Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2018-05-10, n. 201802057
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Pubblicato il 10/05/2018
N. 02057/2018 REG.PROV.CAU.
N. 02693/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2693 del 2018, proposto dalla sig.ra S K, rappresentata e difesa dagli avvocati M G C e G R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G R (in Giustizia, Pec Registri);
contro
la Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tar Lombardia, sezione staccata di Brescia, sez. I, n. 191 del 2018, resa tra le parti, concernente il decreto di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Mario Antonio Scino.
Considerato che dal diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per attesa occupazione, confermato dal Tar Brescia con l’impugnata sentenza, deriva alla sig.ra Kamara un danno grave e irreparabile, dovendo la stessa lasciare il territorio dello Stato italiano;
Considerato che la Questura, in occasione dell’eventuale istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, potrà verificare se il rapporto di lavoro promesso alla sig.ra Kamara dal sig. Orazzini come domestica si è effettivamente instaurato.