Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2014-08-29, n. 201403939

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2014-08-29, n. 201403939
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201403939
Data del deposito : 29 agosto 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05868/2014 REG.RIC.

N. 03939/2014 REG.PROV.CAU.

N. 05868/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5868 del 2014, proposto da:


Antonio D'Angelo, L G G, G C, L V, D G, D A, M Q, R M, G E, L B, M G, A F, G S, M L, A B, F C, A G M, G A, M S, L C, R D, F B, M D L, F T, L F, S G, Indiano N C, N S, A L, L C, A B, rappresentati e difesi dagli avv. G A, M V, con domicilio eletto presso Lorenzo Contucci in Roma, viale delle Milizie N. 138;


contro

Ministero dell'Interno, Questura della Provincia di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 00556/2014, resa tra le parti, concernente divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi per la durata di tre anni


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura della Provincia di Napoli;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2014 il Pres. P G L e uditi per le parti l’avvocato Adami e l’avvocato dello Stato Camassa;


RITENUTO che l’ordinanza con la quale è stata negata la sospensiva è basata su motivazioni che – nei limiti propri del giudizio cautelare – risultano condivisibili, sia con riferimento al fumus boni iuris , sia con riferimento alla modesta entità del pregiudizio, anche nella previsione di una prossima trattazione del merito in primo grado (già fissata ad una data che, allo stato, non potrebbe essere anticipata che – a tutto concedere – di pochi giorni, tenuto conto dei termini processuali di cui all’art. 71 co. 5, c.p.a. e della sospensione feriale dei termini attualmente in corso);

- che pertanto l’appello va respinto, salve ed impregiudicate le determinazione del T.A.R. in sede di merito;

- che nondimeno si ravvisano motivi di equità per compensare le spese;

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