Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-01-11, n. 201100081

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-01-11, n. 201100081
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100081
Data del deposito : 11 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06201/2010 REG.RIC.

N. 00081/2011 REG.SEN.

N. 06201/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6201 del 2010, proposto da:
AMBROSINI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avv. F L, con domicilio eletto presso lo stesso, in Roma, via del Viminale, n. 43;

contro

COMUNE DI PESCOPAGANO, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. L R, con domicilio eletto presso L R in Roma, via XX Settembre, n. 26;
COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MELFI, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

nei confronti di

ARANEO GIUSEPPE, CAPASSO GERARDO, GIOVANNI CARNEVALE, GONNELLA FRANCESCO, GONNELLA GIOVANNI ANTONIO, ROSELLI PASQUALE, RUSSO ANTONIO, SILVESTRI CARMELA, rappresentati e difesi dagli avv. Camillo Naborre e Lorenzo Mazzeo, con domicilio eletto presso Cristiano Toschi in Roma, viale Gorizia, n. 22;
BRESCIA MARIA ANTONIETTA, DI RESE ANTONELLA, LOTANO MAURIZIO, PACE ANGELA MARIA, GONNELLA GIOVANNI, PINTO MICHELE, DE LA CRUZ LORENZO, LANZA GIUSEPPE, DEL COGLIANO GIUSEPPINA, DI PASCA DONATO, LANZA GERARDINA, DONATIELLO SERAFINA, FILOMENA, BRUNO ANTONIO, DI MARCO GIUSEPPE, MASINI ANTONIO, DELLA CHIESA ANTONIO, MONTANO ROSA, BULDO FRANCESCO, CELANO FRANCESCO, CIACCIARIELLO LORENZO, CONTINO ANTONIO, DE VINCENZO SALVATORE, LAURENZIELLO PASQUALE, FRANCESCO LOTANO, PORRECA NICOLA ANDREA, PUCCILLO LORENZO, ROSELLI MARIA ANTONIETTA, MESCIA ABRAMO, LAURENZIELLO RAFFAELE, MARINARO ORAZIO, PIETRANTONIO BRUNO e LAURENZIELLO BRUNA, non costituiti in giudizio;
SCHETTINI CRESCENZO;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA – POTENZA, Sez. I, n. 277 del 17 maggio 2010, resa tra le parti, concernente PROCLAMAZIONE RISULTATI ELETTORALI ELEZIONI COMUNALI


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pescopagano, dei signori G A, Gerardo Capasso, Giovanni Carnevale, Francesco Gonnella, Giovanni Antonio Gonnella, Pasquale Roselli, Antonio Russo e di Carmela Silvestri, nonché della Commissione Elettorale Circondariale di Melfi e del signor C S;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla udienza pubblica del giorno 23 novembre 2010 il Cons. C S e uditi per le parti gli avvocati Lorenzoni, Rubinetti, l'Avvocato dello Stato Fedeli e Naborre;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sez. I, con la sentenza n. 277 del 17 maggio 2010, espletata apposita istruttoria, ha respinto il ricorso proposto dai signori F A, Bruno Pietrantonio e Bruna Laurenziello per l’annullamento “degli atti di proclamazione dei risultati e degli eletti dell’ufficio centrale in data 09 giugno 2009, e di tutti gli atti preordinati, connessi e/o consequenziali, relativi alle elezioni del 06 e 07 giugno 2009, svoltesi nel Comune di Pescopagano per l’elezione diretta del Sindaco e dei consiglieri comunali, nella parte in cui è stato proclamato Sindaco il dott. G A e nella parte in cui sono stati proclamati consiglieri comunali ed assegnati loro otto seggi, i candidati della lista collegata denominata lista civica –“Pescopagano Futura”, e per l’effetto, per la conseguente proclamazione alla carica di Sindaco del dott. P B e l’attribuzione dei seggi previsti ex lege alla lista civica “Solidarietà Lavoro e Sviluppo” collegata al candidato Sindaco dott. P B, ed all’attribuzione dei seggi previsti ex lege alla lista “Centro - Sinistra (L.S. Civiche) – Per Pescopagano” collegata al Sindaco dott. C S” nonché per la correzione del risultato elettorale.

Secondo il Tribunale erano infondate le censure sollevate, imperniate sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28, comma quarto, e 32, comma quarto, del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, nonché sull’eccesso di potere per carente istruttoria e violazione di legge.

2. Il sig. F A ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendo l’erroneità alla stregua di un solo motivo di gravame, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 2 in relazione al comma 6 del d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570. Errore nell’apprezzamento della prova ai sensi dell’art. 2700 e dell’art. 2727 cod. civ. Contraddittorietà”, con cui sono stati sostanzialmente riproposte le censure sollevate in primo grado, ingiustamente respinte con motivazione carente ed approssimativa, frutto dell’approssimativo ed erronea apprezzamento della documentazione in atto e delle stesse risultanze dell’attività istruttoria appositamente disposta in primo grado.

Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, il Comune di Pescopagano ed i signori G A, Gerardo Capasso, Giovanni Caernevale, Francesco Gonnella, Giovanni Antonio Gonnella, Pasquale Roselli, Antonio Russo e Carmela Silvestri.

Si è costituita in giudizio anche la Commissione Elettorale Circondariale di Melfi.

Si è altresì costituito in giudizio in proprio, senza patrocinio di difensore, il dott. C S, deducendo con apposita memoria la fondatezza della pretesa dell’appellante.

4. Quest’ultimo, nonché i signori G A, Gerardo Capasso, Giovanni Caernevale, Francesco Gonnella, Giovanni Antonio Gonnella, Pasquale Roselli, Antonio Russo e Carmela Silvestri, nell’imminenza dell’udienza di trattazione della causa, hanno ulteriormente illustrato con apposita memoria difensiva le proprie tesi difensive..

All’udienza del 23 novembre 2010, dopo la rituale discussione, la causa è quindi stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio del dott. C S, avvenuta senza il patrocinio di avvocato abilitato innanzi alle giurisdizioni superiori, in virtù del combinato disposto degli articoli 95, comma 6, e 131, comma 2, del codice del processo amministrativo.

Invero l’articolo 131 del codice del processo amministrativo, al secondo comma, stabilisce che al giudizio di appello circa le operazioni elettorali di comuni, province e regioni, si applicano “le norme che regolano il processo di appello innanzi al Consiglio di Stato…”, mentre l’articolo 95 (Parti del giudizio di impugnazione), al comma 6, espressamente prevede che “ai giudizi di impugnazione non si applica l’articolo 23, comma 1”, a mente del quale è ammessa la difesa personale delle parti in alcune peculiari materie, tra cui quella elettorale, così che in definitiva la possibilità di difesa personale in materia elettorale deve ritenersi ammessa soltanto nel giudizio di primo grado.

6. Nel merito l’appello è infondato.

6.1. L’appellante, riproponendo sostanzialmente le tesi avanzate in primo grado, sostiene che la presentazione della lista “Pescopagano Futura” sarebbe avvenuta in palese violazione delle disposizioni contenute negli articoli 28, quarto comma, e 32, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, in quanto le firme dei sottoscrittori sarebbero state apposte sui moduli privi del contrassegno di lista, la mancanza di quest’ultimo non potendo essere sostituita con la sua mera descrizione, con conseguente loro inidoneità a garantire l’effettiva volontà dei presentatori a sottoscrivere proprio quella lista.

Avrebbe pertanto innanzitutto errato la Commissione Elettorale Circondariale di Melfi ad ammettere detta lista alla competizione elettorale del 6 e 7 giugno 2009 per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di Pescopagano;
inopinatamente, poi, anche i primi giudici avrebbe omesso di riscontrare tale macroscopica illegittimità, peraltro provata inconfutabilmente per tabulas all’esito della disposta istruttoria, consistita nella verifica, in contraddittorio, dell’originale dell’atto di dichiarazione di presentazione della lista “Pescopagano Futura” (custodita dalla Commissione Elettorale Circondariale di Melfi), irrilevante ai fini di causa essendo la dichiarazione/attestazione del segretario comunale relativo al deposito di tale lista.

La tesi non merita favorevole considerazione.

6.2. Occorre premettere che, come più volte affermato anche da questa Sezione (24 agosto 2010, n. 5925;
28 novembre 2008 n. 5911;
17 settembre 2008 n. 4373;
7 novembre 2006, n. 6545), gli artt. 28, 32 e 33, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che pur disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria giuridica delle c.d. «forme sostanziali», dovendosi piuttosto fare applicazione del principio di «strumentalità delle forme» nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l'interesse alla stabilità del risultato elettorale.

Le disposizioni contenute negli articoli 28 e 32 del ricordato D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, stabilendo fra l’altro che la firma dei sottoscrittori delle liste deve essere apposta su moduli recanti il contrassegno della lista, perseguono pertanto lo scopo di assicurare che i sottoscrittori abbiano piena consapevolezza della lista che si accingono a presentare (e della sua effettiva composizione).

6.3. Ciò premesso e precisato che, come si evince dall’attestazione in data 21 luglio 2009 del Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Melfi, “il modello di dichiarazione di presentazione del candidato Sindaco Araneo Giuseppe nato a Pescopagano l’01/09/1955 e della lista di candidati alla carica di consigliere comunale per il comune di Pescopagano contraddistinta con la descrizione “Cerchio grigio con all’interno cerchio di dimensioni minori nel quale è ritratto il centro storico dell’abitato con castello e sopra la descritta bianca con fono nero Pescopagano Futura” era composto da un unico foglio, la Sezione osserva che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dai giudici di primo grado dell’originale dell’atto di dichiarazione di presentazione della lista “Pescopagano Futura”, non è stato provato ovvero quanto meno non emerge in modo certo ed inequivocabile che all’atto della sua consegna al segretario comunale del Comune di Pescopagano la dichiarazione di presentazione della lista “Pescopagano Futura” fosse priva del relativo contrassegno, evincendosi per contro indizi gravi, precisi e concordanti che fanno propendere per la sua effettiva sussistenza.

In tal senso occorre rilevare che, come sottolineato opportunamente dai primi giudici, la ricevuta della lista rilasciata in data 9 maggio 2009 non contiene soltanto la mera descrizione del contrassegno della lista di cui si discute, ma dà atto letteralmente della presentazione “di una lista recante il contrassegno…”, indicando, come documenti allegati all’atto di presentazione della lista, alla lett. f), “il modello del contrassegno di lista in triplice esemplare”.

Inoltre dal verbale n. 82 del 9 maggio 2009 della Commissione Elettorale Circondariale di Melfi risulta che la lista di cui si discute, presentata alla segreteria del Comune di Pescopagano in data 9 maggio 2009, era corredata di sei contrassegni di lista, 3 aventi il diametro di cm. 10 e 3 aventi il diametro di cm. 3.

Dalla attenta lettura di tali due atti, ed in particolare dalla circostanza che nel primo si fa menzione dell’allegazione “…del contrassegno di lista in triplice esemplare” e che nel secondo si precisa che la lista è corredata di sei contrassegni di lista, 3 aventi il diametro di 10 cm. e 3 aventi il diametro di 3 cm., risulta non implausibile che proprio questi ultimi costituissero i contrassegni recati dal documento di presentazione della lista, potendo ragionevolmente dedursi che il segretario comunale non abbia avuto necessità di specifica indicazione proprio perché essi costituivano un tutt’uno con la dichiarazione di presentazione della lista.

6.4. Ciò esclude qualsiasi decisivo rilievo alla circostanza che tale contrassegno non sia stato ritrovato, in sede di verifica documentale disposta in primo grado, materialmente incollato alla dichiarazione di presentazione di lista, momento decisivo ai fini della regolarità della presentazione della lista essendo quello della consegna del documento al segretario comunale e non potendo evidentemente addossarsi ai presentatori della lista alcuna responsabilità per fatti successivi: è in questo senso che i primi giudici hanno sottolineato la peculiare efficacia probatoria della ricevuta rilasciata dal segretario comunale, le cui risultanze avrebbero potuto essere inficiate solo attraverso la rituale proposizione della querela di falso.

D’altra parte la Sezione deve osservare che la tesi dell’appellante è fondata in realtà su di una suggestiva ricostruzione delle disposizioni contenute negli articoli 28 e 32 del ricordato D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo cui, in particolare, laddove esse prevedono che la firma dei sottoscrittori delle liste deve essere apposta su moduli recanti il contrassegno della lista, sarebbero da intendersi nel senso che il contrassegno di lista deve essere non solo e non tanto riferito all’elencazione dei nomi indicati, quanto piuttosto materialmente incorporato, in modo stabile ed indissolubile con il documento di presentazione: essa per quanto suggestiva, ha un carattere preminente formalistico, non è supportata da alcun elemento testuale ed in ogni caso mal si concilia con il ricordato principio di «strumentalità delle forme» in cui vanno inquadrati, come si è già ricordato, gli adempimenti formali di cui si discute, la cui ratio è quella di assicurare che i sottoscrittori abbiano piena consapevolezza della lista che si accingono a presentare (e della sua effettiva composizione): sotto tale profilo, peraltro non è stato né provato né messo in dubbio che, nel caso di specie, ciò sia avvenuto o che poteva verificarsi.

7. In conclusione, sulla scorta delle osservazioni svolte, l’appello deve essere respinto.

Tuttavia la peculiarità della controversia giustifica la integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

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