Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2023-01-31, n. 202301054
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Pubblicato il 31/01/2023
N. 01054/2023REG.PROV.COLL.
N. 09341/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9341 del 2022, proposto dalla AUSL 4 Teramo, in persona del Direttore Generale
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato V T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Luciani, n. 1,
contro
il sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S M e M D Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sede di L’Aquila, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023, il Cons. E F e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS- ha agito dinanzi al T.A.R. per l’Abruzzo per l’annullamento della graduatoria definitiva di merito (di cui alla delibera n. -OMISSIS- formata all’esito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 48 collaboratori amministrativi professionali cat. D per le esigenze delle Aziende UU. SS.LL. di Teramo, Lanciano Vasto Chieti e Avezzano Sulmona L’Aquila, indetto con deliberazione n. 1953 del 7 dicembre 2020 della AUSL di Teramo, nella parte in cui il suddetto risultava inserito nella posizione-OMISSIS- della graduatoria relativa alla ASL di Lanciano Vasto Chieti (per la quale era prevista l’assegnazione di 19 posti), in luogo della posizione n. 1 asseritamente spettante in ragione dei titoli posseduti.
Lamentava in particolare il ricorrente che la Commissione esaminatrice, in sede di valutazione dei titoli di carriera del medesimo, aveva omesso di considerare il servizio da lui reso a tempo pieno ed indeterminato quale dipendente Docente Laureato presso il Ministero dell’Istruzione - Polo Liceale -OMISSIS-, come corrispondente al servizio prestato “ presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti ”, così non attribuendogli i relativi 15 punti.
Poiché, infatti, il suddetto servizio era stato svolto dal 1° settembre 2007 al 9 maggio 2021, ovvero per 13 anni e 8 mesi ed il punteggio da attribuire per ogni anno di servizio era di 1,200, come previsto dall’art 11 del bando di concorso, il ricorrente deduceva che, laddove esso fosse stato correttamente valutato, come previsto dalla lex specialis , avrebbe totalizzato un punteggio di 16,40 (1,2*13+0,1*8), superiore al punteggio massimo conseguibile (15), da sommarsi al punteggio di 2,60 per titoli di Studio e Curriculum Formativo e Professionale attribuito dalla Commissione.
Questa aveva motivato la scelta contestata affermando che “ ...il dott. -OMISSIS- ha dichiarato altresì di aver prestato servizio quale Docente Laureato (KA08) presso il Ministero Istruzione – (omissis) senza menzionare la qualifica che non risulta nominata nella tabella 1 del DPCM 26/06/2015 ” ed aggiungendo che “ per quanto concerne la tabella n. 9 del citato DPCM è evidente che la stessa si riferisce esclusivamente al comparto scuola pertanto la qualifica di docente non è equiparata al profilo professionale di Collaboratore Amministrativo Professionale Cat. D nell’ambito del Comparto sanità ”.
Il T.A.R., con l’appellata sentenza (in forma semplificata) n. 355 del 26 settembre 2022 ha accolto il ricorso.
Richiamato il DPCM 26 giugno 2015, recante “ Definizione delle tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale ”, adottato ai sensi dell’art. 29- bis d.lvo n. 165/2001 e dell’art. 4, comma 3, d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014, “ al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni ”, ha evidenziato il T.A.R. che la Tabella 9, in particolare, “ definisce la corrispondenza del personale Docente e non docente del Comparto Scuola ed AFAM rispetto al comparto Ministeri ” ed “equipara il personale “ Docente laureato istituto secondario di II grado - Docente scuola media” (cat. KA08), cui appartiene il ricorrente, a quello inquadrato nell’Area III F1 del comparto Ministeri ”.
Ha aggiunto il giudice di primo grado che “ come espressamente previsto dal DPCM in discorso all’art. 1 co. 4, “la Tab. 9 definisce la corrispondenza del personale docente e non docente del comparto Scuola e AFAM rispetto al comparto Ministeri e si integra, per gli altri comparti, con la Tab. 1…”. La Tabella 1, individua, tra l’altro, la corrispondenza dell’area funzionale III F1 del comparto Ministeri con la Cat D del SSN ”.
Ha altresì rilevato il T.A.R. che “ inoltre, con riferimento alla individuazione delle posizioni di inquadramento giuridico e, dunque, di profilo professionale, l’art. 2 comma 2 del Citato DPCM, stabilisce la necessità di “tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione”. Nel caso di specie sussiste perfetta coincidenza tra i requisiti specifici di ammissione alle rispettive procedure concorsuali. Infatti, l’art. 2 del Bando di concorso, che ne occupa prevede, quale requisito specifico di ammissione, il possesso del “Diploma di Laurea (V.O.) o laurea specialistica ex DM5 09/1999 o Laurea Magistrale ex DM 270/2004, in discipline giuridiche o economiche”, il medesimo requisito è chiaramente necessario per poter accedere al concorso per il personale docente laureato nelle scuole di secondo grado o nella scuola media ”.
In conclusione, quindi, il T.A.R., sulla scorta dei rilievi che precedono, ha accolto il gravame ed annullato in parte qua la graduatoria impugnata.
La sentenza di primo grado costituisce oggetto dell’appello proposto dall’Amministrazione, al cui accoglimento si oppone l’originario ricorrente.
Deduce in primo luogo la parte appellante, ai fini della preliminare declaratoria della inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, che il ricorrente ha omesso di notificarlo nei confronti del dott. M T, classificatosi al 17° posto e, quindi, nell’ultima posizione “utile” della graduatoria, a nulla rilevando la richiesta avanzata di effettuare la notificazione per pubblici proclami.
Sotto altro profilo, sempre di carattere preliminare, l’Amministrazione appellante eccepisce la mancata e specifica impugnazione della deliberazione n. 947 del 29 giugno 2022, pubblicata sull’Albo pretorio aziendale, con la quale la ASL Vasto-Lanciano-Chieti, attingendo dalla graduatoria pubblicata in data 31 maggio 2022 dalla ASL Teramo, ha provveduto all’assunzione dei 19 vincitori.
Nel merito, la