Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-02-23, n. 201600736
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00736/2016REG.PROV.COLL.
N. 07811/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7811 del 2015, proposto da
G P, rappresentata e difesa dall'avv. D A, con domicilio eletto presso l’avv. Umberto Segarelli in Roma, Via G. B. Morgagni, 2/A;
contro
il Comune di Bari, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. A F, con domicilio eletto presso l’avv. F Ca in Roma, Via Nizza, 53;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia –III sezione, n. 226 del 2015, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il ricorso ex artt. 31 e 117 del cod. proc. amm. nella parte diretta a vedere accertata l’avvenuta formazione del silenzio accoglimento ex art. 35 della l. n. 47 del 1985 sull’istanza di rilascio di concessione edilizia in sanatoria presentata in data 26 marzo 1986 con riferimento a un fabbricato avente una superficie complessiva superiore a 500 mq. sito in Bari, località S. Spirito, Via Caladoria, con richiesta di condanna del Comune al rilascio della concessione edilizia in sanatoria;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Vista la memoria difensiva dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 4 febbraio 2016 il cons. Marco Buricelli e udito per la parte appellata l’avv. Toma, su delega dell’avv. Farnelli; nessuno comparso per l’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente e odierna appellante ha realizzato in Bari –S. Spirito, via Caladoria, un manufatto abusivo avente una superficie complessiva superiore ai 500 mq. , di cui ha chiesto il condono, ai sensi dell’art. 35 della l. n. 47 del 1985, con istanza presentata al Comune il 26 marzo 1986.
Sull’istanza suddetta l’Amministrazione comunale, benché sollecitata in modo formale nel maggio del 2013, non ha provveduto in maniera esplicita.
Con ricorso notificato il 2 maggio 2014 e depositato in segreteria il 7 maggio successivo la signora P ha proposto dinanzi al Tar di Bari un ricorso ex artt. 31 e 117 del cod. proc. amm. diretto in via principale a sentire accertata dal giudice l’avvenuta formazione del silenzio accoglimento ai sensi dell’art. 35 della l. n. 47 del 1985 sull’istanza di rilascio della concessione in sanatoria, con la richiesta, al giudice medesimo, di ordinare al Comune il rilascio del provvedimento formale di concessione edilizia in sanatoria.
In subordine la signora P ha chiesto al Tar di accertare l’obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere in modo formale e conclusivo sulla domanda di condono.
In data 24 settembre 2014 il Comune ha adottato una “nota di riavvio del procedimento di condono edilizio”, in atti, evidenziando in particolare che l’immobile abusivo è stato realizzato in data 1° ottobre 1983, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio della signora P, e pertanto in vigenza del regime di tutela introdotto dall’art. 51, lett. f), della l. reg. n. 56 del 1980, il quale vietava qualsiasi opera di edificazione entro la fascia dei 300 metri dal demanio marittimo, e che l’immobile ricade entro detta fascia, all’interno della quale vige il regime di tutela, salvaguardia e valorizzazione introdotto dal PUTT per il Paesaggio, con conseguente non accoglibilità per silenzio assenso della istanza di condono poiché l’area sulla quale sorge il manufatto si trova in zona assoggettata a vincolo paesaggistico introdotto dal PUTT –Paesaggio. In ogni caso –ha soggiunto il