Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 2023-09-21, n. 202308453

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 2023-09-21, n. 202308453
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308453
Data del deposito : 21 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/09/2023

N. 08453/2023REG.PROV.COLL.

N. 07019/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7019 del 2023, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore e dal Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Comandante Generale pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,



contro

il signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato S A, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia,



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione IV, del -OMISSIS-resa tra le parti, avente ad oggetto diniego di monetizzazione delle ferie non godute.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2023, il Cons. Antonella Manzione e udito per l’Amministrazione appellante l’avvocato dello Stato Liborio Coaccioli, avendo il difensore dell’appellato presentato istanza di passaggio in decisione senza previa discussione orale.

Sussistendo i presupposti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., per una decisione immediata in forma semplificata.


1. Il signor -OMISSIS-è un ex appuntato scelto della Guardia di finanza, collocato in congedo assoluto in data 16 ottobre 2017 dopo un periodo di convalescenza e aspettativa per motivi di salute protrattosi dal 2014, transitato, a domanda, nelle aree funzionali del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 14, comma 5, della l. 28 luglio 1999, n. 266 e così impiegato presso la Commissione tributaria provinciale di Catania.

1.1. Ha impugnato innanzi al T.a.r. per il Lazio i dinieghi di liquidazione dei periodi di licenza non fruiti a causa dell’assenza per infermità, per un totale di 92 giorni, oppostigli dapprima con determina n. 327101 del 30 ottobre 2017 dal competente ufficio della Guardia di finanza, indi con provvedimento n. 10237 del 12 dicembre 2017 del Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze. Il primo diniego, regolarmente preceduto dal previsto preavviso ex art. 10- bis della l. n. 241 del 1990, veniva motivato richiamando l’orientamento più volte espresso dal Comando generale della Guardia di finanza, secondo il quale l’onere della monetizzazione delle ferie non godute dovrebbe ricadere sull’amministrazione presso la quale il militare è transitato; il secondo, affermando in senso diametralmente opposto che « eventuali richieste di ferie maturate in ragione del pregresso rapporto di servizio e non fruite, all’atto del transito stesso devono essere fatte valere esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione militare ». In maggior dettaglio, in occasione di tale secondo rigetto si è chiarito anche che, essendo il dipendente in costanza di servizio presso il Ministero, osterebbe all’accoglimento dell’istanza il generale divieto posto dall’art. 5, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, tanto più che l’istituto delle ferie non sarebbe assimilabile a quello della licenza ordinaria considerando le relative fonti normative che prevedono una diversa maturazione dei giorni spettanti, legata a criteri di calcolo non univoci.

2. Il Tribunale adito, dato atto come incontestato tra le parti che l’allora ricorrente non avesse goduto dei periodi di ferie/riposo per ragioni a lui non imputabili (lo stato di infermità in cui versava) e che di conseguenza il divieto di monetizzazione non si applicasse, ne ha affermato il diritto, ritenendo che il conseguente onere finanziario dovesse ricadere sull’Amministrazione presso la quale il dipendente era incardinato al momento della maturazione delle ferie, e cioè sulla Guardia di finanza (in proposito, si veda la richiamata pronuncia della medesima Sezione del T.a.r. per il Lazio, 27 marzo 2023 n. 5218, riferita ad analoga fattispecie).

2.1. La cornice ordinamentale di riferimento, letta alla luce dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale del 6 maggio 2016, n. 95, non escluderebbe la monetizzazione - in quanto la norma può essere interpretata in senso conforme alla Costituzione e alle fonti internazionali ed europee a tutela del lavoro - nelle ipotesi di cessazione dal servizio, qualora il mancato godimento sia dovuto a causa non imputabile al lavoratore, quali, appunto, la malattia. Il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi è cioè riconducibile alle fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia dovuta ad una

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