il titolo edilizio presupposto al quale restano imprescindibilmente ancorate le istanze del 24 dicembre 2014, prot. n. 87808, e dell’11 maggio 2017, prot. n. 33522, siccome incontestabilmente integranti “varianti” di esso, tanto nella forma di eccentrica proposta di piano di lottizzazione ad iniziativa privata, accessiva al permesso di costruire ex ante rilasciato, quanto nella forma, irritualmente rivisitata nell’istanza diffida dell’8 febbraio 2016, prot. n. 8875, di domanda di permesso di costruire convenzionato ex art. 28 bis del d.p.r. n. 380/2001, parimenti accessivo al medesimo permesso di costruire ex ante rilasciato ”;
vi. pur dando atto dell’assorbente declaratoria di improcedibilità, ha esaminato e respinto i motivi di censura formulati nel giudizio n.r.g. 1352/2016.
5. I proprietari delle aree hanno impugnato la pronuncia di primo grado, formulando tre motivi di appello e riproponendo le censure non esaminate nel giudizio di primo grado.
5.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Battipaglia, che ha resistito al ricorso.
5.2. In data 30 ottobre 2023, gli appellanti hanno depositato una memoria difensiva.
5.3. In data 9 novembre 2023, il Comune di Battipaglia ha depositato la memoria di replica.
6. All’udienza del 30 novembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Per ragioni di economia processuale, può accantonarsi l’esame della questione relativa alla mancata produzione di copia della sentenza impugnata nel termine indicato dall’art. 94 c.p.a., rilevata all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in quanto l’appello è infondato.
8. Con il primo motivo di appello, con quella che il Collegio considera la prima censura (estesa da pagina 10 a pagina 12) gli appellanti impugnano il capo della sentenza che ha deciso di esaminare prima il ricorso n.r.g. 284/2017 e successivamente il ricorso n.r.g. 1352/2016.
Si deduce in proposito che, contrariamente a quanto deciso dal T.a.r., l’eventuale decadenza del permesso di costruire n. 370/2009 non toglierebbe efficacia al Piano di lottizzazione in variante “ dal momento che, seppure dovesse decadere il Permesso di Costruire “a valle”, resterebbe pur sempre la possibilità/diritto di “trasformare” il territorio nel termine di vigenza della Convenzione di Lottizzazione, con un semplice “rinnovo” del PdC ” (il Collegio ritiene che questa sia, dunque, la prima censura da esaminare).
Sul presupposto dell’accoglimento di questa prima censura, gli appellanti articolano, poi, ulteriori doglianze nei confronti del capo della sentenza che ha dichiarato la legittimità del diniego opposto dal Comune di Battipaglia sulla proposta di Piano di lottizzazione ad iniziativa privata in località “Belvedere di Sopra”, in variante al permesso di costruire convenzionato n. 370 del 27 ottobre 2009.
In via principale, con quella che il Collegio considera la seconda censura (articolata a partire da pagina 12 e sino a pagina 13), si deduce che la statuizione del T.a.r., secondo cui sarebbe legittima la ragione giustificatrice del diniego fondata sulla necessità di una previa variante al P.r.g. per potersi procedere all’approvazione del Piano di lottizzazione proposto, sarebbe contraria al giudicato formatosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4667/2021.
Nel precedente di questo Consiglio, si sarebbe dichiarata la sussistenza della spettanza del diritto edificatorio in capo agli odierni appellanti che il diniego comunale e la sentenza di primo grado avrebbero vanificato.
In subordine, con quella che il Collegio considera la terza censura (articolata a pagina 13, sempre sui medesimi presupposti enunciati con la prima censura e a pagina 12), gli appellanti censurano i singoli punti della motivazione della sentenza di primo grado, relativi alla legittimità del diniego alla variante opposto dal Comune, che il T.a.r. ha comunque articolato pur avendo respinto la censura di parte con una declaratoria in rito.
In particolare, gli appellanti censurano:
i. la statuizione del T.a.r. secondo cui non sarebbe stata fornita la prova dell’inclusione dei lotti per i quali è causa in zona “C.1.2.” del P.r.g. del Comune di Battipaglia;
ii. la statuizione del T.a.r. secondo cui, per l’eventuale approvazione della proposta di Piano di lottizzazione, sarebbe stata necessaria una variante in considerazione delle modifiche sostanziali apportate al progetto originariamente approvato;
iii. la statuizione del T.a.r. secondo cui la “decadenza del vincolo espropriativo” derivante dalla classificazione in zona “F” e la decadenza della “conforme disciplina dettata dal PEEP per il comprensorio A2 – Belvedere” non avrebbero comportato l’applicazione dello strumento pianificatorio generale per una diversa zona territoriale omogenea (C.1.2 – “Residenziale di progetto”), bensì l’applicazione della disciplina delle c.d. “zone bianche”.
8.1. Il Collegio ritiene che si debba procedere, preliminarmente, all’esame della prima censura formulata nel primo motivo di appello, riguardante la decisione del T.a.r. di procedere all’esame prioritario del ricorso n.r.g. 284/2017, in luogo del ricorso n.r.g. 1352/2016.
8.2. In proposito, va ribadito l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato sulla discrezionalità del Giudice su quale debba essere l’ordine logico di esame delle questioni, purché questa scelta non comporti errori in procedendo o determini errori in iudicando , che pregiudichino il corretto esame delle questioni e l’esito della controversia.
8.3. Il principio richiamato costituisce, pertanto, argomento sufficiente a respingere la censura articolata.
8.4. Nel caso di specie, l’errore imputato al T.a.r. neppure sussiste, essendo infondata la doglianza articolata dagli gli appellanti.
8.4.1. Si evidenzia che, nella vicenda in esame, il Piano proposto non si pone come antecedente logico del permesso di costruire di cui si è domandata la proroga al Comune, bensì ne è conseguenza.
8.4.2. Il permesso di costruire n. 370 del 27 ottobre 2009 è infatti già solo da un punto di vista cronologico antecedente alla convenzione urbanistica n. 300/2010 e alla proposta di Piano di lottizzazione n. 87808 del 24 dicembre 2014.
8.4.3. Il permesso costituisce, altresì, sul versante giuridico, l’antecedente logico e l’oggetto della proposta, che è finalizzata ad ottenere la “variante” del permesso di costruire convenzionato n. 370/2009.
Secondo la dottrina, infatti, non v’è dubbio che la convenzione acceda al titolo abilitativo, quale accordo integrativo del provvedimento, il che è attualmente testualmente espresso dalla disciplina vigente dell’art. 28-bis del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 nella parte in cui prevede che il titolo edilizio “… resta la fonte di regolamento degli interessi ”.
8.4.4. Conseguentemente, del tutto correttamente, il T.a.r. ha ritenuto che, giudicata legittima la decadenza del permesso convenzionato n. 370/2009 per mancata ultimazione dei lavori nel termine previsto, è divenuta “improcedibile” la proposta di Piano con la quale si intendeva variare il permesso convenzionato originariamente rilasciato, in quanto non più emanabile per mancanza dell’oggetto.
8.4.5. Va rilevato come il T.a.r. abbia qualificato la proposta di “Piano di lottizzazione ad iniziativa privata” come “variante eccentrica” del permesso di costruire convenzionato e questa qualificazione non risulta essere stata sindacata nel presente giudizio.
8.5. In conclusione, risulta corretta la decisione del T.a.r. di procedere all’esame in via prioritaria, perché logicamente e giuridicamente preliminare, del ricorso n.r.g. 284/2017, ancorché proposto solo successivamente a quello allibrato con il n.r.g. 1352/2016, e va seguito, anche nel presente giudizio, il medesimo ordine logico di esame delle questioni.
8.5.1. Il primo motivo di appello, nella parte in cui articola la prima censura, va pertanto respinto.
Di conseguenza, soltanto dopo l’esame dei motivi di appello riguardanti la reiezione dell’impugnazione proposta con il ricorso n.r.g. 284/2017 (secondo e terzo motivo), in caso di loro accoglimento, potrà procedersi all’esame delle doglianze proposte con il ricorso n.r.g. 1352/2016 avverso il diniego alla proposta di Piano di lottizzazione ad iniziativa privata in località “Belvedere di Sopra”, in variante al permesso di costruire (PdC) convenzionato n. 370 del 27 ottobre 2009, riproposte nell’odierno giudizio.
9. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti deducono l’erroneità del capo della sentenza che respinto l’impugnazione proposta avverso il diniego di proroga e i provvedimenti che in sede di riesame hanno confermato il provvedimento di rigetto.
Si evidenzia, con molteplici argomentazioni, che il ritardo nell’esecuzione dei lavori non sarebbe imputabile agli odierni appellanti, i quali non potevano procedere alla loro definizione dei lavori e alla sostituzione della ditta in quanto non erano più nella materiale disponibilità dell’area.
9.1. Il secondo motivo è infondato.
9.2. Giova ricapitolare i principi pronunciati dal Consiglio in materia di art. 15 TU edilizia:
a) l’art. 15 d.P.R. n. 380/2001 riprende e adatta quel che già stabilivano il terzo, quarto e quinto comma dell’art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), e l’art. 31, undicesimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica). Nel delimitare l’arco temporale di validità dei titoli edilizi, la normativa statale detta standard uniformi e si rivela di cruciale importanza in un ordinato governo del territorio, che non può tollerare difformità tra Regioni con riguardo all’aspetto prioritario della durata e dell'efficacia dei titoli edilizi (Corte cost., 28 gennaio 2022, n. 24);
b) in materia urbanistico-edilizia, la proroga del titolo edilizio presenta carattere derogatorio rispetto al sistema e, non a caso, può essere consentita nei soli casi previsti dall'art. 15 del d.P.R. n. 380/2001. Disposizione, quest’ultima, che individua l’ambito applicativo dell’istituto contemplando anche una serie di fattispecie accomunate dalla circostanza che la necessità di disporre di un tempo più lungo di quello ordinario per completare i lavori dipende sempre da ragioni oggettive non imputabili al titolare del permesso di costruire (Cons. Stato, Sez. IV, 24 aprile 2023, n. 4133);
c) i fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso possono consistere nel factum principis o in altri casi di forza maggiore (Cons. Stato, Sez. IV, 19 luglio 2021, n. 5385);
d) gli impedimenti e i ritardi, pertanto, non devono essere imputabili al titolare del permesso di costruire non potendosi configurare una sospensione dei termini rimessa a mere scelte di opportunità imprenditoriale (Cons. Stato, Sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1769).
9.3. In applicazione di questi principi si ritiene che risulta legittima, la decisione del Comune di Battipaglia secondo cui non possa costituire “ fatt [o] sopravvenut [o], estrane [o] alla volontà del titolare del permesso ” la circostanza che gli odierni appellanti hanno intrapreso un contenzioso nei confronti della ditta prescelta quale appaltatore dei lavori assentiti dal permesso e controparte contrattuale nel contratto preliminare di permuta-appalto stipulato per la realizzazione dell’attività edilizia.
9.4. Non si ravvisano, infatti, rispetto a siffatto esercizio della discrezionalità amministrativa profili di illogicità, irragionevolezza, discriminatorietà, contraddittorietà tali da costituire eccesso di potere o l’erronea interpretazione e/o applicazione dell’art. 15 d. P.R. n. 380/2001 tale da costituire ipotesi di violazione di legge.
9.5. Come affermato dal T.a.r., il diniego risulta corrispondente a quella finalità, evidenziata nella giurisprudenza richiamata in precedenza, secondo cui la durata limitata nel tempo dei titoli edificatori costituisce un principio cardine dell'intero sistema della disciplina urbanistica ed edilizia, il quale risponde, non solo all’esigenza di assicurare la realizzazione entro tempi certi delle trasformazioni assentite con il titolo abilitativo, prevenendo situazioni di degrado legate alla presenza di costruzioni non ultimate, ma anche alla necessità di tutelare l’interesse pubblico a consentire soltanto quelle sole trasformazioni del territorio che corrispondono alle esigenze attuali della collettività, quindi individuate dalla pianificazione urbanistica vigente. Questa esigenza verrebbe o potrebbe essere vanificata dal protrarsi a tempo indeterminato dei lavori di realizzazione degli interventi edilizi, dovuti, ad esempio, alla pendenza per lungo tempo di un contezioso fra il titolare del permesso e terzi.
10. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti impugnano il capo della sentenza che ha respinto la censura di violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 formulata con riferimento alla “ lamentata omessa valutazione dell’ipotizzata configurazione dell’istanza del 24 dicembre 2014, prot. n. 87808, a guisa di istanza di variante ex art. 28 bis del d.p.r. n. 380/2001. ”.
Si osserva che l’istanza di ri-qualificazione rivestiva un’importanza dirimente nell’ambito del procedimento in quanto “ avrebbe comportato la superfluità di una variante al PUC/PRG, per come opposta dall’Amministrazione .”.
10.1. Il terzo motivo di appello è infondato.
10.2. L’art. 10 bis della legge n. 241/1990, vigente ratione temporis , prevedeva: “ Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione ”.
10.3. Il momento procedimentale delle osservazioni dei privati sui motivi ostativi si colloca nella fase conclusiva del procedimento amministrativo, e risulta preordinato ad instaurare un’ultima interlocuzione procedimentale fra l’istante e l’amministrazione, prima che quest’ultima emani la sua decisione definitiva.
10.4. Le osservazioni ex art. 10 bis sono, pertanto, tipicamente finalizzate a formulare rilievi critici o difensivi su quelle circostanza, di fatto o di diritto, che l’amministrazione ritiene ostative all’accoglimento dell’istanza e non può invece diventare il momento procedimentale in cui formulare - in limine e surrettiziamente – nuove e diverse istanze o ampliare l’oggetto della decisione che l’amministrazione si accinge a prendere a seguito del compimento dell’istruttoria.
11. Dalla reiezione della censura del primo motivo di appello proposta in via principale e dalla conferma del capo della sentenza che ha ritenuto legittimo il diniego di proroga del permesso di costruire n. 370/2009 discende l’improcedibilità delle censure proposte “in via principale” e “in via subordinata” (cfr. §. 8, seconda e terza censura del primo motivo di appello) per impugnare quel capo della motivazione della sentenza in cui il T.a.r., sebbene avesse già dichiarato l’improcedibilità del ricorso n.r.g. 1352/2016, ha esposto le motivazioni per le quali, comunque, l’impugnazione proposta con il suddetto ricorso sarebbe stata dichiarata infondata, qualora scrutinata nel merito.
11.1. Quanto alla censura proposta “in via principale” (cfr. §. 8 seconda censura del primo motivo di appello), secondo cui la statuizione di improcedibilità “ mette in discussione la “cosa giudicata” formale e sostanziale, ovvero il “Diritto Edificatorio” consacrato dal Giudice Amministrativo in via definitiva ( Cons. Stato, sent. 4667/21 ) ” va peraltro soggiunto, trattandosi di questione di pronta soluzione, che essa è infondata.
11.2. La sentenza del Consiglio di Stato n. 4667/2021 non ha infatti accertato la spettanza incondizionata e, per così dire, seguendo la prospettazione di parte, sine die del diritto edificatorio, escludendo che il suo esercizio fosse sottoposto alle condizioni e ai termini imposti dalla legge o dalle previsioni urbanistiche (ed è quest’ultimo il “punto” che il Collegio ritiene che debba essere rimarcato).
11.3. La suddetta sentenza, pronunciandosi nell’appello proposto avverso la sentenza del T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno del 16 ottobre 2020 n. 1442, ha effettuato la disamina della sentenza del T.a.r. Campania, sezione staccata di Salerno, del 24 novembre 2009, n. 6908, e ha accertato come quest’ultima avesse sostanzialmente dichiarato la cessazione della materia del contendere, benché, formalmente, avesse qualificato la condizione ostativa alla pronuncia nel merito come “ sopravvenuta carenza d’interesse ”.
Segnatamente, il giudizio definito dalla sentenza del T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, n. 6908/2009 aveva avuto ad oggetto l’annullamento del diniego di concessione edilizia per la realizzazione di un programma costruttivo nel territorio del Comune di Battipaglia ed era accaduto che il commissario ad acta , nominato dal T.a.r., per dare esecuzione ad alcune ordinanze cautelari propulsive del medesimo organo giudicante rimaste ineseguite, aveva rilasciato il permesso di costruire (il n. 370/2009) richiesto dagli interessati per la realizzazione del suddetto programma costruttivo.
11.4. Il giudicato espresso dalla sentenza n. 4667/2021 ha interpretato il contenuto della sentenza n. 6908/2009 del T.a.r., in relazione all’impugnazione del permesso di costruire n. 370/2009 rilasciato dal commissario ad acta ed oggetto del successivo giudizio definito dalla sentenza del T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, la n. 1442 del 16 ottobre 2020, per riformare quest’ultima.
11.5. È vero che la sentenza del Consiglio di Stato n. 4667/2021 ha affermato che: “… il T.a.r. [con la sentenza n. 6908/2009] ha accertato e dichiarato che a seguito dell’intervento del commissario ad acta, era stata riconosciuta la spettanza del bene della vita domandato dai privati proprietari dei terreni, in quanto quest’ultimi avevano conseguito, sin dal 28 ottobre 2009, il permesso di costruire che consentiva loro di realizzare le utilità connesse (ovvero la edificazione dei lotti). ”, ma questa affermazione non elide che il suddetto permesso di costruire sia sottoposto ai limiti di efficacia e in generale alle regole previste dal d.P.R. n. 380/2001.
12. In conclusione, dunque, in considerazione delle motivazioni sinora espresse, l’appello deve essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
13. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza in favore del Comune di Battipaglia, sono liquidate in dispositivo.