Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-05-30, n. 201402803

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-05-30, n. 201402803
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201402803
Data del deposito : 30 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09516/2007 REG.RIC.

N. 02803/2014REG.PROV.COLL.

N. 09516/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9516 del 2007, proposto da:
D A, rappresentato e difeso dagli avvocati D A e O P, con domicilio eletto presso D A in Roma, via G. Nicotera, 29;

contro

Goller Gestioni s.r.l., nella persona dell’amministratore in carica, rappresentato e difeso dagli avv. M S e L M, con domicilio eletto presso L M in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
Comune di Ortisei, non costituito;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00280/2007, resa tra le parti, concernente progetto per la costruzione di un complesso residenziale e di un residence


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2014 il Cons. Vito Carella e udito l’avvocato Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con la sentenza oggetto di odierno appello, n. 280 dell’1 agosto 2007, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma per la provincia di Bolzano, ha accolto il ricorso proposto dalla società Goller Gestioni a r.l. avverso il diniego della Giunta comunale di Appiano di rendere l’area edificabile in sua proprietà accessibile sia a pedoni che a veicoli, mediante i necessari espropri in danno dei proprietari della finitima particella n. 604/4.

La sentenza è stata appellata dal signor D A, contumace in primo grado, che a mezzo di un unico articolato motivo di censura ha dedotto l’illogicità, l’insufficienza e la contraddittorietà della sentenza impugnata con la precedente pronuncia n. 397 del 2006, emessa in vicenda dal medesimo giudice.

Come da dichiarazione in atti del 28 ottobre 2013, notificata alle controparti, la società appellata ha espresso l’intento di rinunciare al ricorso di primo grado da essa introdotto e, di conseguenza, agli effetti della citata sentenza gravata n. 280 del 2007, ad eccezione del capo riguardante la condanna del Comune alla rifusione in suo favore delle spese di lite relative al primo grado e con compensazione delle spese di giudizio dell’odierno grado.

L’appellante signor Demetz, come da atto notificato il 6 dicembre 2013, ha accettato ed ha a sua volta rinunciato all’appello proposto, alla condizione della compensazione delle spese di lite inerenti il presente grado di appello.

Tanto premesso, secondo costante giurisprudenza, la rinuncia al ricorso in sede di appello, dichiarata dalla parte vittoriosa in primo grado, configura una causa estintiva del giudizio che comporta l'improcedibilità dell'appello e, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza appellata.

Nell’accordo delle parti private e per le ragioni sopra esposte, a norma dell’art. 84 Cod. proc. amm.., si può pertanto dare atto della rinuncia agli effetti della sentenza in primo grado da parte dell’ originaria ricorrente e, di conseguenza, annullare senza rinvio la sentenza gravata con dichiarazione di improcedibilità dell’appello in esame.

Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio meritano di essere integralmente compensate tra tutte le parti, in considerazione delle circostanze di causa secondo il principio di causalità e soccombenza virtuale.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi